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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12667/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2008, originariamente riferito a una società cooperativa poi cancellata dal registro delle imprese il 15/11/2012. L’atto è stato notificato il 02/01/2015 alla socia, indicata come ex socia e responsabile pro quota dei debiti sociali. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello della contribuente, ritenendo che l’avviso fosse stato illegittimamente notificato alla società estinta prima dell’entrata in vigore dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, con conseguente inesistenza dell’atto e impossibilità di farlo valere nei confronti dell’ex socia, anche in considerazione del suo recesso dalla società nel 2007. L’Agenzia delle entrate ha impugnato tale decisione con un unico motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 28 d.lgs. n. 175/2014, sostenendo che l’avviso era stato correttamente notificato alla soggetta ritenuta personalmente responsabile ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e che la CTR aveva deciso la lite su una questione diversa da quella effettivamente dedotta.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia delle entrate. Ha osservato che l’avviso di accertamento era stato notificato alla contribuente quale ex socia ritenuta personalmente responsabile, e che tale notificazione al soggetto ritenuto responsabile è legittima e richiesta. La Corte territoriale, invece, aveva deciso sulla pretesa inesistenza dell’atto notificato alla società estinta, questione diversa e non oggetto del giudizio. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    "violazione e/o falsa applicazione"

    È il vizio di legittimità dedotto dall’Agenzia delle entrate per censurare l’errore di diritto compiuto dal giudice tributario di appello.

  • art. 2495 c.c.

    Richiamato come norma sulla cancellazione della società e sugli effetti dell’estinzione, ma la Corte di cassazione rileva che la decisione di merito si è appuntata su una questione diversa da quella centrale nel giudizio.

  • art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La Corte lo considera base della responsabilità personale dell’ex socio per i debiti sociali e afferma che la notificazione dell’atto al soggetto ritenuto responsabile è legittima e necessaria.

  • art. 28 d.lgs. n. 175 del 2014

    È richiamato nel motivo e nella sentenza d’appello in relazione alla disciplina della cancellazione delle società, ma la Corte di cassazione non fonda la decisione sulla questione dell’atto notificato alla società estinta.

  • art. 1, comma 199, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    È utilizzato per affermare la tempestività del ricorso per cassazione grazie alla proroga del termine per impugnare.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione finanziaria intende far valere la responsabilità personale dell’ex socio per debiti fiscali della società estinta, la notificazione dell’avviso al soggetto ritenuto responsabile è legittima e doverosa.
  • Il giudice di merito non può accogliere il ricorso decidendo su una questione diversa da quella effettivamente devoluta con l’impugnazione, altrimenti la sentenza è censurabile per violazione di legge.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese non esaurisce automaticamente ogni profilo di responsabilità in capo ai soci quando la pretesa sia rivolta direttamente nei loro confronti ai sensi della disciplina speciale.
  • In sede di legittimità, la decisione va cassata con rinvio quando l’errore del giudice di merito riguarda l’impostazione giuridica della controversia e richiede un nuovo esame dei fatti e delle questioni non correttamente trattate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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