L.R. Marche 33/2017
Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 Testo unico delle norme regionali in materia di turismo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale modifica varie disposizioni del testo unico toscano sul turismo (l.r. 9/2006), intervenendo su definizioni, disciplina di strutture e attività ricettive, requisiti e procedure. Prevede inoltre un invarianza finanziaria e demanda alla Giunta la fissazione di requisiti attuativi entro 90 giorni; alcune norme del testo previgente sono abrogate.
Modifiche al testo unico regionale sul turismo
Modifiche al testo unico regionale sul turismo
La legge regionale 24 novembre 2017, n. 33 interviene sul testo unico della l.r. Toscana 11 luglio 2006, n. 9 in materia di turismo, aggiornando più disposizioni relative alla disciplina delle strutture e delle attività turistiche. Il provvedimento opera quindi come legge di modifica, con effetti esclusivamente nell’ordinamento regionale toscano.
Ambito delle modifiche
Le modifiche riguardano diversi articoli del testo unico regionale, incidendo su:
- requisiti e definizioni di alcune strutture/attività turistiche;
- disciplina di esercizio e organizzazione del settore;
- profili procedurali e di regolazione demandati alla Giunta regionale;
- aggiornamenti puntuali alla normativa previgente.
La legge non riscrive integralmente la materia, ma modifica singoli commi e inserisce nuove previsioni nel corpo della l.r. 9/2006.
Disposizioni di attuazione
Per l’attuazione di una delle nuove previsioni introdotte nell’articolo 11 del testo unico, la Giunta regionale deve determinare i requisiti previsti dal comma 6 ter entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Regime finanziario
È espressamente previsto che dall’attuazione della legge non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Gli adempimenti devono essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
Abrogazioni
La legge dispone anche l’abrogazione di alcune parti del testo unico regionale sul turismo, in particolare:
- il comma 3 dell’articolo 47;
- i commi 2 e 3 dell’articolo 49;
- il comma 3 dell’articolo 51.
Valutazione di attualità
Il provvedimento non è deprecato: si tratta di una legge di modifica ancora rilevante come testo consolidato della disciplina regionale toscana sul turismo, salvo le successive eventuali modifiche o abrogazioni non presenti nel testo fornito.
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