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Legge

L.R. Marche 32/2017

Interventi di economia solidale, lotta agli sprechi e prime azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 “Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità”.

Normativa regionaleL.R. Marche 32/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Marche n. 32/2017 promuove economia solidale, recupero e donazione di eccedenze alimentari e non alimentari, prevenzione dei rifiuti e sostegno ai centri del riuso. Prevede programmi annuali di contributi, criteri di priorità per i progetti, possibili agevolazioni tariffarie TARI e una relazione annuale della Giunta. Coordina la disciplina con la legge statale n. 166/2016.

Interventi regionali contro lo spreco alimentare e non alimentare e promozione dell’economia solidale nelle Marche

Interventi di economia solidale e contrasto agli sprechi nelle Marche

La legge regionale disciplina un insieme di misure per favorire il recupero e la donazione di eccedenze alimentari e non alimentari, prevenire la produzione dei rifiuti e sostenere modelli di economia circolare e solidale. L’ambito è quello della Regione Marche e il provvedimento si coordina espressamente con la legge statale n. 166/2016.

Finalità e obiettivi generali

La Regione promuove interventi orientati a:

  • favorire il recupero e la donazione dei prodotti alimentari invenduti a fini di solidarietà sociale;
  • ridurre l’impatto ambientale e il consumo di risorse, anche attraverso la prevenzione dei rifiuti e l’estensione del ciclo di vita dei prodotti;
  • contribuire agli obiettivi nazionali e regionali di prevenzione dei rifiuti e di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili;
  • sostenere ricerca, informazione e sensibilizzazione su sprechi e riuso;
  • promuovere accordi per attività di pubblica utilità di lavoratori in strumenti di sostegno al reddito o in mobilità;
  • sostenere i centri del riuso e la loro integrazione territoriale.

Interventi regionali per ridurre lo spreco alimentare

La Regione interviene soprattutto tramite leve di incentivazione e collaborazione:

  • nei propri bandi e in quelli degli enti dipendenti diretti a imprese di ristorazione e ospitalità alberghiera, attribuisce un criterio premiale alle imprese che riducono maggiormente lo spreco o recuperano e redistribuiscono eccedenze a favore di persone in povertà o disagio sociale e di soggetti che gestiscono mense o centri di raccolta per indigenti;
  • fornisce indirizzi agli enti locali affinché adottino analoghi criteri premiali nei propri bandi;
  • favorisce accordi con UNPLI e organismi analoghi per ridurre gli sprechi nelle manifestazioni sul territorio regionale;
  • promuove accordi tra aziende alimentari, grande distribuzione, ristorazione collettiva e soggetti che assistono indigenti, incluse le mense del circuito CARITAS;
  • promuove protocolli di intesa tra donatori e riceventi per adeguate prassi igieniche;
  • promuove percorsi di alternanza scuola-lavoro con i soggetti attuatori;
  • promuove progetti di servizio civile regionale da parte dei soggetti individuati dalla legge, previa iscrizione all’albo regionale.

Definizioni rilevanti

La disciplina individua nozioni utili per l’applicazione delle misure:

  • le eccedenze alimentari comprendono prodotti alimentari, agricoli e agroalimentari invenduti, non somministrati, ritirati, prossimi alla scadenza o comunque non commercializzabili per ragioni indicate dalla legge, purché restino salubri e idonei;
  • lo spreco alimentare è l’insieme dei prodotti ancora commestibili scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche o per prossimità alla scadenza;
  • il termine minimo di conservazione non impedisce la cessione degli alimenti oltre tale data, se sono garantiti integrità dell’imballaggio primario e corretta conservazione;
  • la data di scadenza, invece, preclude trasferimento e consumo degli alimenti molto deperibili oltre quel termine;
  • tra le eccedenze non alimentari sono inclusi beni per la casa, abbigliamento, tessili, mobili, articoli per la pulizia, igienico-sanitari, sport e tempo libero, cartoleria, libri, giocattoli e farmaci.

Soggetti attuatori e regime operativo

La Regione si avvale di enti locali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale iscritte all’albo regionale, cooperative sociali, ONLUS regionali e fondazioni con determinate finalità sociali o scientifiche. I soggetti che recuperano e distribuiscono gratuitamente prodotti alimentari o altri prodotti a indigenti sono equiparati ai consumatori finali, nei limiti dell’attività svolta, per il corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo dei beni. Gli operatori alimentari che cedono gratuitamente i prodotti devono adottare corrette prassi operative per garantire la sicurezza igienico-sanitaria. I soggetti attuatori promuovono anche iniziative di educazione e formazione, eventualmente in collaborazione con associazioni, imprese, società e istituzioni scolastiche.

Programma annuale degli interventi e contributi

La Regione concede contributi per progetti di recupero e distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari. La Giunta regionale approva ogni anno, entro il 30 novembre dell’anno precedente e previo parere della Commissione assembleare competente, un programma annuale che indica:

  • linee di attività da promuovere;
  • tipologie di spese ammissibili;
  • modalità attuative;
  • risorse disponibili;
  • iniziative di educazione, formazione e divulgazione. Gli interventi devono rispettare la normativa statale ed europea sui contratti pubblici e sugli aiuti di Stato.

Criteri di priorità per i progetti

Nella valutazione dei progetti presentati per il programma annuale è data priorità a quelli:

  • basati sulla collaborazione di almeno due soggetti attuatori;
  • basati sulla collaborazione tra almeno un soggetto attuatore e almeno un’impresa;
  • presentati con un ente locale e che prevedano, da parte di quest’ultimo, una riduzione della tariffa rifiuti per le attività commerciali, industriali, professionali e produttive che cedono gratuitamente beni alimentari ai sensi della legge.

Agevolazioni tariffarie sui rifiuti

I Comuni possono prevedere agevolazioni nella tariffa per la gestione dei rifiuti urbani a favore dei soggetti che svolgono attività di recupero e distribuzione gratuita di prodotti alimentari a fini di beneficenza. Per tali agevolazioni, i regolamenti comunali devono disciplinare riduzioni della quota variabile del tributo in misura proporzionale alle quantità di eccedenze alimentari effettivamente cedute gratuitamente.

Copertura finanziaria

Per l’anno 2018 gli oneri sono autorizzati fino a un massimo di 100.000 euro e trovano copertura nelle risorse già allocate nella Missione 9, Programma 03 “Rifiuti”, correlate al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è autorizzata nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di bilancio, sempre in relazione alle entrate derivanti dal medesimo tributo speciale. La Giunta regionale può apportare le variazioni contabili necessarie alla gestione.

Monitoraggio e valutazione

A partire dal secondo anno dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve presentare annualmente all’Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati degli interventi contro lo spreco alimentare e non alimentare. La relazione deve riferire, tra l’altro, su attività svolte, interventi di recupero e distribuzione, grado di soddisfacimento del fabbisogno, diffusione territoriale delle iniziative, partecipazione, contributo dei soggetti attuatori, criticità emerse e relativi oneri finanziari.

Disposizioni transitorie, coordinamento e abrogazione

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore la Giunta regionale deve adottare il regolamento previsto dalla legge e adeguarsi comunque alle disposizioni richiamate dalla legge statale n. 166/2016. In prima applicazione, il programma degli interventi deve essere presentato alla Commissione assembleare entro 90 giorni dall’entrata in vigore. Per quanto non diversamente disposto, si applicano la legge n. 166/2016 e le norme ivi richiamate. La legge regionale dichiara inoltre l’abrogazione della l.r. 3 dicembre 2012, n. 39, e contiene modifiche alla l.r. 3/2013 sul recupero e riutilizzo di medicinali, pur senza riportarne il testo consolidato nel dettaglio.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

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