L.R. Marche 37/2017
Interventi a favore del cicloturismo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove il cicloturismo in Regione, prevedendo azioni di programmazione turistica, formazione degli operatori e l’istituzione di un elenco informativo degli accompagnatori cicloturistici. Le disposizioni di programmazione si applicano dalla scadenza del piano di promozione turistica vigente al 18 dicembre 2017. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Interventi regionali per il cicloturismo
Interventi regionali a favore del cicloturismo
La legge promuove il cicloturismo come forma di offerta turistica sostenibile, attenta all’ambiente e al paesaggio, con l’obiettivo di destagionalizzare i flussi e distribuirli in modo più equilibrato sul territorio regionale. La disciplina riguarda esclusivamente la Regione cui la legge si riferisce.
Programmazione regionale del turismo in bicicletta
Nell’ambito della pianificazione turistica regionale, e nei limiti delle risorse disponibili, la Regione individua le azioni per sviluppare il turismo in bicicletta. La programmazione deve favorire in particolare:
- la creazione di una rete di percorsi attrezzati per ciclisti, valorizzando anche i centri minori, le strade locali e le ciclovie già esistenti;
- l’offerta, da parte degli operatori turistici, soprattutto degli esercizi alberghieri, di servizi specifici per i cicloturisti;
- la realizzazione di itinerari collegati alla rete nazionale e internazionale delle ciclovie, con valorizzazione del territorio regionale.
La programmazione deve inoltre essere coordinata con gli interventi regionali sulla mobilità ciclistica e con le azioni finanziate da fondi strutturali europei per ciclovie o per altri interventi coerenti con le finalità della legge.
Formazione degli operatori turistici
La Regione promuove la formazione degli operatori del settore turistico nelle materie disciplinate dalla legge, con particolare attenzione a chi accompagna singoli o gruppi in itinerari cicloturistici. Le attività formative possono svolgersi anche con il supporto del CONI e degli enti di promozione sportiva riconosciuti.
I programmi dei corsi sono stabiliti dalla Giunta regionale e i relativi percorsi formativi possono essere inseriti negli atti di programmazione della formazione professionale, anche se finanziati con fondi europei. È inoltre prevista la possibilità di realizzarli secondo la disciplina regionale sulla formazione professionale.
Elenco regionale degli accompagnatori cicloturistici
Per assicurare un’adeguata informazione al turista è istituito l’elenco regionale degli accompagnatori cicloturistici. La Giunta regionale ne definisce criteri e modalità, previo parere della competente commissione assembleare.
Possono iscriversi, su richiesta:
- coloro che hanno frequentato i corsi di formazione previsti dalla legge;
- in sezioni distinte, coloro che hanno ottenuto le attestazioni previste dalla normativa statale sulle professioni non organizzate.
L’elenco ha funzione esclusivamente informativa e conoscitiva: l’iscrizione non è condizione per poter esercitare l’attività.
Decorrenza e regime transitorio
Le disposizioni sulla programmazione regionale si applicano solo a partire dalla scadenza del piano di promozione turistica vigente alla data di entrata in vigore della legge. La Giunta regionale deve adottare:
- entro 90 giorni dall’entrata in vigore, la deliberazione sui programmi dei corsi di formazione;
- entro 120 giorni dall’entrata in vigore, le disposizioni per la costituzione dell’elenco regionale.
Copertura finanziaria
La legge è dichiarata finanziariamente neutra: non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e viene attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente.
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