L.R. Marche 36/2017
Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Marche 10/1997 in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo, introducendo nuovi commi e un nuovo articolo, poi in parte superato da successiva abrogazione. Prevede inoltre un termine di 90 giorni per l’adozione di atti attuativi e per la promozione di un protocollo da parte degli enti locali. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Modifiche alla disciplina regionale su animali da affezione e randagismo
Modifiche alla disciplina regionale su animali da affezione e prevenzione del randagismo
La legge regionale interviene sulla l.r. Marche 20 gennaio 1997, n. 10, aggiornando la disciplina in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo. Il testo consolidato risultante introduce nuovi contenuti nell’articolato originario e disciplina alcuni adempimenti attuativi a carico della Giunta regionale e degli enti locali.
Ambito delle modifiche introdotte
L’intervento legislativo riguarda principalmente la legge regionale n. 10 del 1997 e ne integra alcuni aspetti operativi. In particolare:
- viene aggiunto un nuovo comma all’articolo 2;
- viene inserito l’articolo 6 bis;
- viene aggiunto un comma all’articolo 19.
Disciplina attuativa e protocolli operativi
La legge prevede un raccordo tra Regione ed enti locali per dare attuazione alle nuove disposizioni inserite nella l.r. 10/1997. La Giunta regionale è chiamata ad adottare specifiche deliberazioni applicative, mentre i Comuni e le Unioni Montane devono promuovere l’adozione di un protocollo da parte dei gestori di canili convenzionati.
In particolare:
- la Giunta regionale deve adottare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, le deliberazioni previste dal comma 4 quater dell’articolo 2 e dall’articolo 6 bis della l.r. 10/1997;
- tali deliberazioni devono essere adottate sentita la competente Commissione assembleare;
- i Comuni singoli o associati e le Unioni Montane devono, entro lo stesso termine di 90 giorni, promuovere l’adozione del protocollo previsto dal comma 4 quater dell’articolo 2 da parte dei gestori di canili convenzionati.
Regime finanziario
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Obsolescenza e attualità della norma
Il testo è solo in parte attuale come modifica alla l.r. 10/1997, ma una delle disposizioni introdotte è stata successivamente abrogata dall’art. 1 della l.r. 3 aprile 2018, n. 6. Per questo il provvedimento, nel suo contenuto originario, presenta oggi un’utilità applicativa limitata e va considerato in parte superato.
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