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Legge

L.R. Marche 36/2017

Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”.

Normativa regionaleL.R. Marche 36/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Marche 10/1997 in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo, introducendo nuovi commi e un nuovo articolo, poi in parte superato da successiva abrogazione. Prevede inoltre un termine di 90 giorni per l’adozione di atti attuativi e per la promozione di un protocollo da parte degli enti locali. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.

Modifiche alla disciplina regionale su animali da affezione e randagismo

Modifiche alla disciplina regionale su animali da affezione e prevenzione del randagismo

La legge regionale interviene sulla l.r. Marche 20 gennaio 1997, n. 10, aggiornando la disciplina in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo. Il testo consolidato risultante introduce nuovi contenuti nell’articolato originario e disciplina alcuni adempimenti attuativi a carico della Giunta regionale e degli enti locali.

Ambito delle modifiche introdotte

L’intervento legislativo riguarda principalmente la legge regionale n. 10 del 1997 e ne integra alcuni aspetti operativi. In particolare:

  • viene aggiunto un nuovo comma all’articolo 2;
  • viene inserito l’articolo 6 bis;
  • viene aggiunto un comma all’articolo 19.

Disciplina attuativa e protocolli operativi

La legge prevede un raccordo tra Regione ed enti locali per dare attuazione alle nuove disposizioni inserite nella l.r. 10/1997. La Giunta regionale è chiamata ad adottare specifiche deliberazioni applicative, mentre i Comuni e le Unioni Montane devono promuovere l’adozione di un protocollo da parte dei gestori di canili convenzionati.

In particolare:

  • la Giunta regionale deve adottare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, le deliberazioni previste dal comma 4 quater dell’articolo 2 e dall’articolo 6 bis della l.r. 10/1997;
  • tali deliberazioni devono essere adottate sentita la competente Commissione assembleare;
  • i Comuni singoli o associati e le Unioni Montane devono, entro lo stesso termine di 90 giorni, promuovere l’adozione del protocollo previsto dal comma 4 quater dell’articolo 2 da parte dei gestori di canili convenzionati.

Regime finanziario

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Obsolescenza e attualità della norma

Il testo è solo in parte attuale come modifica alla l.r. 10/1997, ma una delle disposizioni introdotte è stata successivamente abrogata dall’art. 1 della l.r. 3 aprile 2018, n. 6. Per questo il provvedimento, nel suo contenuto originario, presenta oggi un’utilità applicativa limitata e va considerato in parte superato.

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