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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34925/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva rigettato l'appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma relativa all'avviso di liquidazione Registro 2009 n. 1T003428000, con rideterminazione del valore di un immobile sito in Anzio. Successivamente il contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018 (pace fiscale) e ha effettuato il pagamento richiesto, chiedendo l'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rilevando che non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 né è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020. Ha altresì disposto che le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, richiamando il principio fissato dalla giurisprudenza (Cass. n. 21826/2020) secondo cui la definizione agevolata comprende il pagamento delle spese processuali e, pertanto, il giudice che dichiara l'estinzione non procede alla liquidazione delle stesse.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018

    Comma 10: le controversie definibili non sono sospese, salvo apposita richiesta del contribuente; in tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019 e, se entro tale data viene depositata copia della domanda di definizione e del versamento, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. Comma 12: l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 ed è impugnabile entro 60 giorni. Comma 13: in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 il processo è dichiarato estinto; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

    La Corte ha ritenuto che l'assenza della istanza di trattazione entro il termine e la mancata notificazione del diniego entro i termini previsti comportano l'applicazione della previsione di estinzione del processo per cessata materia del contendere; inoltre la definizione agevolata comprende il pagamento delle spese processuali che restano a carico di chi le ha anticipate.

  • Cass. n. 21826 del 2020 (giurisprudenza interpretativa)

    Principio secondo il quale la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 comprende il pagamento delle spese processuali, le quali restano a carico della parte che le ha anticipate e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

    Richiamata per confermare che, in caso di estinzione per definizione agevolata, il giudice non liquida le spese e queste rimangono a carico di chi le ha anticipate.

Massime di principio

  • L'adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 e il pagamento dei relativi importi possono determinare l'estinzione del giudizio se non viene presentata istanza di trattazione entro il termine previsto (31/12/2020).
  • Per ottenere la sospensione del processo ai sensi dell'art. 6 è necessario fare apposita richiesta e depositare copia della domanda di definizione e della prova di pagamento entro i termini indicati; in mancanza la sospensione non opera o cessa.
  • Se l'amministrazione non notifica il diniego della definizione entro il termine previsto (31/07/2020), il contribuente non può considerare automaticamente concluse le ulteriori fasi senza verificare l'istanza di trattazione; l'inerzia può comportare l'estinzione del processo.
  • In caso di diniego della definizione, il contribuente ha 60 giorni per impugnare il diniego davanti all'organo giurisdizionale competente; la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego entro lo stesso termine.
  • Le spese processuali relative a una controversia definita agevolmente restano a carico di chi le ha anticipate e il giudice che dichiara l'estinzione non procede alla loro liquidazione.
  • Consigli pratici: conservare e depositare presso il giudice copia della domanda di definizione e delle ricevute di pagamento entro i termini, valutare tempestivamente la presentazione dell'istanza di trattazione se si intende proseguire il giudizio, e agire prontamente in caso di notifica di diniego per non perdere i termini di impugnazione.

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