Sentenza n. 790/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento della determina n. 2619 datata 11.11.2025 a firma del Dirigente del Settore VIII - Area Governo del Territorio - del Comune di Ginosa avente ad oggetto “ripristino dello stato dei luoghi relativamente alle concessioni demaniali marittime scadute in data 15/09/2025 nel Comune di Ginosa e consegna delle aree” con la quale la citata Amministrazione Comunale ha invitato la ricorrente a ripristinare lo stato dei luoghi nonché a consegnare al Comune di Ginosa l'area oggetto della concessione demaniale marittima asseritamente scaduta nonché di ogni altro atto alla predetta Determina presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina comunale che ordinava il ripristino dello stato dei luoghi e la riconsegna dell'area oggetto di concessione demaniale marittima
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determina con cui il Comune le aveva ordinato, entro quindici giorni, di ripristinare lo stato dei luoghi e consegnare l'area demaniale, deducendo: violazione e omessa applicazione dell'art. 4, comma 7, l. 118/2022, nonché erroneità dei presupposti e omessa motivazione, poiché l'occupazione del concessionario uscente sarebbe legittima fino alla stipulazione dell'atto regolatorio del rapporto concessorio con il nuovo aggiudicatario; violazione dell'art. 49 cod. nav., sostenendo che le opere sarebbero state automaticamente acquisite al patrimonio comunale e non avrebbero potuto essere rimosse dalla ricorrente; violazione dell'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 o, in subordine, dell'art. 35 del medesimo decreto, nonché irragionevolezza del termine di quindici giorni assegnato per la rimozione delle opere. Il Comune ha contestato l'interpretazione dell'art. 4, comma 7, l. 118/2022, negando che attribuisse un diritto alla permanenza, ha sostenuto la non qualificabilità della ricorrente come concessionaria uscente e ha dedotto l'inapplicabilità della norma perché la concessione sarebbe scaduta prima della sua entrata in vigore; ha inoltre contestato l'applicabilità dei termini edilizi alla fattispecie.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo e ha annullato, nei limiti dell'interesse della ricorrente, la determina impugnata. Ha interpretato l'art. 4, comma 7, l. 118/2022 nel senso che, fino alla stipulazione dell'atto destinato a regolare il rapporto concessorio del nuovo soggetto individuato mediante gara, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è legittima e l'amministrazione non può pretenderne l'immediato rilascio. La disposizione ha effetto automatico, prescinde dalla partecipazione del concessionario uscente alla gara e non si limita a escludere le sanzioni per occupazione abusiva o l'indennità di occupazione. La ricorrente è stata qualificata come concessionaria uscente perché l'area della precedente concessione era stata direttamente coinvolta nella gara, sebbene il ridisegno dei lotti non coincidesse perfettamente con l'originaria area concessa. È stata inoltre ritenuta applicabile la norma sopravvenuta poiché la concessione era stata prorogata tecnicamente fino al 31 dicembre 2024 ed era quindi in corso alla data di entrata in vigore della disciplina. Il TAR ha precisato che la norma non proroga il rapporto concessorio né attribuisce un diritto a utilizzare l'area secondo il precedente regime: il Comune conserva il potere di valutare le modalità di utilizzo dell'area maggiormente rispondenti al pubblico interesse nelle more dell'ingresso dei nuovi concessionari. Gli ulteriori motivi, relativi all'art. 49 cod. nav. e ai termini per la rimozione delle opere, sono stati assorbiti perché attinenti a profili meramente esecutivi, non più rilevanti dopo l'accertamento dell'illegittimità dell'ordine di immediato rilascio. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 4, comma 7, l. 118/2022
Fino alla data di stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
La disposizione riconosce automaticamente al concessionario uscente la legittimità dell'occupazione dell'area fino alla stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio del nuovo soggetto individuato mediante gara e impedisce all'amministrazione di imporre il rilascio immediato dell'area. Non comporta, tuttavia, la proroga del rapporto concessorio né il diritto a proseguire l'utilizzo dell'area secondo il precedente regime.
art. 1161 cod. nav.
Il riferimento contenuto nell'art. 4, comma 7, l. 118/2022 è esemplificativo e serve anche a escludere dubbi sull'inapplicabilità della sanzione prevista per l'occupazione abusiva; la disposizione non esaurisce però i propri effetti nell'esclusione di tale sanzione.
art. 49 cod. nav.
La questione relativa agli effetti della scadenza della concessione sulle opere e alla loro eventuale acquisizione è stata assorbita, perché il giudice ha deciso la controversia sulla preliminare illegittimità dell'ordine di immediato rilascio.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
La questione sull'applicabilità del termine previsto dalla disciplina edilizia per la demolizione delle opere abusive è stata assorbita, in quanto attinente ai profili esecutivi dell'ordine annullato.
art. 35 d.P.R. 380/2001
La questione è stata prospettata in via subordinata dalla ricorrente, ma non è stata esaminata per l'assorbimento delle censure esecutive.
Massime di principio
- L'art. 4, comma 7, l. 118/2022 rende legittima, in via automatica, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente fino alla stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio del nuovo soggetto individuato mediante procedura ad evidenza pubblica.
- La tutela prevista per il concessionario uscente opera anche quando il concessionario abbia partecipato o meno alla gara e quando il ridisegno dei lotti non coincida perfettamente con l'area originariamente concessa, purché quest'ultima sia stata direttamente coinvolta nella procedura di gara.
- La legittimità temporanea dell'occupazione fino alla stipulazione dell'atto regolatorio non equivale a proroga della concessione né attribuisce il diritto a utilizzare l'area secondo il precedente regime concessorio; l'amministrazione può disciplinarne le modalità di utilizzo in funzione dell'interesse pubblico e dell'ingresso dei nuovi concessionari.
- L'art. 4, comma 7, l. 118/2022 impedisce all'amministrazione di imporre l'immediato rilascio dell'area prima della stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio con il nuovo aggiudicatario.
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