Sentenza del 03/02/2017 n. 179 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accessi ispezioni e verifiche - Documenti non esibiti - Inutilizzabilità in sede amministrativa o contenziosa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma l'inutilizzabilità, ai fini amministrativi o contenziosi, dei documenti non esibiti durante l'attività di controllo, salvo il rispetto delle condizioni previste dalla legge. La successiva produzione delle fatture viene considerata potenzialmente frutto di un aggiustamento formale e, in assenza di una valida giustificazione per la mancata esibizione, priva di adeguata fondatezza probatoria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 32, comma 4, del d.P.R. 600/1973 ai documenti, in particolare alle fatture, non esibiti dal contribuente durante l'accesso, l'ispezione o la verifica e successivamente prodotti in sede amministrativa o contenziosa. La norma è interpretata alla luce dei principi di collaborazione e reciproco affidamento tra contribuente e Amministrazione. L'omessa esibizione al momento del controllo può far ragionevolmente presumere che i documenti non esistessero allora o che siano stati successivamente predisposti o reperiti per sostenere la pretesa del contribuente.
Norme richiamate
Art. 32, comma 4, d.P.R. 600/1973
I dati, le notizie e i documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
La mancata esibizione dei documenti richiesti durante il controllo può comportarne l'inutilizzabilità successiva, sia nel procedimento amministrativo sia nel giudizio tributario, purché la richiesta dell'Amministrazione sia stata formulata correttamente e il contribuente non dimostri una causa non imputabile che abbia impedito la produzione.
Statuto dei diritti del contribuente
I principi di collaborazione e buona fede giustificano l'onere del contribuente di esibire tempestivamente la documentazione richiesta e rafforzano la presunzione che la produzione tardiva, non adeguatamente giustificata, sia strumentale alla difesa.
Massime di principio
- Il contribuente deve esibire tempestivamente, durante accessi, ispezioni e verifiche, tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione finanziaria.
- La mancata produzione in sede di controllo può impedire l'utilizzo successivo dei documenti a favore del contribuente, anche nel contenzioso.
- La preclusione non dovrebbe operare automaticamente quando il contribuente dimostra che la mancata esibizione è dipesa da una causa non imputabile o da un impedimento oggettivo.
- La produzione tardiva di fatture o altri documenti richiede una spiegazione concreta e verificabile; in mancanza, può essere considerata un tentativo di regolarizzazione formale successiva.
- Per evitare contestazioni, è opportuno consegnare i documenti richiesti entro i termini, conservare prova della trasmissione e verbalizzare immediatamente eventuali impedimenti o riserve.
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