Sentenza del 10/03/2017 n. 6182 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società, mediante accertamento analitico-induttivo, maggiori componenti positive di reddito per 9.262.707 euro e componenti negative non riconosciute per 75.078 euro, ai fini IRES, IRAP e IVA. Le contestazioni riguardavano soprattutto operazioni immobiliari ritenute non correttamente contabilizzate, anche sulla base di presunzioni quali la sproporzione dei valori, anomalie nei pagamenti, nelle rimanenze e nelle note di credito. La società ha impugnato la sentenza della CTR sostenendo, tra l'altro, l'illegittimità della verifica, l'inammissibilità dell'accertamento analitico-induttivo, l'errata ricostruzione delle operazioni immobiliari, la mancata applicazione dell'aliquota IVA del 10% e l'omessa pronuncia sulle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al sesto e al settimo motivo, rilevando che la CTR non aveva pronunciato sulla richiesta relativa all'aliquota IVA del 10% e non aveva deciso sulla questione delle sanzioni, potenzialmente influenzate dalla parziale rettifica dell'accertamento. Il secondo e il quarto motivo sono stati dichiarati infondati: le eccezioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta in appello e l'accertamento analitico-induttivo può essere legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, se emergono incompletezze o inesattezze gravi. Il terzo motivo è stato assorbito e gli altri sono stati dichiarati inammissibili. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per il riesame dei punti accolti e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26
La questione relativa alla variazione dell'imponibile IVA e alle note di credito, se non proposta tempestivamente in primo grado, non può essere introdotta per la prima volta in appello.
Legge n. 212 del 2000, art. 12
Le contestazioni relative alla motivazione o alla legittimità della verifica fiscale devono essere dedotte tempestivamente nel giudizio tributario; se riguardano la nullità dell'atto impositivo, costituiscono eccezioni in senso proprio e non sono normalmente rilevabili d'ufficio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Nel giudizio d'appello tributario non possono essere proposte domande o eccezioni nuove; quelle introdotte tardivamente devono essere dichiarate inammissibili anche d'ufficio.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. a) e c)
L'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento analitico-induttivo anche quando la contabilità è formalmente regolare, se le scritture risultano complessivamente inattendibili per incompletezze, inesattezze o gravi anomalie e l'accertamento è fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55
In materia IVA, l'Amministrazione può rettificare la dichiarazione e ricostruire le operazioni imponibili quando le risultanze contabili non sono attendibili o presentano elementi tali da giustificare la ricostruzione induttiva o analitico-induttiva.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e questioni ritualmente sottoposte al suo esame. L'omessa decisione sulla richiesta di applicazione dell'aliquota IVA e sulla riduzione delle sanzioni costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Artt. 115 e 116 c.p.c.
Le doglianze sulla valutazione delle prove e sul travisamento dei fatti non possono essere utilizzate per ottenere in Cassazione una nuova ricostruzione del merito, salvo specifici vizi riconducibili ai limiti del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel processo tributario le eccezioni relative alla nullità o all'illegittimità dell'accertamento devono essere formulate già nel ricorso introduttivo; introdurle per la prima volta in appello comporta, di regola, l'inammissibilità.
- La contabilità formalmente regolare non impedisce l'accertamento analitico-induttivo: sono sufficienti anomalie sostanziali, incompletezze o incongruenze supportate da presunzioni gravi, precise e concordanti.
- In Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle prove o dei fatti economici, come il valore effettivo di un immobile o la reale natura di una retrocessione; occorre denunciare uno specifico vizio di legge o un'omessa motivazione nei limiti consentiti.
- Il giudice tributario deve esaminare espressamente ogni domanda ritualmente proposta, comprese quelle riguardanti l'aliquota IVA e la quantificazione delle sanzioni. L'omessa pronuncia comporta la cassazione con rinvio.
- Quando la base imponibile accertata viene modificata, il giudice deve verificare anche le conseguenze sulla misura delle sanzioni.
- L'accoglimento parziale del ricorso per omessa pronuncia non equivale alla vittoria definitiva sul merito: il rinvio impone a un diverso giudice di riesaminare i punti accolti.
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