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Sentenza

Sentenza n. 1895/2026 - Torino, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 555/2025 pubblicata in data 21 novembre 2025, emessa dal Tribunale di Asti, Sezione lavoro, notificata il 6 gennaio 2026 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Asti del 9 giugno 2026;

Giustizia amministrativa202601009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione lavoro, n. 555/2025, passata in giudicato, che aveva liquidato somme per la carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 555/2025 del Tribunale di Asti, pubblicata il 21 novembre 2025, notificata il 6 gennaio 2026 e passata in giudicato il 9 giugno 2026. Il titolo riconosceva somme relative alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, per complessivi 2.000 euro, oltre agli interessi legali dalla sentenza fino al saldo e alla rivalutazione monetaria. Il Ministero si è formalmente opposto, ma non ha contestato l'omessa esecuzione del giudicato. Il ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: ha rilevato che la sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale, che era decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e che l'inadempimento non era contestato. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per provvedere al pagamento; il ricorrente deve comunicargli il proprio codice fiscale entro 7 giorni dalla comunicazione amministrativa. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nel trattamento già percepito dal dipendente pubblico. Il Ministero è stato condannato a rifondere 800 euro di spese legali, oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario, e il contributo unificato alle condizioni di legge. Disposta inoltre la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all'amministrazione di eseguire il titolo giudiziale entro un termine determinato e può predisporre le misure necessarie per assicurare l'adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d. l. 31 dicembre 1996, n. 669.

    L'azione di ottemperanza è stata ritenuta proponibile dopo l'inutile decorso del termine previsto dalla disposizione per l'esecuzione dei titoli di pagamento nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.

    Le spese liquidate possono essere distratte in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo giudiziale di pagamento, quando il titolo è ritualmente prodotto e notificato, è decorso il termine legale per l'adempimento e l'omessa esecuzione non è contestata, il giudice ordina all'amministrazione di pagare entro un termine determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventualità che l'amministrazione non adempia nel termine assegnato, fissando anche il termine per l'intervento sostitutivo.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai suoi compiti istituzionali, il compenso commissariale può essere considerato compreso nel trattamento già corrisposto dall'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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