Sentenza del 15/05/2015 n. 9939 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno 1998, dell'importo complessivo di 14.040,21 euro. Contestava principalmente la validità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto: firma illeggibile del notificatore, mancata indicazione delle ragioni della consegna a un vicino di casa, asserita mancanza di prova della spedizione o consegna della raccomandata informativa e incertezza sull'identità del soggetto ricevente. Nel merito contestava inoltre l'accertamento del maggior reddito fondato sui parametri, invocando l'età avanzata e le precarie condizioni di salute. L'accertamento, tuttavia, era divenuto definitivo e la cartella non risultava impugnata per vizi propri.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento: l'illeggibilità della firma del notificatore non determina di per sé l'inesistenza della notifica quando dal contesto dell'atto risulta la sua appartenenza all'ufficio competente; la consegna al vicino era giustificata dall'assenza di altri soggetti legittimati e l'annotazione nella relata provava la spedizione della raccomandata informativa. La qualifica di vicino indicata nella relata si presume fino a prova contraria, che il contribuente non ha fornito. Le censure di omessa pronuncia sono state dichiarate inammissibili, quelle di violazione di legge infondate e quelle motivazionali assorbite o dirette a ottenere una rivalutazione del merito. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.800 euro oltre spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari. Nel caso concreto la notifica dell'avviso di accertamento è stata ritenuta conforme alla norma.
Art. 139 c.p.c.
Regola la notifica presso la residenza, prevedendo l'ordine dei soggetti ai quali l'atto può essere consegnato e gli adempimenti conseguenti. La consegna al vicino è stata considerata valida perché risultava l'assenza degli altri soggetti legittimati.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. Non vi è omessa pronuncia quando la questione è stata esaminata, anche sinteticamente.
Art. 148 c.p.c.
Disciplina la relazione di notificazione. La relata costituisce elemento rilevante per verificare le modalità concretamente seguite dal notificatore.
D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 110
Richiamato in relazione all'attività e all'identificazione del notificatore; la firma illeggibile non invalida automaticamente la notifica se il contesto consente di individuare l'ufficio di appartenenza.
Art. 2697 c.c.
La parte che contesta la validità della notifica deve fornire la prova dei fatti impeditivi o invalidanti, come l'inesistenza del rapporto di vicinato o l'irregolarità concreta della consegna.
Art. 1335 c.c.
Richiamato in tema di presunzione di conoscenza degli atti recapitati all'indirizzo del destinatario; la questione non ha condotto all'accoglimento del ricorso.
Art. 24 Cost.
Tutela il diritto di difesa, ma non impedisce l'applicazione delle regole formali di notifica quando queste risultano rispettate.
Art. 360 c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha escluso che il giudizio di legittimità possa trasformarsi in una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
Massime di principio
- L'illeggibilità della firma del notificatore non rende automaticamente inesistente o nulla la notifica: occorre verificare se dal timbro, dalla qualifica e dal contesto dell'atto sia comunque riconoscibile l'appartenenza del notificatore all'ufficio competente.
- Quando l'atto viene consegnato a un vicino, la relata che attesta l'assenza degli altri soggetti legittimati può essere sufficiente; il destinatario deve fornire una prova concreta contraria, non una mera contestazione generica.
- La raccomandata informativa prevista dopo la consegna a persona diversa dal destinatario è un adempimento essenziale: la sua omissione può invalidare la notifica, mentre la relativa spedizione può essere provata dall'annotazione nella relata, salvo contestazioni specifiche e documentate.
- Le dichiarazioni dell'ufficiale notificatore riportate nella relata fanno fede fino a prova contraria, inclusa la qualifica di vicino del ricevente. La contestazione deve dimostrare l'inesistenza del rapporto indicato.
- Una volta divenuto definitivo l'avviso di accertamento, non è normalmente possibile contestare nella fase di impugnazione della cartella il merito dell'accertamento; la cartella può essere contestata per vizi propri o per fatti successivi estintivi o modificativi.
- Nel ricorso per cassazione occorre distinguere tra omessa pronuncia, violazione di legge e vizio motivazionale, indicando con precisione la censura e riproducendo gli atti processuali necessari. Non è ammesso usare il ricorso per ottenere una nuova valutazione dei fatti.
- Età, malattia o ridotta capacità lavorativa possono incidere sulla concreta applicabilità di un accertamento presuntivo solo se dedotte e provate tempestivamente nel giudizio relativo all'accertamento; non possono di regola essere riesaminate contro un atto ormai definitivo.
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