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Sentenza

Sentenza del 15/05/2015 n. 9939 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno 1998, dell'importo complessivo di 14.040,21 euro. Contestava principalmente la validità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto: firma illeggibile del notificatore, mancata indicazione delle ragioni della consegna a un vicino di casa, asserita mancanza di prova della spedizione o consegna della raccomandata informativa e incertezza sull'identità del soggetto ricevente. Nel merito contestava inoltre l'accertamento del maggior reddito fondato sui parametri, invocando l'età avanzata e le precarie condizioni di salute. L'accertamento, tuttavia, era divenuto definitivo e la cartella non risultava impugnata per vizi propri.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento: l'illeggibilità della firma del notificatore non determina di per sé l'inesistenza della notifica quando dal contesto dell'atto risulta la sua appartenenza all'ufficio competente; la consegna al vicino era giustificata dall'assenza di altri soggetti legittimati e l'annotazione nella relata provava la spedizione della raccomandata informativa. La qualifica di vicino indicata nella relata si presume fino a prova contraria, che il contribuente non ha fornito. Le censure di omessa pronuncia sono state dichiarate inammissibili, quelle di violazione di legge infondate e quelle motivazionali assorbite o dirette a ottenere una rivalutazione del merito. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.800 euro oltre spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari. Nel caso concreto la notifica dell'avviso di accertamento è stata ritenuta conforme alla norma.

  • Art. 139 c.p.c.

    Regola la notifica presso la residenza, prevedendo l'ordine dei soggetti ai quali l'atto può essere consegnato e gli adempimenti conseguenti. La consegna al vicino è stata considerata valida perché risultava l'assenza degli altri soggetti legittimati.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. Non vi è omessa pronuncia quando la questione è stata esaminata, anche sinteticamente.

  • Art. 148 c.p.c.

    Disciplina la relazione di notificazione. La relata costituisce elemento rilevante per verificare le modalità concretamente seguite dal notificatore.

  • D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 110

    Richiamato in relazione all'attività e all'identificazione del notificatore; la firma illeggibile non invalida automaticamente la notifica se il contesto consente di individuare l'ufficio di appartenenza.

  • Art. 2697 c.c.

    La parte che contesta la validità della notifica deve fornire la prova dei fatti impeditivi o invalidanti, come l'inesistenza del rapporto di vicinato o l'irregolarità concreta della consegna.

  • Art. 1335 c.c.

    Richiamato in tema di presunzione di conoscenza degli atti recapitati all'indirizzo del destinatario; la questione non ha condotto all'accoglimento del ricorso.

  • Art. 24 Cost.

    Tutela il diritto di difesa, ma non impedisce l'applicazione delle regole formali di notifica quando queste risultano rispettate.

  • Art. 360 c.p.c.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha escluso che il giudizio di legittimità possa trasformarsi in una nuova valutazione dei fatti o delle prove.

Massime di principio

  • L'illeggibilità della firma del notificatore non rende automaticamente inesistente o nulla la notifica: occorre verificare se dal timbro, dalla qualifica e dal contesto dell'atto sia comunque riconoscibile l'appartenenza del notificatore all'ufficio competente.
  • Quando l'atto viene consegnato a un vicino, la relata che attesta l'assenza degli altri soggetti legittimati può essere sufficiente; il destinatario deve fornire una prova concreta contraria, non una mera contestazione generica.
  • La raccomandata informativa prevista dopo la consegna a persona diversa dal destinatario è un adempimento essenziale: la sua omissione può invalidare la notifica, mentre la relativa spedizione può essere provata dall'annotazione nella relata, salvo contestazioni specifiche e documentate.
  • Le dichiarazioni dell'ufficiale notificatore riportate nella relata fanno fede fino a prova contraria, inclusa la qualifica di vicino del ricevente. La contestazione deve dimostrare l'inesistenza del rapporto indicato.
  • Una volta divenuto definitivo l'avviso di accertamento, non è normalmente possibile contestare nella fase di impugnazione della cartella il merito dell'accertamento; la cartella può essere contestata per vizi propri o per fatti successivi estintivi o modificativi.
  • Nel ricorso per cassazione occorre distinguere tra omessa pronuncia, violazione di legge e vizio motivazionale, indicando con precisione la censura e riproducendo gli atti processuali necessari. Non è ammesso usare il ricorso per ottenere una nuova valutazione dei fatti.
  • Età, malattia o ridotta capacità lavorativa possono incidere sulla concreta applicabilità di un accertamento presuntivo solo se dedotte e provate tempestivamente nel giudizio relativo all'accertamento; non possono di regola essere riesaminate contro un atto ormai definitivo.

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