Cassazione Penale, Sentenza n. 16347/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) deducendo: 1) vizio di valutazione del nesso causale e della responsabilità dell'imputato in relazione alla presunta "causa eccezionale sopravvenuta" costituita dall'attraversamento improvviso di due pedoni (art. 41 c.p.), nonché contestazione della quantificazione del concorso di colpa; 2) vizio di motivazione nella determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) per mancato rispetto dei criteri dell'art. 218, comma 2, C.d.S.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto ai profili di responsabilità penale (primo motivo), ritenendo che si tratti di riedizione di questioni di fatto già decise in sede di merito e che la rivalutazione delle prove non sia consentita in Cassazione; ha invece accolto il secondo motivo limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria: la Corte ha annullato la parte della sentenza relativa alla misura della sospensione della patente e ha disposto il rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio sul punto, perché i giudici di merito non hanno adeguatamente motivato la scelta secondo i parametri dell'art. 218, comma 2, C.d.S. Salva l'applicazione della condanna penale (pena e benefici), il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 589-bis c.p. (omicidio stradale)
Norma applicata per la condanna del ricorrente per aver cagionato la morte con colpa alla guida di un veicolo; la Corte ha confermato la responsabilità penale valutando prevedibilità e misure idonee di comportamento del conducente
art. 141, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada), comma 2
"Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile"
Richiamata dalla Corte per valutare la colpa specifica del conducente: la violazione di tale obbligo (mancata arresto entro il campo di visibilità) integra rilievo colposo anche se la vittima ha comportamenti imprudenti, quando tali comportamenti rientrano nella prevedibilità della circolazione
art. 41 c.p. (causa sopravvenuta)
Invocato dal ricorrente come esimente per la presunta 'causa eccezionale sopravvenuta' (attraversamento improvviso); la Corte ha ritenuto che il comportamento dei pedoni non fosse tale da escludere il nesso causale quando era prevedibile e avvistabile dal conducente
art. 43 c.p.
Richiamato in relazione al concorso di colpa: la Corte ha confermato l'esistenza di concorso di colpa della vittima quantificato in sede di merito (profilo di concorso di colpa non revocabile in sede di legittimità salvo vizi motivazionali evidenti)
art. 218, comma 2, Codice della Strada
Stabilisce i criteri per comminare sanzioni accessorie (tra cui la sospensione della patente): devono essere considerati l'entità del danno, la gravità della violazione e il pericolo che l'ulteriore circolazione può cagionare; la Corte ha ritenuto carente la motivazione dei giudici di merito perché hanno considerato solo la gravità del danno
art. 222, comma 2, d.lgs. n.285/1992
"Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida"
La Corte ricorda l'intervento della Corte Costituzionale (sent. n.88/2019) che ha dichiarato illegittima la disposizione nella parte che impediva al giudice di scegliere la sospensione in alternativa alla revoca, quando non ricorrano le aggravanti: non è più automatico l'ordine di revoca
art. 133 c.p. (criteri per la determinazione della pena)
La Corte precisa che i criteri dell'art. 133 c.p. non sono applicabili per la determinazione della misura della sanzione amministrativa accessoria; queste ultime devono essere decise secondo i parametri dell'art. 218 c.d.s.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Limita l'ambito di intervento della Corte di cassazione: i motivi che si limitano a rimettere in discussione la valutazione delle prove o che reiterano censure già respinte in sede di appello sono inammissibili; il controllo di legittimità verifica la sussistenza di ragioni giuridicamente apprezzabili e l'assenza di manifesta illogicità della motivazione
Sentenza Corte Cost. n. 88/2019
Dichiarò l'illegittimità di parti dell'art. 222 che impedivano al giudice di disporre la sospensione anziché la revoca della patente per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis quando non ricorrano le aggravanti; ciò ha ripristinato la discrezionalità giudiziale nella scelta della sanzione amministrativa accessoria
Massime di principio
- In casi di omicidio stradale la responsabilità del conducente si valuta anche in base alla prevedibilità del comportamento altrui: un attraversamento imprudente non esclude la responsabilità se rientra nella prevedibilità della circolazione.
- La Corte di cassazione non è sede di rivalutazione delle prove: i motivi che ripropongono in pratica la stessa doglianza già decisa in appello sono inammissibili; il ricorso deve confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata e segnalare vizi giuridici o di manifesta illogicità.
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.88/2019 non sussiste più l'automatismo della revoca della patente in caso di condanna per omicidio stradale: il giudice può disporre la sospensione quando non ricorrono le aggravanti, e deve motivare la misura in base ai parametri dell'art. 218 C.d.S.
- La determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione/revoca patente) richiede motivazione specifica sui tre criteri dell'art. 218, comma 2 (entità del danno, gravità della violazione, pericolo per la circolazione) e non può essere giustificata ricorrendo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Quando la vittima abbia concorso con colpa all'evento, ciò deve essere quantificato e tenuto in conto, anche in relazione alla misura della sanzione amministrativa: omissioni o motivazioni insufficienti su questo punto sono causa di annullamento e rinvio.
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