Ordinanza n. 2479/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 2678/2025, resa tra le parti, nel giudizio proposto per l'annullamento dell'ordinanza a firma del direttore Area amministrativa e servizi al cittadino, Settore commercio-Suap-Suevco-patrimonio-sport, Servizio Suap del Comune di Como, reg. gen. n. 483 datata 26.11.2024, avente ad oggetto l’“ordinanza di divieto prosecuzione attività pubblico spettacolo-Ente parrocchia San Martino di Rebbio - unità locale via A. Lissi, n. 9 Como (teatro nuovo di Rebbio)”, con allegato parere della Commissione comunale di vigilanza pubblici spettacoli nella seduta del 22.11.2024, unitamente ad ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di divieto di prosecuzione dell'attività di pubblico spettacolo presso un teatro parrocchiale, corredata dal parere della Commissione comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli
Esito
La controversia
La parrocchia ha appellato la sentenza del TAR Lombardia n. 2678/2025, chiedendo la riforma della decisione resa sul ricorso contro l'ordinanza comunale che vietava la prosecuzione dell'attività di pubblico spettacolo nell'immobile indicato. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti i motivi specifici dell'appello né le censure articolate contro la sentenza di primo grado. Nel corso del giudizio è emerso che il procedimento originario sarebbe stato archiviato a seguito dell'apertura di una nuova pratica amministrativa il 18 febbraio 2025 e della rinuncia espressa alla precedente; occorre pertanto chiarire se il divieto impugnato conservi efficacia e quale sia lo stato di adeguamento dell'immobile alle prescrizioni dei Vigili del fuoco.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell'appello. Ha disposto un adempimento istruttorio, ordinando all'Amministrazione di depositare chiarimenti documentati sullo stato di adeguamento dell'immobile alle prescrizioni dei Vigili del fuoco e di precisare se il divieto di prosecuzione dell'attività di pubblico spettacolo sia ancora efficace nonostante l'archiviazione del procedimento originario, l'apertura della nuova pratica del 18 febbraio 2025 e la rinuncia alla precedente. L'adempimento deve essere eseguito entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. È stata fissata l'udienza pubblica di discussione del merito al 17 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l'esercizio dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato nell'ambito della disciplina degli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo.
art. 67 c.p.a.
Richiamato nell'ambito della disciplina dei poteri istruttori processuali.
Massime di principio
- Prima di decidere il merito, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito di chiarimenti documentati su fatti rilevanti per la decisione, fissando un termine perentorio o comunque determinato per l'adempimento.
- Quando, durante il giudizio, il procedimento amministrativo originario viene archiviato e ne viene aperto uno nuovo, il giudice deve verificare se l'atto impugnato abbia cessato di produrre effetti oppure continui a incidere sulla posizione del ricorrente; tale verifica può richiedere specifici chiarimenti istruttori dell'amministrazione.
- In una controversia relativa al divieto di prosecuzione di un'attività di pubblico spettacolo, è rilevante acquisire documentazione sullo stato di adeguamento dell'immobile alle prescrizioni dei Vigili del fuoco, ove tale circostanza possa incidere sulla perdurante efficacia o sulla legittimità dell'atto comunale impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 mar 2026Ordinanza n. 653/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 mar 2026Ordinanza n. 572/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 mar 2026Ordinanza n. 1813/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 24 mar 2026Ordinanza n. 1815/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 24 mar 2026Ordinanza n. 1816/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 24 mar 2026Ordinanza n. 1820/2026 - Roma, Sezione 2B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →