Regolamento (UE) 2023/1328
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1328 della Commissione del 28 giugno 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina i prezzi rappresentativi utilizzati nel calcolo dei dazi addizionali all’importazione per taluni prodotti dei settori uova e pollame e per l’ovoalbumina. La modifica deriva dal controllo periodico dei dati di mercato e tiene conto delle variazioni dei prezzi per origine. La misura si applica immediatamente dalla pubblicazione.
Modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 aggiornando il prezzo rappresentativo per alcune importazioni di prodotti del settore uova e pollame, in particolare per pezzi disossati di pollame congelati di origine BR.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di prodotti rientranti nei settori delle uova e del pollame nonché dell’ovoalbumina, limitatamente alla determinazione e all’aggiornamento dei prezzi rappresentativi e delle relative cauzioni ai fini del regime dei dazi addizionali all’importazione. Nel testo fornito, la modifica concreta riguarda il codice NC 0207 14 10 (pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati) con origine BR. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento dei prezzi rappresentativi per uova, pollame e ovoalbumina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1328 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1484/95, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi per i settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina. Il considerando evidenzia che il controllo regolare dei dati di mercato ha mostrato la necessità di rivedere i prezzi rappresentativi per talune importazioni, tenendo conto delle variazioni dei prezzi in funzione dell’origine.
Base giuridica e finalità
L’atto è adottato sulla base dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014, in materia di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. La finalità è adeguare tempestivamente i valori di riferimento utilizzati per il calcolo dei dazi addizionali all’importazione.
Contenuto della modifica
L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il nuovo allegato allegato al regolamento di esecuzione. Nel testo fornito, il nuovo allegato riguarda un’unica voce:
- codice NC 0207 14 10;
- descrizione: "Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati";
- prezzo rappresentativo: 243,3 EUR/100 kg;
- cauzione ex articolo 3: 17 EUR/100 kg;
- origine: BR.
Ambito oggettivo e territoriale
La misura non disciplina in via generale il commercio dei prodotti agricoli, ma interviene esclusivamente sui parametri economici rilevanti per l’applicazione del regime dei dazi addizionali all’importazione per i prodotti elencati. Essendo un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in ciascuno Stato membro.
Entrata in vigore
In ragione dell’esigenza di applicare la misura rapidamente dopo la disponibilità dei dati aggiornati, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono previsti periodi transitori nel testo fornito.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica incide sui prezzi rappresentativi e sulla cauzione ai sensi dell’articolo 3 del regolamento base per le importazioni interessate.
Nuovo prezzo rappresentativo per il prodotto indicato in allegato
Per il codice NC 0207 14 10, relativo a "pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati", è fissato un prezzo rappresentativo pari a 243,3 EUR/100 kg e una cauzione pari a 17 EUR/100 kg. L’origine indicata è BR.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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