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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1857/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gobbo aveva chiesto il rimborso dell'IRAP per gli anni 2014 (acconto) e 2014-2017 sostenendo di non possedere un'autonoma struttura organizzativa: svolgeva consulenza esclusivamente per KPMG Advisory S.p.A. (di cui era socio tra circa cento) e non traeva vantaggi dall'organizzazione societaria. Le commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano però ritenuto sussistente l'autonoma organizzazione, considerato che il ricorrente ricopriva, anche statutariamente, ruoli gestionali a rotazione nella società e quindi sarebbe stato responsabile, almeno in parte, dell'organizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del contribuente (primo motivo) ritenendo che, quando un professionista svolge l'attività esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione di una società di capitali di cui è socio o collaboratore continuativo e non è il "responsabile" dell'organizzazione, ciò non realizza di per sé il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP. La sentenza d'appello è stata cassata e la causa rimessa alla Corte territoriale di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame sulle questioni di fatto residue (tra cui il quantum del rimborso). Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 446/1997, art. 2

    l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

    Stabilisce il presupposto oggettivo dell'IRAP: l'imposta grava sul valore aggiunto prodotto da attività autonomamente organizzate; per i professionisti occorre verificare l'esistenza di una "autonoma organizzazione" rispetto al solo lavoro personale.

  • Corte costituzionale, sent. n. 156/2001

    Conferma che l'IRAP è un'imposta reale sul valore aggiunto e che l'elemento dell'organizzazione è essenziale per l'assoggettamento; l'accertamento dell'autonoma organizzazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito.

  • Cass. Sez. U., n. 9451/2016

    Definisce i parametri per l'autonoma organizzazione: ricorre quando il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione (non inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità) e/o impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui non meramente esecutivo.

  • Cass. n. 18260/2023

    Precisazione secondo cui l'organizzazione predisposta dalla società non può essere automaticamente imputata al singolo professionista socio; se il professionista opera esclusivamente a favore della società e non è responsabile dell'organizzazione, il soggetto imponibile ai fini IRAP è la società e non il professionista, e il ruolo formale (es. carica sociale) è in generale irrilevante per ascrivere la responsabilità organizzativa al socio.

Massime di principio

  • Se un professionista svolge la propria attività esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione di una società di capitali di cui è socio o collaboratore e non è "responsabile" dell'organizzazione, in linea di principio non si configura il presupposto dell'IRAP a suo carico.
  • L'onere della prova circa l'assenza di autonoma organizzazione grava sul contribuente; l'accertamento è di fatto e va effettuato anno per anno.
  • Per essere assoggettato all'IRAP come professionista occorre dimostrare il possesso del requisito della responsabilità dell'organizzazione o l'impiego di beni/forza lavoro eccedenti il minimo indispensabile.
  • La mera qualità di socio o il ricoprire formalmente cariche sociali (anche a rotazione) non basta di per sé a dimostrare che il professionista sia responsabile dell'organizzazione societaria rilevante ai fini IRAP.
  • Quando il professionista trae la quasi totalità dei compensi dalla società e la sua attività è diretta esclusivamente a vantaggio della società, la struttura organizzativa rilevante ai fini IRAP è generalmente quella societaria, non quella personale.
  • In casi analoghi è utile raccogliere e conservare documentazione probatoria (statuti, deleghe operative, organigrammi, flussi retributivi, evidenze di autonomia decisionale e uso di mezzi o personale) per dimostrare l'assenza di responsabilità organizzativa personale.

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