Ordinanza n. 629/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento della deliberazione, adottata in data 31 luglio 2024 e notificata in data 1° agosto 2024, con cui la Commissione Centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione del Ministero dell'Interno, incaricava il Servizio centrale di protezione di erogare al sig. -OMISSIS-un contributo straordinario, quantificato in euro -OMISSIS-, invece che nella maggiore misura richiesta di euro -OMISSIS-, o in quella quantificata dal Nucleo di Valutazione della Prefettura di Crotone, di euro -OMISSIS-, di ogni altro atto presupposti, collegato, connesso e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso a documentazione peritale e al verbale di audizione richiamati nella deliberazione sulla quantificazione di un contributo straordinario
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo la trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha impugnato la deliberazione della Commissione Centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione che aveva incaricato il Servizio centrale di protezione di erogargli un contributo straordinario in misura inferiore a quella richiesta e a quella indicata dal Nucleo di Valutazione della Prefettura. Nel corso del giudizio ha proposto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., un’istanza incidentale di accesso difensivo agli atti richiesti con precedente istanza amministrativa, e in particolare a una relazione del consulente tecnico, ai relativi scritti integrativi e al verbale di audizione del consulente, documenti richiamati nella deliberazione impugnata. L’Amministrazione ha negato l’ostensione richiamando il parere contrario della Procura della Repubblica competente, che aveva qualificato la documentazione come, allo stato, non ostensibile. A seguito di plurimi incombenti istruttori, la DDA ha precisato che gli atti erano coperti, allo stato, da segreto istruttorio. Il ricorrente ha insistito sostenendo la stretta indispensabilità della documentazione ai fini della difesa.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza incidentale di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., rinviando la regolazione delle spese alla definizione del giudizio di merito, fissata per il 10 aprile 2026. Il Collegio ha ritenuto applicabile l’art. 24, comma 1, lett. a), l. n. 241/1990, che esclude l’accesso nei casi di segreto o divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, e ha ricondotto gli atti richiesti al segreto istruttorio previsto dall’art. 329 c.p.p. per gli atti di indagine del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, fino alla conoscibilità da parte dell’imputato e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Il diritto di difesa non consente l’ostensione di documenti coperti da segreto istruttorio, poiché il bilanciamento tra difesa e segretezza è disciplinato dalle norme del codice di procedura penale e non dall’art. 24 l. n. 241/1990. La decisione riguarda esclusivamente l’istanza di accesso incidentale e non definisce il merito dell’impugnazione della deliberazione sul contributo straordinario.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
istanza incidentale d’accesso
Consente di chiedere al giudice amministrativo, nel corso del giudizio, la tutela relativa al diritto di accesso; nel caso concreto l’istanza è stata respinta.
art. 329, comma 1, c.p.p.
gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari
Il segreto istruttorio impedisce l’accesso agli atti di indagine finché non siano divenuti conoscibili secondo la disciplina processuale penale.
art. 24, comma 1, lett. a), l. n. 241/1990
nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge
Esclude l’accesso quando la documentazione è coperta da un segreto o da un divieto di divulgazione previsto dalla legge; tra tali ipotesi rientra il segreto istruttorio dell’art. 329 c.p.p.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito, unitamente all’art. 9, paragrafo 1, GDPR, il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Ha costituito, unitamente all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, il presupposto per la tutela dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento.
Massime di principio
- L’accesso documentale, anche quando esercitato per esigenze difensive nel corso di un giudizio amministrativo, è escluso per gli atti coperti da segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 c.p.p., in quanto tale segreto costituisce un divieto di divulgazione espressamente previsto dalla legge ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a), l. n. 241/1990.
- Il carattere difensivo dell’accesso non prevale sul segreto relativo agli atti di indagine penale: il bilanciamento tra diritto di difesa e segretezza delle indagini deve essere operato secondo le disposizioni del codice di procedura penale, senza che l’art. 24 l. n. 241/1990 consenta l’ostensione di atti ancora segreti.
- Quando l’amministrazione detiene documentazione riconducibile ad atti di polizia giudiziaria o ad attività di indagine penale e l’autorità giudiziaria competente ne conferma la copertura, allo stato, da segreto istruttorio, il giudice amministrativo può respingere l’istanza di accesso senza disporre l’ostensione della documentazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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