Sentenza n. 707/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del decreto emesso dalla Questura di Roma, Div. III^, Cat. 6G, in data 25/08/2023, notificato in data 18/01/2024, con il quale veniva rigettata l’istanza di rinnovo annuale della licenza di porto di pistola per difesa personale e di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo annuale della licenza di porto di pistola per difesa personale
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Roma che aveva respinto l'istanza di rinnovo annuale della licenza di porto di pistola per difesa personale. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 T.U.L.P.S., l'erronea interpretazione della disciplina, il difetto e la contraddittorietà della motivazione, il difetto di presupposto e di istruttoria, la violazione degli artt. 3 e seguenti della l. n. 241/1990 e la lesione del legittimo affidamento, valorizzando il fatto di avere ottenuto reiterati rinnovi sin dal 2009 e di svolgere attività lavorative implicanti il trasporto di denaro contante e titoli. L'Amministrazione aveva motivato il diniego affermando che il rilascio e il rinnovo del porto di pistola presuppongono la dimostrazione aggiornata di un rischio concreto e specifico per l'incolumità personale, tale da porre il richiedente in una posizione differenziata rispetto agli altri cittadini. Il ricorrente ha sostenuto che i precedenti rinnovi e l'assenza di mutamenti nella situazione lavorativa imponessero una particolare motivazione del mutato esito valutativo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti del difetto di motivazione e ha annullato il diniego, facendo salvi i nuovi provvedimenti dell'Amministrazione all'esito del riesame. Il Collegio ha escluso la violazione del legittimo affidamento: il porto d'armi costituisce un'autorizzazione eccezionale, soggetta a un nuovo e rigoroso apprezzamento discrezionale a ogni rinnovo, sicché i precedenti rinnovi non attribuiscono una ragionevole aspettativa alla prosecuzione del titolo. Ha tuttavia ritenuto fondata la censura motivazionale. Pur spettando al richiedente l'onere di dimostrare il motivato bisogno del porto dell'arma, la Questura, a fronte della documentazione prodotta, dell'assenza di pregiudizi, delle precedenti valutazioni positive e della mancata modifica della situazione lavorativa e fattuale, avrebbe dovuto esplicitare con motivazione rafforzata le ragioni per cui, da un anno all'altro, il requisito del bisogno non fosse più sussistente. L'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza non esonera quindi dall'obbligo di motivare adeguatamente il diniego, soprattutto quando esso si discosti da una lunga serie di rinnovi favorevoli. L'Amministrazione dovrà riesaminare ex novo l'istanza, dando conto dell'iter motivazionale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 42 T.U.L.P.S. (r.d. n. 773/1931)
la concessione ed il rinnovo della licenza di porto di pistola costituiscono una deroga al normale divieto di portare le armi
Il rilascio e il rinnovo del porto di pistola hanno carattere eccezionale e richiedono la dimostrazione aggiornata di uno specifico e concreto bisogno, valutato discrezionalmente dall'autorità di pubblica sicurezza.
artt. 1, 2, 5, 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. (r.d. n. 773/1931)
Le autorizzazioni di polizia in materia di armi sono finalizzate alla prevenzione degli abusi e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; possono essere negate o revocate quando non sussistano sufficienti garanzie di affidabilità e di non abuso.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi ha preceduto il diniego, nel quale l'Amministrazione ha contestato l'assenza di documentazione idonea a dimostrare l'esposizione a un rischio concreto.
artt. 3 e seguenti l. n. 241/1990
L'esercizio della discrezionalità amministrativa in materia di porto d'armi deve essere sorretto da una motivazione adeguata, completa e coerente con gli elementi acquisiti e con le precedenti valutazioni.
art. 699 codice penale
Esprime, insieme alla disciplina speciale, il generale divieto di portare armi al di fuori delle ipotesi autorizzate.
art. 4, comma 1, l. n. 110/1975
Concorre a fondare il principio generale del divieto di circolare armati, rispetto al quale il porto d'armi costituisce eccezione.
Massime di principio
- Il rilascio e il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale costituiscono eccezioni al generale divieto di portare armi e sono sottoposti a un'ampia valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza, orientata alla prevenzione dei rischi per l'ordine, la sicurezza e l'incolumità pubblica.
- Il precedente rilascio o rinnovo della licenza di porto d'armi non fonda un legittimo affidamento alla conservazione del titolo, poiché ogni rinnovo richiede una nuova e autonoma valutazione dell'affidabilità dell'interessato e della persistenza del bisogno.
- Anche nell'esercizio dell'ampia discrezionalità in materia di pubblica sicurezza, il diniego di rinnovo deve essere adeguatamente motivato, soprattutto quando si discosti da precedenti valutazioni favorevoli e non risultino mutamenti nella situazione personale, lavorativa o fattuale dell'interessato.
- Quando l'Amministrazione abbia per anni ritenuto sussistente il bisogno di portare l'arma e successivamente intenda negare il rinnovo in assenza di pregiudizi o di cambiamenti significativi, grava su di essa un onere di motivazione rafforzata sulle ragioni del mutato apprezzamento.
- L'annullamento giurisdizionale del diniego per difetto di motivazione non comporta il riconoscimento del diritto al rinnovo della licenza, ma impone all'autorità competente di riesaminare ex novo l'istanza nel rispetto dell'obbligo motivazionale.
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