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Ordinanza

Ordinanza n. 633/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione dirigenziale n. 3066 del 4.11.2025, con la quale il Comune ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto in favore della Costruzioni Luchetta; - dei verbali di gara nn. 4 e 5 relativi alla riattribuzione dei punteggi per i criteri B1 e B3; - del verbale di gara n. 5, nella parte in cui viene definita la graduatoria e proposta l'aggiudicazione in favore della Costruzioni Luchetta.

Giustizia amministrativa202501560

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione dell'appalto integrato in favore dell'operatore economico risultato primo classificato, nonché verbali di riattribuzione dei punteggi e di definizione della graduatoria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa seconda classificata ha impugnato l'aggiudicazione disposta dal Comune di Crotone in favore dell'operatore economico controinteressato, chiedendo anche il subentro nel contratto e il risarcimento del danno. La controversia trae origine da una precedente aggiudicazione, anch'essa in favore del medesimo operatore economico, annullata dal TAR con sentenza n. 1172/2024 perché due interventi progettuali erano stati qualificati, alla luce dei criteri B1 e B3, come varianti sostanziali anziché migliorie. La stazione appaltante ha quindi rinnovato l'attività valutativa e adottato la nuova aggiudicazione impugnata. La controinteressata ha chiesto la sospensione del giudizio in ragione della pendenza dell'appello proposto contro la sentenza n. 1172/2024.

La decisione

Il TAR ha sospeso il giudizio sino alla definizione dell'appello pendente davanti al Consiglio di Stato contro la precedente sentenza di annullamento. Il giudice ha ritenuto che la nuova aggiudicazione costituisca proiezione del riesercizio del potere amministrativo effettuato in conformità alle prescrizioni della sentenza precedente e che l'eventuale accoglimento dell'appello potrebbe indurre la stazione appaltante a rideterminarsi anche sull'attuale aggiudicazione. Non ricorrevano, tuttavia, i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., poiché il giudizio pregiudicante era pendente in appello; risultava invece applicabile la sospensione facoltativa prevista dall'art. 337, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 79 c.p.a. Ogni statuizione sui profili di rito e di merito del ricorso, nonché sulle spese, è stata riservata. Per la prosecuzione, la parte più diligente dovrà presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione conclusiva del Consiglio di Stato.

Norme richiamate

  • art. 79 c.p.a.

    Il rinvio operato dall’art. 79 c.p.a. al regime giuridico del codice di rito civile comporta l’applicabilità degli artt. 295 e 337 c.p.c.

    La disciplina della sospensione del processo amministrativo rinvia al regime della sospensione previsto dal codice di procedura civile.

  • art. 295 c.p.c.

    Tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza, anche non passata in giudicato, non è applicabile la sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod. proc. civ., qualora la causa pregiudicante pende in grado di appello.

    La sospensione necessaria non si applica quando il giudizio pregiudicante è pendente in appello, anche se definito in primo grado con sentenza non passata in giudicato.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    La facoltatività della sospensione ex art. 337 c.p.c., non ha lo scopo di prevenire il contrasto di giudicati, ma soltanto quello di prevenire lo svolgimento di attività processuale che potrebbe poi perdere ogni utilità.

    Quando il giudizio pregiudicante è pendente in appello, il giudice può disporre la sospensione facoltativa per evitare attività processuali potenzialmente inutili.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    La parte più diligente dovrà ... presentare l'istanza di fissazione di udienza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione conclusiva.

    La prosecuzione del processo sospeso richiede la presentazione dell'istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione conclusiva del giudizio pregiudiziale.

Massime di principio

  • Quando tra due giudizi amministrativi sussiste un rapporto di pregiudizialità e il giudizio pregiudicante è stato definito in primo grado ma pende in appello, non opera la sospensione necessaria prevista dall'art. 295 c.p.c.; può invece essere disposta la sospensione facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., applicabile nel processo amministrativo tramite l'art. 79 c.p.a.
  • La sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. è giustificata dall'esigenza di evitare lo svolgimento di attività processuali che potrebbero perdere utilità in conseguenza dell'esito del giudizio pregiudiziale, e non dalla necessità di prevenire il contrasto tra giudicati.
  • Sussiste pregiudizialità tra il giudizio sull'impugnazione di una nuova aggiudicazione e l'appello contro la sentenza che aveva annullato la precedente aggiudicazione, quando il nuovo provvedimento costituisce esito del riesercizio del potere amministrativo conformato dalla sentenza appellata e l'eventuale riforma di quest'ultima può determinare una nuova rideterminazione della stazione appaltante.
  • La sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. non comporta una decisione anticipata sui profili di rito o di merito della controversia sospesa, né sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaSanzioni amministrative pecuniarieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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