Sentenza del 12/01/2016 n. 42 - Comm. Trib. Prov. Brescia
CATASTO - Impianti di risalita - Categoria catastale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'impianto di risalita non presenta le caratteristiche necessarie per l'inquadramento nella categoria catastale E/1 né in una qualsiasi delle altre categorie residuali del gruppo E. Il testo non specifica l'eventuale categoria catastale alternativa né gli estremi della decisione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'inquadramento catastale di un impianto di risalita destinato prevalentemente allo svolgimento di attività turistiche, sia invernali sia estive. È stato valutato se tale impianto potesse essere classificato nella categoria catastale E/1, relativa alle stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi e aerei, oppure in una delle altre categorie del gruppo E. La conclusione è che la prevalente funzione turistico-ricreativa non consente di ricondurlo a tali categorie, che presuppongono una funzione tipica di servizio pubblico o di trasporto.
Norme richiamate
Categoria catastale E/1
Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei
La categoria E/1 non è applicabile a un impianto di risalita quando la sua funzione prevalente è turistica e non consiste nell'erogazione di un servizio di trasporto pubblico in senso proprio.
Categorie catastali del gruppo E
Le categorie del gruppo E non possono essere utilizzate in via residuale per impianti aventi prevalente destinazione turistico-ricreativa, se mancano i requisiti funzionali specifici previsti per tali categorie.
Massime di principio
- La categoria catastale deve essere determinata considerando la funzione prevalente e concreta dell'immobile o dell'impianto, non soltanto le sue caratteristiche materiali o la possibilità astratta di trasportare persone.
- Un impianto di risalita destinato principalmente a finalità turistiche o ricreative non rientra automaticamente nella categoria E/1: occorre verificare se svolga effettivamente una funzione di servizio pubblico di trasporto.
- Le categorie del gruppo E, essendo legate a specifiche destinazioni pubblicistiche o di servizio, non possono essere applicate in modo estensivo o residuale quando l'attività prevalente è commerciale, turistica o ricreativa.
- Per l'inquadramento catastale occorre esaminare l'uso effettivo, la destinazione economica prevalente, le modalità di gestione e il rapporto dell'impianto con un eventuale servizio pubblico di trasporto.
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