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Sentenza

Sentenza del 05/12/2017 n. 6758 - Comm. Trib. Prov. Milano

Iva - Contratti di coassicurazione - Commissioni di delega - Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Le commissioni di delega sono state ritenute esenti dall'IVA quando l'attività esercitata dalla coassicuratrice delegataria è funzionale all'interesse dell'assicurato e presenta un collegamento diretto con l'unitarietà economica tipica del contratto di assicurazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda l'applicazione dell'IVA alle commissioni di delega corrisposte nell'ambito di contratti di coassicurazione. La sentenza ha valutato se l'attività svolta dall'impresa delegataria costituisca una prestazione autonoma imponibile oppure una componente dell'operazione assicurativa esente. È stata ritenuta decisiva la circostanza che l'attività della delegataria sia svolta nell'interesse dell'assicurato e sia economicamente riconducibile all'operazione unitaria di assicurazione.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA delle operazioni assicurative

    Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le commissioni di delega quando l'esercizio di attività dell'assicurazione delegataria è svolta nell'interesse dell'assicurato ed è riconducibile all'unitarietà economica tipica dell'operazione di assicurazione.

    L'esenzione non dipende esclusivamente dalla denominazione della commissione, ma dalla sua funzione concreta: se la prestazione della delegataria costituisce parte integrante dell'operazione assicurativa e viene svolta nell'interesse dell'assicurato, la relativa commissione beneficia dell'esenzione IVA.

Massime di principio

  • Ai fini dell'esenzione IVA, occorre valutare la sostanza economica e la funzione effettiva della prestazione, non soltanto la sua qualificazione contrattuale o contabile.
  • Le attività svolte nell'ambito della coassicurazione possono rientrare nell'esenzione quando sono strettamente funzionali alla copertura assicurativa e all'interesse dell'assicurato.
  • Una commissione è esente se rappresenta una componente dell'operazione assicurativa unitaria; al contrario, una prestazione autonoma, separabile e non necessaria alla copertura potrebbe essere imponibile.
  • Per applicare correttamente l'esenzione è necessario verificare il collegamento diretto tra l'attività della delegataria, il contratto di assicurazione e l'interesse dell'assicurato.

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