Cassazione Civile, Sentenza n. 1699/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il contribuente aveva effettuato voluntary disclosure di redditi detenuti in conti e titoli in Svizzera (periodo 2010-2013) e poi aveva chiesto il rimborso delle "euroritenute" subite sui redditi da tali depositi per complessivi €16.707,42, sostenendo che tali ritenute duplicavano il prelievo effettuato in Italia in occasione della voluntary disclosure. L'Amministrazione aveva silenziosamente respinto l'istanza; il contribuente aveva vinto in primo grado e in appello, con la Commissione regionale che aveva ritenuto che l'art.165 TUIR non fosse applicabile alla ritenuta in questione e che, nel caso concreto, si fosse verificata una doppia imposizione. L'Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di norme nazionali e comunitarie (richiamando la presumibile assimilabilità tra voluntary disclosure e accertamento con adesione e sostenendo l'applicabilità delle regole sul credito d'imposta/ rimborso per ritenute estere).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso dell'Agenzia inammissibile per tardiva notificazione: la sentenza d'appello era stata notificata tramite PEC il 1° febbraio 2021 e il termine per proporre ricorso per cassazione si è perentoriamente estinto il 2 aprile 2021; il ricorso è stato invece notificato il 5 aprile 2021. Pur esaminando la questione con riguardo al principio affermato dalle Sezioni Unite (sull'obbligo di indicare il difensore nella relata di notifica), la Corte ha ritenuto comunque integrata la conoscenza della sentenza da parte dell'Amministrazione in quanto dalla documentazione risultava che la sentenza era stata portata a conoscenza del rappresentante processuale competente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella sentenza in €1.600,00 (oltre agli accessori di legge, per la restante parte il testo è tronco).
Norme richiamate
art. 5‑quater d.l. 1° giugno 1990, n. 127, conv. in l. n. 227/1990
Riferita dalla ricorrente come normativa richiamata dalla disciplina della voluntary disclosure; la ricorrente sosteneva che la voluntary disclosure richiama l'istituto dell'accertamento con adesione e ne condivide l'effetto di cristallizzazione del debito tributario
art. 14 Direttiva 48/2003/CE
Richiamata per il principio che l'obiettivo è eliminare la doppia imposizione e che gli Stati membri possono scegliere le modalità attuative; l'Agenzia deduceva che la disciplina nazionale (art.10 d.lgs. n.84/2005) recepisce questa possibilità di eliminare la doppia imposizione tramite credito, rimborso o compensazione
art. 10 d.lgs. 18 aprile 2005, n. 84
Norma di recepimento della Direttiva che disciplina il trattamento dei redditi di capitale prodotti all'estero; la ricorrente sosteneva che consente il riconoscimento di credito d'imposta o il rimborso/compensazione delle ritenute subite all'estero
art. 165, comma ottavo, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)
La sentenza d'appello aveva ritenuto tale norma non applicabile alla ritenuta in oggetto perché detta disciplina riguarda i redditi che concorrono alla base imponibile IRPEF. La ricorrente invece richiamava il comma ottavo che esclude detrazione/rimborso in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione di redditi prodotti all'estero, argomentando che la detrazione/rimborso presuppone il dichiarato o la ritenuta conforme
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione alle regole processuali di impugnazione in cassazione e alla inerente inammissibilità per tardività
art. 325, comma secondo, cod. proc. civ.
Norma sul termine breve per proporre ricorso per cassazione decorrente dalla notificazione della sentenza d'appello; fondamentale per la decisione sulla tardività della notifica del ricorso
art. 326 cod. proc. civ.
Richiamato insieme all'art.285 in tema di notificazione della sentenza e dei requisiti formali della relata; la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) richiede l'indicazione onomastica del difensore nella relata per far decorrere il termine breve
artt. 285 e 326 cod. proc. civ.
Richiamati in relazione ai requisiti della notificazione della sentenza d'appello; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che richiede l'indicazione onomastica del difensore per far decorrere il termine breve, ma ha ritenuto nel caso concreto che la prova della ricezione da parte dell'Ufficio Legale abbia efficacemente dimostrato la conoscenza della sentenza
Pronuncia Sezioni Unite, Cass. n. 20866/2020
Principio secondo il quale la notificazione della sentenza non è idonea a far decorrere il termine breve se nella relata non è indicato il nominativo del difensore; la Corte ha comunque esaminato la questione e rilevato che, nel caso di specie, la documentazione dimostrava la conoscenza della sentenza da parte del rappresentante processuale dell'Amministrazione
Massime di principio
- In tema di voluntary disclosure la qualificazione giuridica degli effetti (se assimilabili o meno all'accertamento con adesione) incide sulle conseguenze fiscali praticabili; tuttavia la giurisprudenza può ritenere differenze operative fra gli istituti e non riconoscere automaticamente tutti gli effetti dell'accertamento con adesione alla voluntary disclosure
- Il rimborso o la detrazione di imposte/ritenute estere ex art.165 TUIR è condizionato alla corretta dichiarazione del reddito; in mancanza di dichiarazione o di indicazione dei redditi prodotti all'estero le deduzioni o rimborsi possono essere esclusi
- La percezione di una doppia imposizione è valutata guardando sia alla natura del reddito (se concorre o meno alla base imponibile IRPEF) sia alle modalità con cui la ritenuta estera è stata computata o riversata, e la soluzione dipende dall'applicazione congiunta di norme interne e dei meccanismi di eliminazione della doppia imposizione
- Sul piano processuale, i termini per impugnare sono perentori e la PEC/relata di notifica fa piena prova della data di ricezione; la tempestività della notificazione per proporre ricorso per cassazione va rigorosamente rispettata
- La sentenza delle Sezioni Unite che richiede l'indicazione onomastica del difensore nella relata di notificazione può impedire il decorso del termine breve se tale indicazione manca; tuttavia, se dalla documentazione risulta che l'atto è comunque pervenuto al rappresentante processuale dell'amministrazione competente, la Corte può considerare integrata la conoscenza e non annullare gli effetti della notificazione
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