Ordinanza n. 7263/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la correzione di sentenza n. 1561 del 2026, pronunciato/a da questa Sezione sul ricorso 9398 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato n. 5161 del 30 giugno 2026, limitatamente all’omessa distrazione delle spese liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore museale)
Prevale il privato
La controversia
Il gestore privato, parte appellata vittoriosa nel precedente giudizio, ha chiesto la correzione della sentenza del Consiglio di Stato perché, pur avendo il difensore dichiarato di avere anticipato le spese e formulato istanza di distrazione, il dispositivo aveva liquidato le spese in favore della parte ricorrente senza attribuirle al difensore antistatario. L’omissione è stata dedotta come errore materiale dovuto a svista, correggibile ai sensi dell’art. 86 c.p.a.
La decisione
L’istanza è accolta. Il Collegio ritiene che l’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione, quando il difensore abbia dichiarato l’anticipazione delle spese e abbia formulato la relativa istanza, costituisca una mera omissione materiale correggibile, poiché la decisione sulla distrazione, ricorrendone i presupposti, è sostanzialmente obbligata e non implica un’autonoma valutazione giudiziale. Il dispositivo della sentenza n. 5161 del 30 giugno 2026 è quindi corretto sostituendo le parole «in favore di parte ricorrente» con «in favore del difensore antistatario». Nulla è disposto sulle spese del procedimento di correzione, qualificato come avente carattere sostanzialmente amministrativo; è ordinata alla Segreteria l’annotazione prevista dall’art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86, commi 2 e 3, c.p.a.
ritenuto che pertanto, per i motivi esposti, l’istanza di correzione dell’errore materiale, proposta dal difensore della parte vittoriosa, debba essere accolta, con conseguente emenda della sentenza nella parte in cui non ha disposto, per mera omissione di carattere materiale, la distrazione degli onorari e delle spese, per come liquidate in dispositivo, in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
L’omissione materiale relativa alla distrazione delle spese può essere corretta mediante il procedimento previsto dall’art. 86 c.p.a.; il comma 3 comporta le annotazioni della correzione da parte della Segreteria.
art. 26 c.p.a.
rilevato che, a cagione di una mera svista di carattere materiale, la sentenza di cui in epigrafe di questo Consiglio di Stato non ha provveduto a distrarre le spese del giudizio in favore del procuratore della parte appellata, dichiaratosi antistatario, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 93 c.p.c.;
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 93 c.p.c., quale base della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
art. 93 c.p.c.
rilevato che, a cagione di una mera svista di carattere materiale, la sentenza di cui in epigrafe di questo Consiglio di Stato non ha provveduto a distrarre le spese del giudizio in favore del procuratore della parte appellata, dichiaratosi antistatario, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 93 c.p.c.;
In combinato disposto con l’art. 26 c.p.a., consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
Massime di principio
- L’omessa attribuzione delle spese al difensore antistatario, nonostante la dichiarazione di anticipazione e la correlata richiesta di distrazione, è correggibile come errore materiale quando l’omissione sia riconducibile a una svista e non a un autonomo vizio di attività o di giudizio.
- Quando il difensore dichiara di avere anticipato le spese e formula la richiesta di distrazione, la relativa statuizione è, al ricorrere di tali condizioni, sostanzialmente obbligata e non richiede un’autonoma valutazione giudiziale.
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