Cassazione Penale, Sentenza n. 13357/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze che aveva rigettato l'appello avverso la misura di custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente per reati indicati come di cui agli art. 589-bis e 589-ter c.p. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente valutato come non credibile la sua dichiarazione secondo cui alla guida al momento del sinistro si trovava una conoscente di nome "Ding Fang/Ding Feng", contestando le risultanze degli accertamenti della polizia giudiziaria (presunta assenza di titoli di guida o permessi di soggiorno a quel nominativo) e rilevando che non risulta intestatario del veicolo. Domandava che l'ordinanza venisse riformata per lacune logiche e valutazioni errate degli elementi di prova.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato della Cassazione sui provvedimenti cautelari "de libertate" è limitato al controllo di legittimità e all'accertamento di eventuali mancanze o manifeste illogicità della motivazione, non alla riconsiderazione dei fatti o della valutazione delle prove fatta dal giudice di merito. Il Collegio ha ritenuto logico e coerente il percorso argomentativo del Tribunale del Riesame, che – oltre alle ricerche negative della PG sul nominativo indicato, e alla circostanza che i riscontri trovati si riferivano a persone entrate come turisti e poi uscite dal Paese – ha considerato il frame video che mostrava un uomo alla guida, il precedente procedimento per guida in stato di ebbrezza connesso alla stessa vettura, la condotta del ricorrente (aver portato il veicolo dal carrozziere dichiarando di aver tamponato da solo) e i suoi tentativi di sviare le indagini. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
Norma indicata come parte della fattispecie penalmente contestata al ricorrente; usata per definire il contenuto del reato oggetto della misura cautelare (nell'atto non è riportato il testo dell'articolo).
art. 589-ter cod. pen.
Ulteriore norma penale richiamata come capo di imputazione; presente solo come riferimento alla fattispecie contestata.
art. 273 cod. proc. pen. (riferimento alla disciplina dei gravi indizi di colpevolezza)
Richiamato nel senso che l'insussistenza dei gravi indizi è rilevabile in Cassazione solo se si traduce in violazione di norme o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; usata per le formalità amministrative conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità.
Giurisprudenza consolidata (segnalazioni di pronunce di legittimità: Sez.2 n.56/2011; Sez.6 n.2146/1995; Sez.4 n.22500/2007; Sez.4 n.26992/2013; Sez.2 n.27866/2019 ecc.)
Citazioni giurisprudenziali richiamate per precisare il corretto ambito di sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti cautelari: controllo limitato alla correttezza giuridica e all'assenza di manifesta illogicità della motivazione, escludendo la riconsiderazione dei fatti e della valutazione delle fonti probatorie.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sui provvedimenti cautelari che incidono sulla libertà personale è limitato alla verifica di violazioni di legge o di mancanze/manifeste illogicità della motivazione; non è ammessa una rivalutazione dei fatti o della prova già compiuta dal giudice di merito.
- Per far dichiarare inammissibile o assorbire una misura cautelare in sede di legittimità è necessario dimostrare specifiche violazioni giuridiche o palesi incoerenze logiche nell'ordinanza motivata; semplici divergenze nella valutazione delle prove non sono sufficienti.
- Elementi indiziari anche non univoci (es. immagini di videosorveglianza, precedenti connessi allo stesso veicolo, comportamenti successivi dell'indagato come portare l'auto dal carrozziere e rilasciare dichiarazioni sulle modalità del sinistro) possono essere combinati per configurare un quadro indiziario ritenuto grave dal giudice di merito.
- L'assenza di riscontri oggettivi sulla persona indicata come conducente alternativo (es. impossibilità di reperire il nominativo nei registri o riscontri anagrafici) indebolisce la versione difensiva e può legittimare la valutazione negativa del giudice di merito.
- Le contestazioni rivolte alla motivazione del giudice di merito devono essere prospettate come violazione dei canoni logici o di specifiche disposizioni di legge; la mera richiesta di una diversa valutazione degli elementi probatori è, di norma, non recepibile in Cassazione.
- Tentativi apparenti di sviare le indagini o dichiarazioni contraddittorie dell'indagato sono elementi che il giudice del riesame può ritenere rilevanti ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
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