Cassazione Penale, Sentenza n. 25810/2025 del 14/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza per due motivi: (1) la quantificazione della pena dopo il riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nei titoli a) e b), sostenendo che la nuova misura era illegittimamente più gravosa rispetto a quella antecedente; (2) la declarata continuità solo parziale tra i vari titoli di condanna (esclusione della continuazione tra i gruppi di reati a/b e c/d), censurando la valutazione del merito come infondata e basata su motivazione assertiva, atteso che il sodalizio e l'unitarietà del disegno criminoso sarebbero rimasti sostanzialmente gli stessi nonostante mutamenti nella compagine.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo (pregiudiziale) ritenendolo fondato: ha censurato la motivazione della Corte di appello che aveva escluso la continuità tra i gruppi di reati basandosi su elementi inconferenti (es. "mutato assetto criminale" e l'ampio arco temporale). La Corte ha richiamato i principi secondo cui, per i reati associativi di stampo mafioso, occorre un'analisi specifica della natura, operatività e continuità del sodalizio e che il mutamento della compagine non esclude di per sé l'identità del disegno criminoso, salvo prova di un nuovo e autonomo pactum sceleris. Ha inoltre ricordato la proprietà transitiva della continuazione. Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione (diversa composizione). Il primo motivo relativo all'aumento della pena è stato assorbito dall'accoglimento del motivo pregiudiziale.
Norme richiamate
art. 81, comma secondo, codice penale
Disciplina la continuazione tra più reati: la cassazione interpreta la norma come richiedente l'identità del disegno criminoso e ammette l'applicazione in executivis della disciplina del reato continuato quando la prosecuzione delle condotte derivi dalla stessa programmazione originaria; inoltre riconosce la proprietà transitiva della continuazione tra più titoli.
art. 671 codice di procedura penale
Norma procedurale che consente all'interessato di chiedere al giudice dell'esecuzione una revisione del trattamento sanzionatorio in relazione a più titoli: qui è il mezzo processuale con cui il ricorrente ha chiesto la verifica della continuazione e della rideterminazione della pena.
Massime di principio
- Per i reati associativi (anche di stampo mafioso) la mera mutazione nella compagine o l'ampio intervallo temporale tra condotte non escludono automaticamente la continuazione: il giudice deve accertare natura, operatività e continuità del sodalizio e la persistenza dell'identità del disegno criminoso.
- La continuazione è soggetta al principio di "identità del disegno criminoso": se si prova che le condotte successive scaturiscono dallo stesso progetto originario, i fatti possono essere unificati ai sensi dell'art. 81 cpv.
- Se la continuazione è riconosciuta tra alcuni titoli già unificati con altri, la proprietà transitiva fa sì che la unificazione si estenda a tutti i titoli inclusi nella medesima serie.
- In sede esecutiva la riconsiderazione del vincolo di continuazione può comportare la rideterminazione della pena, ma il giudice non può operare aumenti illegittimi della misura rispetto a quanto già stabilito senza adeguata motivazione e rispetto dei limiti di legge.
- La decisione negativa sul riconoscimento della continuazione richiede motivazione specifica e non meramente assertiva; l'onere della prova della sussistenza di un nuovo e autonomo pactum sceleris grava su chi sostiene la discontinuità.
- In caso di decisione discutibile del giudice dell'esecuzione, la via rimediale è il ricorso in Cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, con possibile annullamento e rinvio per nuovo esame.
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