Cassazione Civile, Sentenza n. 36073/2023 del 27/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della legittimità di due provvedimenti di sospensione di rimborsi IVA (anni 2007-2008) emessi dall'Agenzia delle Entrate, i quali motivavano la sospensione con un generico richiamo all'art. 38-bis DPR 633/1972 e alla presenza di "verifiche in corso" senza indicare le specifiche ragioni di fatto e di diritto. La CTR aveva ritenuto legittimi gli atti consentendo all'Amministrazione di integrare in giudizio le ragioni della sospensione; Olt ha impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo che i provvedimenti di sospensione fossero nulli per insufficiente motivazione e non suscettibili di integrazione in sede giudiziale con ragioni nuove e diverse rispetto a quelle espressamente richiamate nell'atto. Ha enunciato il principio secondo cui il provvedimento cautelare volto a sospendere rimborsi IVA deve essere fin dall'origine motivato con specifico riferimento alle ragioni di fatto e di diritto; la motivazione non può essere integrata in corso di causa con ragioni diverse. La sentenza della CTR è cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame (anche in ordine all'eventuale effettuazione dei rimborsi) con condanna alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
"Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429... l'esecuzione dei rimborsi ... è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale."
La disposizione sospende i rimborsi solo ove sussistano reati riconducibili ad operazioni inesistenti; se l'Amministrazione invoca questa norma deve specificare nel provvedimento qual è la fattispecie criminosa o gli elementi che la giustificano; il richiamo generico è insufficiente.
art. 69 r.d. 27 luglio 1923, n. 2440
Strumento cautelare distinto dall'art. 38-bis: viene utilizzato per il fermo amministrativo volto a consentire compensazioni con crediti dell'Amministrazione; può essere invocato insieme ad altre misure solo nei limiti per evitare duplicazioni ingiustificate.
art. 23 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Disciplina specifica della sospensione del pagamento di rimborsi (fermo amministrativo) che richiede formale provvedimento adeguatamente motivato e portato a conoscenza del contribuente per garantire tutela giurisdizionale.
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Principio di collaborazione e buona fede impone limiti all'applicazione cumulativa di misure cautelari e tutela il contribuente da un carico eccessivo e da duplicazioni ingiustificate di misure cautelari.
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c. e principi costituzionali richiamati)
Impedisce all'Amministrazione di fondare la legittimità dell'atto su ragioni giuridiche nuove o diverse da quelle esposte nel provvedimento originario, onde non ledere il diritto di difesa del contribuente.
Massime di principio
- I provvedimenti amministrativi di sospensione di rimborsi IVA devono contenere, fin dall'origine, una motivazione specifica e circostanziata sulle ragioni di fatto e di diritto che ne giustificano l'adozione; la genericità del richiamo normativa (es. "verifiche in corso") è insufficiente e viziata da nullità.
- L'Amministrazione non può in sede di giudizio integrare il provvedimento originario con ragioni del tutto nuove rispetto a quelle indicate nell'atto: le integrazioni a chiarimento sono ammesse solo se coerenti con la motivazione originaria e non alterano l'oggetto dell'impugnazione, per non compromettere il diritto di difesa del contribuente.
- L'art. 38-bis DPR 633/1972 va interpretato restrittivamente: è applicabile quando sussistono elementi riconducibili a reati connessi ad operazioni inesistenti; per altre ipotesi cautelari l'Amministrazione deve ricorrere ad altri strumenti (es. art. 69 r.d. 2440/1923 o art. 23 d.lgs. 472/1997) evitando cumulazioni ingiustificate.
- La duplicazione di strumenti cautelari a carico del contribuente è limitata dai principi di buona fede e collaborazione (statuto del contribuente) e dal divieto di gravare eccessivamente il contribuente; l'uso combinato di misure richiede valutazione di proporzionalità e chiarezza motivazionale.
- Il pagamento successivo da parte dell'Amministrazione non invalida automaticamente l'interesse del contribuente a far accertare la legittimità del provvedimento cautelare (es. per quantificare frutti civili o effetti pregressi); la questione di legittimità può rimanere attuale.
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