Ordinanza n. 2898/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare contro l’assegnazione della sede universitaria nell’ambito della disciplina del cosiddetto semestre filtro
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa)
Prevale il privato
La controversia
La studentessa ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo l’illegittimità dell’assegnazione della sede universitaria effettuata nell’ambito della disciplina del cosiddetto semestre filtro. Il Consiglio di Stato, richiamando proprie precedenti pronunce su vicende analoghe, ha ritenuto che, in assenza dell’operatività del meccanismo di ripescaggio del secondo turno, il punteggio conseguito avrebbe comportato l’assegnazione prioritaria della studentessa alla Facoltà di Medicina dell’Università di Palermo, indicata come sede originaria di elezione nelle preferenze allegate alla domanda di iscrizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente, a un primo sommario esame, il fumus boni iuris, poiché il punteggio ottenuto, senza il meccanismo di ripescaggio del secondo turno, avrebbe consentito l’assegnazione prioritaria alla sede indicata dalla studentessa. Ha inoltre ritenuto che la sospensione dell’assetto contestato non avrebbe pregiudicato le prerogative organizzative dell’Università. L’appello è stato quindi accolto e, in riforma dell’ordinanza del TAR, è stata accolta l’istanza cautelare di primo grado, ordinando alle amministrazioni appellate di rideterminarsi sull’assegnazione della sede, anche eventualmente in sovrannumero. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate in ragione della novità e peculiarità della questione. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, nell’ambito del quale è stata esaminata la domanda di riforma dell’ordinanza cautelare del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato applicato per disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito davanti al TAR dopo l’accoglimento della tutela cautelare.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, sussiste il fumus boni iuris quando, sulla base del punteggio conseguito e delle preferenze espresse, l’assegnazione contestata risulta potenzialmente difforme dall’assegnazione prioritaria spettante all’interessato in assenza di un meccanismo di ripescaggio applicato secondo modalità controverse.
- La tutela cautelare può consistere nell’ordine all’amministrazione di rideterminarsi sull’assegnazione della sede universitaria, anche mediante ammissione o assegnazione in sovrannumero, quando tale misura appare necessaria a preservare la posizione dell’interessato senza arrecare un pregiudizio apprezzabile alle esigenze organizzative del servizio didattico.
- Nel bilanciamento cautelare, le esigenze organizzative dell’università non ostano alla misura quando la sospensione dell’assegnazione contestata non compromette concretamente il funzionamento del servizio didattico.
- L’accoglimento dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR comporta la riforma della decisione cautelare di primo grado e la possibilità di ordinare all’amministrazione una nuova valutazione della posizione dell’interessato, senza anticipare la definizione del merito.
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