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Sentenza

Sentenza del 14/01/2020 n. 60 - Comm. Trib. Prov. Agrigento

Riscossione non può attestare la conformità dei propri atti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la produzione in giudizio di mere fotocopie delle relate di notifica attestate come conformi da dipendenti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. La questione centrale è se i funzionari del concessionario possano attestare la conformità delle copie agli originali detenuti dallo stesso concessionario, dato che l'autentica, secondo la normativa e giurisprudenza richiamate, può essere effettuata soltanto da determinate categorie di soggetti (notai, sindaci, cancellieri) o dal pubblico ufficiale che ha emesso o presso il quale è depositato l'originale.

La decisione

La sentenza ha seguito l'orientamento giurisprudenziale che nega ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione il potere di attestare la conformità delle copie agli originali quando gli originali sono in possesso del concessionario. Pertanto le mere fotocopie delle relate di notifica, anche se attestare conformi da dipendenti dell'Agenzia, non sono state ritenute idonee a provare l'avvenuta notifica; il ricorso del contribuente è stato accolto nella parte relativa alla mancata prova della notifica mediante quelle copie.

Norme richiamate

  • Codice Civile, artt. 2712-2719

    Le norme regolano la forma, l'autentica e la fede delle copie degli atti e dei documenti; ne deriva che l'attestazione di conformità è riservata a soggetti e pubblici ufficiali espressamente individuati dalla legge oppure al pubblico ufficiale che ha emesso o custodisce l'originale.

  • Cassazione ordinanza n. 1974/2018

    La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che i dipendenti del concessionario della riscossione non possono attestare la conformità di copie agli originali detenuti dal medesimo concessionario, e che tali attestazioni non conferiscono alle copie sufficiente valore probatorio per dimostrare la notifica.

Massime di principio

  • Le copie delle relate di notifica provenienti dal concessionario e attestate come conformi dai suoi dipendenti, se l'originale è nelle mani dello stesso concessionario, non hanno di per sé valore probatorio sufficiente per dimostrare l'avvenuta notifica.
  • L'attestazione di conformità è valida solo se resa da soggetti abilitati (es. notaio, sindaco, cancelliere) o dal pubblico ufficiale che ha emesso o detiene l'originale; in mancanza, occorre produrre l'originale o altra prova legalmente rilevante.
  • In situazioni analoghe il difensore del contribuente deve chiedere la produzione dell'originale, eccepire l'inidoneità probatoria delle copie certificate dal concessionario e, se necessario, chiedere l'ammissione di mezzi istruttori alternativi (es. testimonianze, documenti elettronici, ricevute di PEC/servizi di notifica certificata) che comprovino la notifica.
  • Per il concessionario: per dimostrare la notifica è preferibile utilizzare documenti e modalità che abbiano efficacia probatoria autonoma (originali, atti autenticati da pubblici ufficiali competenti, registrazioni o ricevute elettroniche opponibili), evitando affidarsi a semplici attestazioni interne.
  • In sede contenziosa il giudice valuta la prova della notifica nel suo complesso; l'assenza di attestazione valida può portare all'accoglimento dell'impugnazione quando non sussistono altri elementi idonei a dimostrare l'avvenuta notifica.

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