Cassazione Civile, Ordinanza n. 08802/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione un maggior reddito IRPEF non dichiarato, ritenuto derivante da lavoro dipendente o assimilato e da redditi di fabbricato relativi all'anno 2011. Nei gradi di merito il ricorso era stato respinto, con conferma dell'accertamento basato sulle risultanze dell'Anagrafe tributaria. In cassazione la ricorrente proponeva due motivi: con il primo deduceva violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il reddito da locazione era stato correttamente dichiarato come reddito d'impresa nel quadro RG, che l'Ufficio non aveva provato adeguatamente la pretesa impositiva e che i dati dell'Anagrafe tributaria non erano sufficienti a fondare l'accertamento; con il secondo lamentava omessa motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. sul motivo di appello relativo al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che i dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria hanno valore di presunzione legale relativa e che la CTR aveva correttamente ritenuto non superati dagli elementi contrari offerti dalla contribuente; ha inoltre rilevato che la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché, in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale era precluso nei limiti dedotti, sia perché la doglianza riguardava questioni giuridiche e argomentative, non un fatto storico decisivo omesso. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova è denunciabile in cassazione solo quando il giudice abbia attribuito l'onere a una parte diversa da quella onerata secondo le regole sostanziali; non quando la censura investe la valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo; non la mancata risposta a questioni, argomentazioni difensive o elementi istruttori.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è soggetto alla preclusione sul vizio motivazionale, salvo specifica dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se previsto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Costituisce il parametro di riferimento per il raddoppio del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si contesta l'erronea allocazione dell'onere probatorio, non la valutazione delle prove o l'apprezzamento del materiale istruttorio.
- I dati e le risultanze in possesso dell'Amministrazione finanziaria possono avere valore di presunzione legale relativa: essi non vincolano in modo assoluto il giudice, ma impongono una verifica comparativa con le prove contrarie offerte dal contribuente.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c., salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per censurare questioni giuridiche, deduzioni difensive o singoli elementi istruttori.
- Non è consentito trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito volto a riesaminare e sostituire la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.
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