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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18648/2025 del 17/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., fondata su presunte "prove nuove": dichiarazioni di Daniele Carmelo, Giuseppe Stancampiano e Giusi Ventimiglia ritenute dal ricorrente non valutate nei precedenti gradi. Il ricorrente sostiene che tali dichiarazioni sono nuove e decisive e avrebbero condotto al proscioglimento dalla condanna per il reato trasfuso nell'art. 77 d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (prima art. 5 d.lgs. 74/2000).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la revisione sia ammessa solo per prove realmente nuove e idonee, e che le dichiarazioni contestate: a) in parte erano già state esaminate o ritenute superflue dai giudici di merito (Stancampiano, Ventimiglia); b) in parte (Carmelo) non sono dimostrate decisive né sufficientemente persuasive, presentando imprecisioni tali da renderle inidonee a capovolgere l'accertamento. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non ha indicato in che modo le nuove dichiarazioni, unite alle prove già valutate, dimostrerebbero il proscioglimento ai sensi dell'art. 631 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria di Euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla dichiarazione di inammissibilità; disciplina i casi di inammissibilità della richiesta di revisione.

  • art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Fondamento della richiesta di revisione: consente la revisione per "prove nuove" che, da sole o con quelle già valutate, possano condurre al proscioglimento; la Corte richiama i criteri per definire la novità e l'idoneità delle prove.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'istruttoria e alla valutazione di prove ritenute superflue nel giudizio di cognizione; se una prova è già stata valutata e dichiarata non decisiva o superflua, non può essere considerata nuova per la revisione.

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Riferimento alla fattispecie del proscioglimento: la Corte osserva che il ricorrente non ha mostrato come le prove nuove, se accertate, conducano al proscioglimento ex art. 631.

  • art. 77 d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (ex art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

    Norma sostanziale del reato per cui il Recordare è stato condannato; indicata per contestualizzare la condanna impugnata.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in ordine alla formulazione del motivo in cassazione; norma richiamata a fini di inquadramento procedurale del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • Per ottenere la revisione ai sensi dell'art. 630(1)(c) è necessario che le prove siano effettivamente "nuove" (non già valutate né dichiarate superflue) e che siano, da sole o con quelle precedenti, idonee a determinare il proscioglimento.
  • La novità della prova si valuta indipendentemente dal fatto che l'imputato ne fosse a conoscenza; tuttavia l'assenza di conoscenza non basta se la prova è manifestamente non persuasiva o imprecisa.
  • Dichiarazioni rese in procedimenti diversi possono costituire prova nuova solo se non erano note o effettivamente valutate nel processo decisorio precedente; se erano già state esaminate e ritenute irrilevanti o superflue, non sono rilevanti per la revisione.
  • Il giudice della revisione compie un esame sommario di persuasività e decisività: non è consentita una nuova completa valutazione del merito, ma un controllo preliminare sull'idoneità delle nuove emergenze a capovolgere la decisione.
  • Se questioni analoghe sono già state affrontate e decisamente risolte in sede di impugnazione ordinaria (appello/cassazione), è raro che la revisione sia ammessa a meno di elementi realmente nuovi e decisivi; dunque la strategia difensiva deve mostrare chiaramente il nesso tra nuova prova ed elementi necessari per il proscioglimento.
  • In presenza di prove ritenute "superflue" in precedenza, il ricorrente deve spiegare perché quelle stesse prove, ora riunite o meglio documentate, possano ribaltare la valutazione precedente e soddisfare il parametro dell'art. 631 c.p.p.

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