Cassazione Penale, Sentenza n. 13510/2025 del 07/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva dichiarato non procedibile per il delitto di truffa per prescrizione ma lo aveva condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile per il grado di appello. Il motivo dedotto in cassazione assumeva violazione di legge (art. 541 c.p.p.) e omessa motivazione rispetto alla condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, osservando che la parte civile e il suo difensore erano rimasti assenti all'udienza di appello celebrata in forma orale e che in mancanza di presentazione di conclusioni scritte e della nota spese ai sensi dell'art. 153 disp. att. c.p.p. la Corte non poteva liquidare d'ufficio tali spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione che condannava l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il grado di appello. La Corte ha motivato che, essendo il giudizio d'appello celebrato nella forma orale e risultando l'assenza del difensore della parte civile senza presentazione di conclusioni scritte e della nota spese, mancava la specifica domanda e i presupposti per una liquidazione d'ufficio delle spese a favore della parte civile. Le altre statuizioni della sentenza impugnata sono rimaste inalterate.
Norme richiamate
art. 610 cod. proc. pen.
disciplinano la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto o orale e le modalità di trattazione; nel caso ha rilevanza per stabilire la forma del giudizio d'appello (orale) e la possibilità di decidere in assenza di richiesta di trattazione orale
art. 611 cod. proc. pen.
riguarda la possibilità di decidere senza trattazione orale se non è stata richiesta: utile per accertare la regolarità della forma del giudizio d'appello
art. 606 cod. proc. pen.
indica i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dal ricorrente (violazione di legge e omessa motivazione)
art. 541 cod. proc. pen.
norma richiamata in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che mancasse adeguata motivazione sulla condanna alla rifusione delle spese per l'appello
art. 153 disp. att. cod. proc. pen.
stabilisce l'obbligo di deposito della nota spese della parte civile per ottenere la liquidazione; la giurisprudenza invocata esclude la liquidazione d'ufficio se la parte civile non è comparsa e non ha prodotto le note e le conclusioni scritte
Massime di principio
- Se la fase d'appello è celebrata in forma orale e la parte civile (o il suo difensore) non è comparsa e non ha depositato conclusioni scritte e la nota spese, il giudice d'appello non può liquidare d'ufficio le spese di rappresentanza e difesa a favore della parte civile: manca la specifica domanda e i presupposti per la liquidazione.
- La mancanza di motivazione specifica da parte del giudice sulla condanna alle spese processuali rende annullabile quella parte della sentenza in cassazione; la Corte suprema può annullare senza rinvio se l'errore riguarda solo la liquidazione delle spese e non necessita di nuovo esame istruttorio.
- Per assicurarsi la liquidazione delle spese processuali, la parte civile deve comparire o comunque presentare conclusioni scritte e la nota spese nei termini e nelle forme previste (art. 153 disp. att.), soprattutto quando il giudizio si svolge in forma orale.
- Le doglianze sulla violazione di legge e l'omessa motivazione (art. 606 c.p.p.) sono strumenti adeguati per impugnare statuizioni di condanna alle spese che appaiano ingiustificate o prive di adeguata motivazione.
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