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Sentenza

Sentenza del 01/02/2019 n. 409 - Comm. Trib. Prov. Caserta

Massima 194/2019 - RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Litisconsorzio necessario tra agente della riscossione ed ente creditore - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso riguardava un'intimazione di pagamento e comprendeva sia contestazioni relative alla procedura di riscossione, imputabili all'agente della riscossione, sia contestazioni concernenti l'esistenza o la fondatezza della pretesa tributaria, riferibili all'ente creditore. La questione centrale era stabilire se, in tale situazione, fosse necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente creditore.

La decisione

La sentenza ha affermato che tra agente della riscossione ed ente creditore non sussiste litisconsorzio necessario. Pertanto, il giudice non deve ordinare d'ufficio l'integrazione del contraddittorio. Tuttavia, se il contribuente solleva anche motivi attinenti alla pretesa impositiva, l'agente della riscossione, per evitare di rispondere delle conseguenze della lite, deve chiamare in causa l'ente creditore. Il contribuente resta estraneo al rapporto interno di responsabilità tra concessionario ed ente impositore.

Norme richiamate

  • Principio del litisconsorzio necessario nel processo tributario

    Non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario.

    La controversia può procedere senza che il giudice debba necessariamente integrare il contraddittorio nei confronti di entrambi i soggetti, poiché agente della riscossione ed ente creditore hanno responsabilità e competenze distinte.

  • Regole sulla chiamata in causa dell'ente creditore da parte dell'agente della riscossione

    Il concessionario, se non vuole rispondere delle conseguenze della lite, deve chiamare in causa l'ente creditore.

    Quando il ricorso contiene motivi riguardanti la pretesa impositiva, l'agente della riscossione deve coinvolgere l'ente creditore per trasferire a quest'ultimo la responsabilità sulle questioni di sua competenza.

Massime di principio

  • L'agente della riscossione risponde normalmente dei vizi propri dell'attività di riscossione e degli atti che ha emesso.
  • L'ente creditore è il soggetto competente a difendere la fondatezza, l'esistenza e la legittimità sostanziale della pretesa impositiva.
  • Se il contribuente contesta sia la procedura di riscossione sia il merito del tributo, non è automaticamente necessario citare entrambi i soggetti: l'agente della riscossione deve però chiamare in causa l'ente creditore per le questioni relative alla pretesa.
  • Il contribuente non deve farsi carico dei rapporti interni di responsabilità tra ente creditore e agente della riscossione.
  • L'assenza dell'ente creditore dal giudizio non determina di per sé l'inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio.

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