Regolamento (UE) 2017/983
Regolamento (UE) 2017/983 della Commissione, del 9 giugno 2017, che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di triciclazolo in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regime dei limiti massimi di residui (LMR) del triciclazolo nel regolamento (CE) n. 396/2005. A seguito della mancata approvazione della sostanza attiva e della revoca delle autorizzazioni fitosanitarie, l’LMR per il riso viene soppresso dagli allegati e, per gli altri prodotti, i residui sono riportati al limite di determinazione analitica. Il testo introduce inoltre disposizioni transitorie per il riso e, in modo specifico, per il riso Basmati, al fine di consentire la normale commercializzazione delle partite già in circolazione.
Modifica degli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 per sopprimere l’LMR del triciclazolo nel riso e fissare al limite di determinazione i residui per gli altri prodotti.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai livelli massimi di residui di triciclazolo nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. Riguarda operatori, importatori, distributori e soggetti della filiera alimentare e mangimistica che immettono sul mercato prodotti contenenti o potenzialmente contaminati da residui di triciclazolo. La disciplina ha rilevanza territoriale in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile; prevede però regole transitorie specifiche per il riso e per il riso Basmati importati e immessi sul mercato prima di determinate date. Sono esclusi dall’applicazione immediata i casi coperti dalle disposizioni transitorie di cui all’articolo 2, rispettivamente per il riso importato e immesso sul mercato prima del 30 giugno 2017 e per il riso Basmati importato prima del 30 dicembre 2017.
Modifica dei limiti massimi di residui di triciclazolo
Il regolamento (UE) 2017/983 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 in materia di limiti massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. L’intervento normativo prende le mosse dalla mancata approvazione del triciclazolo nel quadro della normativa fitosanitaria dell’Unione e dalla conseguente revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che lo contengono.
Contesto e finalità
I considerando chiariscono che, per il triciclazolo, gli LMR erano già fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005 e che, salvo il riso, essi coincidevano con il limite di determinazione. Poiché la sostanza attiva non è stata approvata e tutte le autorizzazioni esistenti sono state revocate, la Commissione ritiene opportuno sopprimere l’LMR specifico per il riso e riportare i residui per gli altri prodotti al limite di determinazione, in conformità agli articoli 17 e 18 del regolamento (CE) n. 396/2005.
Modifica degli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento in esame.
Nell’allegato III, parte A, è soppressa la colonna relativa al triciclazolo. Nell’allegato V è invece introdotta una nuova colonna per il triciclazolo, con valori di LMR espressi in mg/kg. Per la maggior parte delle categorie elencate il valore è pari a 0,01 mg/kg, indicato come limite inferiore di determinazione analitica; per alcune categorie specifiche sono previsti valori diversi, tra cui 0,02 mg/kg per le erbe fresche e i fiori commestibili e 0,05 mg/kg per tè, caffè, luppolo e varie spezie.
Portata dei prodotti interessati
La nuova disciplina copre una gamma molto ampia di prodotti: frutta fresca o congelata, frutta a guscio, ortaggi freschi o congelati, legumi, semi e frutti oleaginosi, cereali, tè, caffè, infusioni di erbe, luppolo, spezie, piante da zucchero e prodotti di origine animale terrestre. Il testo include anche un rinvio specifico per il barbaforte/rafano/cren, per il quale l’LMR applicabile nel gruppo delle spezie è quello fissato per la medesima sostanza nella categoria degli ortaggi, tenendo conto delle variazioni dei residui dovute alla trasformazione (essiccatura) ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Consultazioni e base tecnica
La Commissione indica di aver consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea sulla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione; tali laboratori hanno concluso che, per alcuni prodotti, lo sviluppo tecnico consente di fissare LOD inferiori. Inoltre, i partner commerciali dell’Unione sono stati consultati tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione.
Disposizioni transitorie per il riso e per il riso Basmati
L’articolo 2 introduce regole transitorie per evitare perturbazioni nelle operazioni commerciali e nella disponibilità di prodotto sul mercato. La versione previgente del regolamento (CE) n. 396/2005 continua ad applicarsi, ad eccezione del riso Basmati, al riso importato e immesso sul mercato prima del 30 giugno 2017. Per il riso Basmati, la disciplina precedente continua ad applicarsi alle importazioni effettuate prima del 30 dicembre 2017.
I considerando spiegano che tali termini tengono conto della lunga durata di conservazione del riso e, per il Basmati, del particolare processo di stagionatura prima dell’immissione sul mercato. Al tempo stesso, viene precisato che, in ragione delle incertezze relative ad alcune proprietà del triciclazolo, i termini previsti non consentono alcun trattamento con tale sostanza durante e dopo il 2017.
Entrata in vigore, applicazione e carattere vincolante
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a tutti i prodotti, salvo il riso Basmati, a decorrere dal 30 giugno 2017, mentre per il riso Basmati l’applicazione decorre dal 30 dicembre 2017.
Il regolamento è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Soppressione dell’LMR del triciclazolo per il riso
L’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato sopprimendo la colonna relativa al triciclazolo. La scelta deriva dal fatto che la sostanza attiva non è stata approvata e che le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti triciclazolo sono state revocate; di conseguenza l’LMR specifico per il riso non è più mantenuto nell’allegato III.
Fissazione degli LMR al limite di determinazione
Per effetto della mancata approvazione del triciclazolo, i residui per la sostanza sono fissati al limite di determinazione ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 396/2005. L’allegato V viene integrato con una colonna dedicata al triciclazolo che stabilisce valori pari a 0,01 mg/kg per la gran parte delle categorie di prodotti e 0,02 o 0,05 mg/kg per alcune categorie specifiche, con rinvio al limite inferiore di determinazione analitica indicato in nota.
Categorie di prodotti interessate dall’allegato V
La nuova colonna dell’allegato V copre un ampio elenco di prodotti vegetali e animali, tra cui frutta, ortaggi, legumi, semi e frutti oleaginosi, cereali, tè, caffè, infusioni di erbe, luppolo, spezie, piante da zucchero e prodotti di origine animale terrestre. Per il barbaforte/rafano/cren è previsto un rinvio specifico: l’LMR applicabile nel gruppo delle spezie coincide con quello della categoria degli ortaggi, tenendo conto delle variazioni dovute alla trasformazione (essiccatura) ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Disposizioni transitorie per il riso e il riso Basmati
L’articolo 2 stabilisce che la versione anteriore del regolamento (CE) n. 396/2005 continua ad applicarsi, salvo che per il riso Basmati, al riso importato e immesso sul mercato prima del 30 giugno 2017. Per il riso Basmati, la disciplina previgente continua ad applicarsi alle importazioni effettuate prima del 30 dicembre 2017. Le date sono introdotte per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo, tenendo conto della lunga conservabilità del riso e del periodo di stagionatura del Basmati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a tutti i prodotti, con decorrenza dal 30 giugno 2017 per il riso e dal 30 dicembre 2017 per il riso Basmati. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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