Cassazione Penale, Ordinanza n. 40949/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non consentite le censure formulate perché reiterative di questioni già esaminate e correttamente respinte dai giudici di merito. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato. Dal testo emerge che le censure riguardavano, da un lato, la ritenuta insussistenza dei presupposti dello stato di necessità ex art. 54 c.p. e, dall'altro, la misura della pena irrogata. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito, e quindi non deducibili in sede di legittimità, poiché i giudici di merito avevano fornito motivazione giuridicamente corretta, coerente e immune da manifeste incongruenze.
Norme richiamate
art. 54 c.p.
La Corte richiama la non sussistenza degli estremi dello stato di necessità già affermata dai giudici di merito, valorizzando che tale valutazione non presenta vizi censurabili in cassazione nel caso concreto.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, conseguono le statuizioni economiche previste dalla norma, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di merito già esaminate e disattese con motivazione congrua, corretta e non manifestamente illogica.
- La deduzione dello stato di necessità in sede di legittimità non può tradursi in una mera richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito, se questi hanno escluso con motivazione immune da vizi gli estremi dell'art. 54 c.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluso il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La censura sulla misura della pena è insindacabile in cassazione quando la determinazione sanzionatoria sia stata già motivata in modo puntuale e coerente dal giudice di merito.
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