Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05954/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso, o meglio dal silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, su un’istanza con cui il contribuente chiedeva la restituzione di somme pagate a titolo di sanzioni nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) relativa ad attività finanziarie estere per annualità 2004-2013. Il contribuente aveva versato gli importi richiesti negli atti di contestazione delle sanzioni, ma sosteneva che una parte di tali somme non fosse dovuta perché l’Ufficio aveva erroneamente qualificato taluni elementi patrimoniali e aveva rideterminato in aumento la plusvalenza. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 5-quater e 5-quinquies d.l. 167/1990 e dell’art. 7 d.lgs. 218/1997, sostenendo che la voluntary disclosure non è assimilabile all’accertamento con adesione e che, non essendovi stato un vero atto di adesione sottoscritto, avrebbe potuto chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate; 2) violazione dell’art. 4 d.l. 167/1990, per l’illegittima imposizione di sanzioni su basi ritenute errate; 3) violazione dell’art. 21-septies l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., per asserita nullità o inesistenza degli atti dell’Ufficio; 4) violazione delle norme sulle spese processuali, per mancata compensazione nonostante la novità e l’incertezza della questione; 5) questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-quinquies, comma 10, d.l. 167/1990, nella parte in cui non consentirebbe il rimborso delle somme indebitamente versate in sede di collaborazione volontaria, in asserita violazione degli artt. 24, 53 e 97 Cost. La Corte ha ricostruito la disciplina della voluntary disclosure come procedura volontaria e premiale, distinta dall’accertamento ordinario ma anche dall’accertamento con adesione quanto alla fase sanzionatoria, evidenziando che il contribuente, una volta scelto di aderire e di pagare nei termini gli importi dovuti, non può poi chiedere il rimborso di quanto versato a titolo di sanzioni senza aver impugnato l’atto di contestazione. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità, inammissibile il motivo sulla nullità/inesistenza degli atti e infondato quello sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondati il primo, il quarto e il quinto motivo, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e inammissibile il terzo. In particolare, ha corretto la motivazione della sentenza impugnata sul punto del rimborso, affermando che nella procedura di collaborazione volontaria la definizione delle sanzioni avviene mediante un atto di contestazione autonomo e che, se il contribuente paga gli importi per ottenere i benefici premiali e non impugna l’atto, non può poi proporre una domanda di rimborso per contestare indirettamente un titolo ormai consolidato. Ha anche escluso la fondatezza della censura costituzionale, richiamando la natura volontaria della scelta del contribuente e la possibilità di seguire la via ordinaria impugnando gli atti sanzionatori. Quanto alle spese, ha ribadito che la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile nei termini prospettati. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 5-quater d.l. 28 giugno 1990, n. 167

    comma 1, lettere a) e b); comma 2

    la procedura di collaborazione volontaria è una procedura avviata dal contribuente per l’emersione di attività estere e per la definizione sia delle imposte sia delle sanzioni; il perfezionamento richiede specifici adempimenti e il versamento degli importi dovuti nei termini previsti

  • art. 5-quinquies d.l. 28 giugno 1990, n. 167

    riconosce benefici premiali penali e sanzionatori; la mancata impugnazione o il mancato pagamento nei termini consolida la definizione; non consente, una volta perfezionata la procedura, di chiedere rimborso delle somme versate a titolo di sanzioni

  • art. 7 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    richiamato dal ricorrente per sostenere che l’accertamento con adesione richiede forma scritta e sottoscrizione, elementi che non sarebbero presenti nella voluntary disclosure

  • art. 16 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    disciplina il procedimento di contestazione e irrogazione delle sanzioni; consente definizione agevolata oppure deduzioni difensive/impugnazione; in mancanza di impugnazione l’atto si consolida

  • art. 4 d.l. 28 giugno 1990, n. 167

    individua gli obblighi di dichiarazione e monitoraggio fiscale violati dal contribuente, cui si riferisce la procedura di collaborazione volontaria

  • art. 14 prel.

    invocato per escludere l’interpretazione analogica o estensiva di norme eccezionali, ma non ritenuto dirimente nel caso concreto

  • art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241

    invocato per sostenere la nullità/inesistenza degli atti tributari; la Corte ne esclude l’applicazione al sistema degli atti tributari oggetto di impugnazione

  • art. 97 Cost.

    richiamato dal ricorrente per denunciare la violazione dei principi di buon andamento e affidamento; la Corte non accoglie la censura

  • art. 24 Cost.

    invocato per sostenere la compressione del diritto di difesa; la Corte ritiene manifestamente infondata la questione

  • art. 53 Cost.

    invocato per sostenere che il contribuente sarebbe costretto a pagare richieste non dovute; la Corte esclude il vulnus costituzionale

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in tema di spese di lite nel processo tributario

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese, ritenuta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla mancata contestazione di merito dell’Amministrazione

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    norme sul vizio denunciato in cassazione; il ricorso è stato esaminato soprattutto come violazione di legge

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel ragionamento sui limiti del giudizio tributario di annullamento

  • art. 7, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    il potere di disapplicazione del giudice tributario è limitato ai regolamenti e agli atti generali

  • art. 2, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la cognizione incidentale del giudice tributario è circoscritta alle questioni estranee ma decisive per la controversia

  • art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in tema di termine di impugnazione degli atti tributari

  • art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela della buona fede e dell’affidamento

Massime di principio

  • La procedura di collaborazione volontaria costituisce un procedimento speciale e volontario, attivato dal contribuente, che consente la definizione delle violazioni fiscali e delle relative sanzioni mediante adempimenti e versamenti nei termini previsti dalla legge.
  • Quando il contribuente, nell’ambito della voluntary disclosure, versa gli importi dovuti a titolo di sanzioni senza impugnare l’atto di contestazione, l’atto si consolida e non è più proponibile una domanda di rimborso per rimettere in discussione indirettamente la pretesa ormai definitiva.
  • La definizione agevolata delle sanzioni produce effetti preclusivi reciproci: impedisce all’Ufficio di irrogare una sanzione maggiore e impedisce al contribuente di ripetere quanto pagato dopo aver scelto di avvalersi del beneficio premiale.
  • Nel processo tributario di annullamento la cognizione incidentale del giudice non può essere utilizzata per eludere il regime di impugnazione e decadenza previsto per gli atti autonomamente impugnabili.
  • Le censure di nullità o inesistenza degli atti tributari devono essere fatte valere con tempestiva impugnazione dell’atto; non possono essere recuperate successivamente mediante contestazione dell’atto consequenziale o mediante azione di rimborso.
  • La mancata compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiAccertamentoSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.