Salta al contenuto
Legge

L.R. Lazio 11/2006

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 37 (Promozione della costituzione di una società per azioni per la progettazione, easecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e di infrastrutture di viabilità a pedaggio nel Lazio). Disposizioni transitorie (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 11/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio n. 11/2006 aggiorna la l.r. n. 37/2002 sulla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o pedaggio di autostrade e infrastrutture viarie. Ridefinisce l’oggetto della futura società regionale, disciplina affidamenti e contratto di servizio, abroga una disposizione e prevede facoltà di recesso per i partecipanti alla società già costituita. Contiene una transitoria sul corridoio Tirreno Sud per le prestazioni già eseguite prima dell’entrata in vigore.

Modifiche alla disciplina laziale su rete autostradale e società a partecipazione regionale

Modifiche alla disciplina laziale su rete autostradale e società a partecipazione regionale

La legge regionale Lazio 20 ottobre 2006, n. 11 interviene sulla l.r. 28 ottobre 2002, n. 37, ridefinendo la disciplina relativa alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale regionale e delle infrastrutture di viabilità a pedaggio. Il provvedimento aggiorna anche la struttura della società a prevalente capitale regionale promossa dalla Regione e introduce disposizioni transitorie per i rapporti già in essere.

Ambito della disciplina e affidamento delle attività

La Regione è chiamata a provvedere alle attività di progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale regionale e delle infrastrutture di viabilità a pedaggio mediante appalti o concessioni di lavori pubblici. Gli affidamenti devono avvenire secondo le procedure del diritto comunitario e nazionale in materia di lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei principi di non discriminazione, concorrenza, parità di condizioni e trasparenza.

La Regione istituisce commissioni di gara con modalità idonee ad assicurare parità di condizioni tra i concorrenti e trasparenza delle procedure.

Contratto di servizio nelle concessioni

Nelle concessioni di lavori pubblici, il rapporto con il concessionario è regolato da un contratto di servizio fondato sull’atto di concessione dei beni del demanio stradale. Il contratto deve definire in particolare:

  • le attività affidate e i relativi obiettivi e standard qualitativi e quantitativi;
  • i tempi di esecuzione e realizzazione, nonché le misure in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
  • le modalità di verifica dei risultati conseguiti;
  • gli eventuali compensi remunerativi;
  • i procedimenti amministrativi pendenti relativi alle funzioni e ai compiti affidati;
  • la successione dell’affidatario nei rapporti contrattuali in corso connessi all’esercizio delle funzioni affidate;
  • la gestione a tariffa o a pedaggio delle infrastrutture.

Società a prevalente capitale regionale

La Regione promuove la costituzione di una società per azioni a prevalente capitale regionale, nel rispetto dello Statuto regionale e degli articoli 2325 e seguenti del codice civile. La società ha ad oggetto la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di reti autostradali e infrastrutture di viabilità a pedaggio, nonché la loro gestione a tariffa o a pedaggio. La società deve inoltre operare nel rispetto dell’articolo 13 del decreto-legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006.

Aggiornamento dei riferimenti e abrogazione

La legge sostituisce nei riferimenti della l.r. n. 37/2002 le parole “infrastrutture e mobilità” con “lavori pubblici” negli articoli 3 e 4. Viene inoltre abrogato l’articolo 5 della medesima legge regionale.

Disposizioni transitorie

Le modifiche introdotte dalla legge costituiscono titolo per l’esercizio della facoltà di recesso, ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del codice civile, da parte dei soggetti o enti che partecipano, alla data di entrata in vigore, alla società già costituita ai sensi dell’articolo 1 della l.r. n. 37/2002.

Resta salvo, limitatamente alle prestazioni eseguite prima dell’entrata in vigore della legge, l’affidamento della progettazione preliminare e definitiva del corridoio autostradale Tirreno Sud.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, quindi dal 31 ottobre 2006.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.