L.R. Lazio 11/2006
Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 37 (Promozione della costituzione di una società per azioni per la progettazione, easecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e di infrastrutture di viabilità a pedaggio nel Lazio). Disposizioni transitorie (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio n. 11/2006 aggiorna la l.r. n. 37/2002 sulla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o pedaggio di autostrade e infrastrutture viarie. Ridefinisce l’oggetto della futura società regionale, disciplina affidamenti e contratto di servizio, abroga una disposizione e prevede facoltà di recesso per i partecipanti alla società già costituita. Contiene una transitoria sul corridoio Tirreno Sud per le prestazioni già eseguite prima dell’entrata in vigore.
Modifiche alla disciplina laziale su rete autostradale e società a partecipazione regionale
Modifiche alla disciplina laziale su rete autostradale e società a partecipazione regionale
La legge regionale Lazio 20 ottobre 2006, n. 11 interviene sulla l.r. 28 ottobre 2002, n. 37, ridefinendo la disciplina relativa alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale regionale e delle infrastrutture di viabilità a pedaggio. Il provvedimento aggiorna anche la struttura della società a prevalente capitale regionale promossa dalla Regione e introduce disposizioni transitorie per i rapporti già in essere.
Ambito della disciplina e affidamento delle attività
La Regione è chiamata a provvedere alle attività di progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale regionale e delle infrastrutture di viabilità a pedaggio mediante appalti o concessioni di lavori pubblici. Gli affidamenti devono avvenire secondo le procedure del diritto comunitario e nazionale in materia di lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei principi di non discriminazione, concorrenza, parità di condizioni e trasparenza.
La Regione istituisce commissioni di gara con modalità idonee ad assicurare parità di condizioni tra i concorrenti e trasparenza delle procedure.
Contratto di servizio nelle concessioni
Nelle concessioni di lavori pubblici, il rapporto con il concessionario è regolato da un contratto di servizio fondato sull’atto di concessione dei beni del demanio stradale. Il contratto deve definire in particolare:
- le attività affidate e i relativi obiettivi e standard qualitativi e quantitativi;
- i tempi di esecuzione e realizzazione, nonché le misure in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- le modalità di verifica dei risultati conseguiti;
- gli eventuali compensi remunerativi;
- i procedimenti amministrativi pendenti relativi alle funzioni e ai compiti affidati;
- la successione dell’affidatario nei rapporti contrattuali in corso connessi all’esercizio delle funzioni affidate;
- la gestione a tariffa o a pedaggio delle infrastrutture.
Società a prevalente capitale regionale
La Regione promuove la costituzione di una società per azioni a prevalente capitale regionale, nel rispetto dello Statuto regionale e degli articoli 2325 e seguenti del codice civile. La società ha ad oggetto la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di reti autostradali e infrastrutture di viabilità a pedaggio, nonché la loro gestione a tariffa o a pedaggio. La società deve inoltre operare nel rispetto dell’articolo 13 del decreto-legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006.
Aggiornamento dei riferimenti e abrogazione
La legge sostituisce nei riferimenti della l.r. n. 37/2002 le parole “infrastrutture e mobilità” con “lavori pubblici” negli articoli 3 e 4. Viene inoltre abrogato l’articolo 5 della medesima legge regionale.
Disposizioni transitorie
Le modifiche introdotte dalla legge costituiscono titolo per l’esercizio della facoltà di recesso, ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del codice civile, da parte dei soggetti o enti che partecipano, alla data di entrata in vigore, alla società già costituita ai sensi dell’articolo 1 della l.r. n. 37/2002.
Resta salvo, limitatamente alle prestazioni eseguite prima dell’entrata in vigore della legge, l’affidamento della progettazione preliminare e definitiva del corridoio autostradale Tirreno Sud.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, quindi dal 31 ottobre 2006.
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