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Legge

L.R. Lazio 15/2006

Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 15/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio 2006 n. 15 tutela biodiversità e produzioni agricole vietando, salvo limitate deroghe sperimentali, coltivazione e allevamento di OGM nel territorio regionale. Prevede regole su marchio “GMO free”, vendita/somministrazione, ristorazione collettiva, informazione, ricerca, vigilanza e sanzioni. Alcune misure hanno decorrenze transitorie dal 1° gennaio 2007 o dopo 6 mesi dall’entrata in vigore.

Disposizioni urgenti sugli OGM nel Lazio

Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati

La legge regionale del Lazio disciplina, in chiave precauzionale, l’uso degli organismi geneticamente modificati nel territorio regionale. L’obiettivo è tutelare le risorse genetiche autoctone, la qualità delle produzioni agricole, la salute umana e l’ambiente, introducendo divieti, obblighi informativi, strumenti di valorizzazione delle filiere esenti da OGM e un sistema di controlli e sanzioni.

Finalità e ambito di applicazione

La disciplina si fonda sul principio di precauzione e si coordina con la normativa regionale sulla tutela delle risorse genetiche autoctone. Il riferimento a OGM comprende sia gli organismi geneticamente modificati utilizzati come tali, sia i beni prodotti a partire da OGM o contenenti OGM. La legge vale esclusivamente nel territorio della Regione Lazio.

Divieto generale di coltivazione e allevamento e effetti sui contributi

In attesa di una diversa disciplina regionale e salvo le eccezioni per la sperimentazione previste dalla legge, è vietata su tutto il territorio regionale la coltivazione e l’allevamento di OGM a qualsiasi titolo.

L’utilizzo di OGM nel ciclo produttivo delle imprese agricole o agroalimentari:

  • costituisce condizione ostativa alla concessione di contributi regionali, salvo il regime transitorio previsto per i periodi iniziali di applicazione;
  • comporta la revoca dei contributi già concessi e il recupero delle somme eventualmente erogate in caso di inosservanza;
  • esclude l’impresa dall’accesso ai marchi regionali di qualità, in particolare per prodotti tipici o tradizionali.

Emissioni sperimentali di OGM

In deroga al divieto generale, nel Lazio sono ammesse emissioni di OGM a fini sperimentali solo se:

  • sono autorizzate secondo il Titolo II del d.lgs. 224/2003;
  • avvengono in “ambiente chiuso e confinato” espressamente autorizzato;
  • sono collocate fuori da aree sensibili, cioè fuori da demanio regionale, proprietà collettive e siti di conservazione delle risorse genetiche autoctone, aree naturali protette, ZPS, SIC, aree con prodotti garantiti da marchi di qualità nazionali o comunitari, aziende biologiche o che ricevono misure agroambientali, nonché fuori dalle zone limitrofe a tali aree per almeno due chilometri.

Il regolamento attuativo deve definire il concetto di “ambiente chiuso e confinato” e il relativo procedimento autorizzativo. La Regione si riserva inoltre di attivarsi presso l’autorità competente per invalidare autorizzazioni che possano determinare contaminazioni biologiche dannose per agricoltura, flora spontanea o fauna selvatica.

Marchio regionale “Prodotto libero da OGM - GMO free”

La legge istituisce un marchio regionale per incentivare filiere totalmente esenti da OGM. L’uso del marchio è subordinato alle regole che saranno fissate dal regolamento regionale di attuazione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sulla tracciabilità ed etichettatura dei prodotti OGM.

Vendita, somministrazione e tracciabilità dei prodotti OGM

Chi vende prodotti OGM deve esporli e conservarli in scomparti separati, in modo da evitarne la mescolanza con prodotti privi di OGM e da consentire una chiara identificazione da parte del consumatore.

Chi somministra prodotti OGM deve fornire idonea informazione scritta, così da consentire un’identificazione chiara e inequivocabile.

Chi vende sementi o altro materiale di moltiplicazione ha inoltre l’obbligo di:

  • pubblicizzare le prescrizioni e i divieti vigenti in materia di uso di OGM in agricoltura;
  • tenere un registro degli acquisti e delle vendite di sementi o altro materiale di moltiplicazione OGM.

Il regolamento regionale disciplina la tenuta di tale registro.

Ristorazione collettiva

Nei servizi di ristorazione collettiva degli istituti scolastici e prescolastici, degli ospedali e dei luoghi di cura accreditati, nonché degli uffici della Regione, delle province, dei comuni e dei rispettivi enti dipendenti, è vietata la somministrazione di prodotti OGM, salvo il regime transitorio previsto dalla legge.

I gestori dei servizi devono verificare l’assenza di OGM nei prodotti somministrati, anche mediante dichiarazione del fornitore, e devono esporre in modo adeguato informazioni sulla provenienza degli alimenti.

Informazione pubblica

La Regione informa province e comuni interessati in merito alle autorizzazioni ministeriali per emissioni sperimentali di OGM nel territorio regionale. Province e comuni devono divulgare le informazioni ricevute, anche tramite affissione nei rispettivi albi.

La Regione promuove inoltre campagne informative rivolte ad agricoltori, consumatori, operatori scolastici e sanitari, sui profili tecnico-scientifici degli OGM, sui possibili rischi per salute, sistema agricolo e ambiente, e sulla normativa vigente, compresi i divieti.

Ricerca e sementi esenti da OGM

La Regione promuove ricerche:

  • per sviluppare filiere produttive totalmente esenti da OGM;
  • per valutare l’impatto delle coltivazioni OGM su sistema agricolo, salute umana ed ecosistemi naturali;
  • per l’uso e la produzione di sementi o altro materiale di moltiplicazione esenti da OGM, anche tramite un piano sementiero regionale.

Gli agricoltori che producono in azienda sementi o materiale di moltiplicazione esenti da OGM possono venderne una modica quantità, secondo quanto definito dal regolamento regionale, e possono effettuare la risemina in azienda senza restrizioni.

Le ricerche che utilizzano tecniche di modificazione genetica finalizzate alla creazione varietale o alla selezione animale per l’impiego in agricoltura non possono accedere a contributi regionali, salvo la disciplina transitoria.

Comitato scientifico per la tutela delle produzioni agricole e della biodiversità

È istituito un Comitato tecnico-consultivo per la tutela delle produzioni agricole e della biodiversità dall’impiego di OGM. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente, sentita la commissione consiliare, ed è composto da responsabili regionali e da cinque esperti indipendenti, con competenze in economia agraria, biologia vegetale, biotecnologie o genetica agraria, ecologia agraria e diritto internazionale e comunitario.

Ai componenti esterni spettano i compensi previsti dalla normativa regionale. Il funzionamento è definito dalla Giunta regionale.

Vigilanza, controllo e sanzioni

L’attività di vigilanza e controllo sul rispetto della legge è svolta dall’ARSIAL, ferme restando le competenze di altre autorità. L’ARSIAL, d’intesa con le direzioni regionali competenti e sentito l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, predispone programmi pluriennali e annuali di controllo, anche ai fini della sicurezza alimentare, della salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità.

Sono previste sanzioni amministrative per:

  • violazione del divieto di coltivazione o allevamento di OGM;
  • uso illecito o improprio del marchio “GMO free”;
  • mancata tenuta o grave irregolarità del registro per sementi o materiale di moltiplicazione OGM;
  • mancata verifica dell’assenza di OGM nella ristorazione collettiva.

In caso di reiterazione, le sanzioni sono raddoppiate. Si applicano le procedure regionali in materia di sanzioni amministrative.

Regolamento attuativo e disposizioni transitorie

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore doveva essere emanato il regolamento regionale per disciplinare:

  • la definizione di “ambiente chiuso e confinato” e il procedimento autorizzativo;
  • l’uso del marchio “GMO free”;
  • la tenuta del registro di acquisto e vendita di sementi o altro materiale di moltiplicazione OGM;
  • la definizione della “modica quantità” vendibile dagli agricoltori.

La legge prevede inoltre che:

  • il divieto relativo ai contributi per chi utilizza OGM si applica dal 1° gennaio 2007;
  • il divieto di somministrazione di OGM nella ristorazione collettiva si applica dopo sei mesi dall’entrata in vigore;
  • il divieto di accesso ai contributi per le ricerche con tecniche di modificazione genetica opera dall’esercizio finanziario successivo all’entrata in vigore.

Abrogazioni, oneri ed entrata in vigore

Sono abrogate specifiche disposizioni della legge regionale 15/2000 e l’articolo 79 della legge regionale 2/2004, relativo alla coltivazione e allevamento di OGM.

Gli oneri della legge gravano sul capitolo di bilancio indicato dalla norma. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

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