L.R. Lazio 13/2006
Istituzione e disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce il CREL come organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionali del Lazio, ne disciplina composizione, funzioni, durata, indennità e supporto organizzativo. Prevede pareri obbligatori su atti di programmazione e bilancio, un rapporto annuale e una prima costituzione entro 90 giorni dall’entrata in vigore. Abroga la previgente disciplina sul CREL.
Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) del Lazio
Istituzione e disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro
La legge della Regione Lazio istituisce il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL), definendone natura, composizione, funzioni, assetto interno e copertura finanziaria. Il CREL opera come organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionali nell’ambito della programmazione economico-sociale, territoriale e dello sviluppo sostenibile della Regione.
Funzione istituzionale e ambito di intervento
Il CREL è previsto quale sede di concertazione tra istituzioni pubbliche, forze economiche e sociali, organizzazioni sindacali e autonomie funzionali. Concorre all’elaborazione degli atti normativi e degli atti generali e settoriali relativi:
- alla programmazione economico-sociale e territoriale regionale;
- agli interventi di rilevante interesse per lo sviluppo sostenibile del Lazio.
La sede del Consiglio è presso il Consiglio regionale.
Composizione e designazioni
Il CREL è composto da un numero ampio e rappresentativo di membri, con presenza di componenti istituzionali, esperti e soggetti espressivi delle principali categorie economiche e sociali. Ne fanno parte:
- il Presidente, nominato dal Presidente della Regione;
- cinque esperti in materie economico-giuridiche, sociali e comunitarie, di cui tre designati dal Consiglio regionale e due dalla Giunta;
- il Presidente di UNIONCAMERE Lazio;
- quattro rappresentanti delle università del Lazio, di cui uno delle università libere riconosciute, designati dal CRUL;
- rappresentanti delle associazioni di promozione sociale, del volontariato, delle persone con diverse abilità, delle organizzazioni contro racket e usura, dell’imprenditoria, dell’artigianato, delle cooperative, delle lavoratrici e dei lavoratori, degli utenti e consumatori, della Consulta femminile, delle associazioni ambientaliste e delle libere professioni.
Le designazioni dei componenti sono effettuate dagli organismi indicati dalla legge o, in mancanza, da soggetti individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’assessore competente in materia di affari istituzionali.
Incompatibilità, partecipazione e sostituzioni
La carica di componente del CREL è incompatibile con:
- parlamentare nazionale o europeo;
- consigliere o assessore regionale;
- presidente di provincia o assessore provinciale;
- sindaco o assessore di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- rapporti di lavoro o di consulenza, di qualsiasi tipo, con la Regione o con enti dipendenti o partecipati.
Alle riunioni possono partecipare, senza voto, il Presidente della Regione, l’assessore agli affari istituzionali e gli assessori, presidenti e vicepresidenti delle commissioni consiliari competenti. Possono inoltre partecipare, su richiesta e secondo il regolamento, rappresentanti delle comunità comunali e provinciali interessate.
I componenti possono essere sostituiti in qualsiasi momento su richiesta degli enti, associazioni od organismi designanti.
Costituzione, durata e rinnovo
Il CREL è costituito con decreto del Presidente della Regione. Le designazioni devono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta; il Presidente può comunque procedere alla costituzione quando sia pervenuta almeno la metà più uno delle designazioni, con successive integrazioni.
Il CREL dura in carica per tutta la durata del Consiglio regionale. Il procedimento per la nuova costituzione deve essere definito entro 90 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio regionale. In prima attuazione, la costituzione doveva avvenire entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Presidenza, vicepresidenza e ufficio di presidenza
Il Presidente rappresenta il CREL, lo convoca, lo presiede e ne dirige e coordina i lavori, esercitando anche le funzioni attribuite dal regolamento interno.
Nella prima seduta il CREL elegge, a scrutinio segreto, due vicepresidenti:
- uno espressione della categoria dei lavoratori;
- uno espressione della categoria degli imprenditori.
Per l’elezione è richiesta la maggioranza dei componenti; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei presenti. Presidente e vicepresidenti costituiscono l’Ufficio di presidenza.
Competenze, pareri e attività istruttorie
Il CREL svolge funzioni consultive e di supporto, con particolare rilievo sulle politiche economico-sociali e territoriali. In particolare:
- esprime pareri obbligatori sul DPEFR, sulle proposte di legge finanziaria regionale, di bilancio annuale e pluriennale, sul rendiconto generale della Regione;
- esprime pareri obbligatori sugli atti generali e settoriali di programmazione economico-sociale e territoriale;
- esprime pareri obbligatori su proposte di legge e regolamento, o altri atti generali e settoriali, aventi ad oggetto interventi di rilevante interesse regionale;
- formula osservazioni e proposte di propria iniziativa sugli stessi atti;
- elabora studi, ricerche, indagini e rapporti a supporto dell’amministrazione regionale e della partecipazione alla formazione di atti statali e comunitari di interesse per lo sviluppo regionale;
- promuove sessioni di informazione e comunicazione sulle politiche dell’Unione europea per la crescita dei territori;
- può stipulare convenzioni con università e centri di ricerca.
I pareri obbligatori devono essere resi entro 20 giorni dalla ricezione degli atti; decorso tale termine, l’organo regionale competente può procedere all’adozione definitiva.
Funzionamento, quorum e trasparenza
Il CREL è convocato dal proprio Presidente entro 30 giorni dalla costituzione ai fini dell’insediamento. Si riunisce almeno sei volte l’anno.
Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni richiedono la maggioranza dei presenti, salvo le maggioranze speciali previste per vicepresidenti e regolamento interno. Le sedute sono pubbliche e i verbali delle riunioni e delle eventuali commissioni interne sono trasmessi ai consiglieri regionali e ai componenti della Giunta.
Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente presenta alla Giunta e al Consiglio il “Rapporto annuale sullo stato e le prospettive dell’economia, dello sviluppo e del lavoro nella Regione Lazio”. Entro settembre il CREL presenta all’Ufficio di presidenza del Consiglio il programma di attività per l’anno successivo con il relativo fabbisogno finanziario; il programma è poi sottoposto al Consiglio, che lo approva con il bilancio di previsione del Consiglio, previa verifica di compatibilità finanziaria.
Regolamento interno, commissioni e indennità
L’attività del CREL è disciplinata da un regolamento dei lavori adottato a maggioranza dei componenti. Il regolamento può prevedere articolazioni interne in commissioni per settori o materie di competenza.
Al Presidente e ai vicepresidenti spettano indennità pari, rispettivamente, al 60% e al 20% dell’indennità di carica dei consiglieri regionali, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Ai componenti non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.
Struttura di supporto amministrativo
Per lo svolgimento delle funzioni, il CREL si avvale di una struttura amministrativa istituita ai sensi della disciplina organizzativa regionale. Il dirigente della struttura adotta gli atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria in attuazione delle decisioni e direttive dell’Ufficio di presidenza.
La struttura è composta da dipendenti regionali; le funzioni di segretario sono attribuite a personale di categoria non inferiore alla D. Essa dipende funzionalmente dal CREL e opera in autonomia rispetto alle strutture del Consiglio regionale.
Abrogazioni e disciplina finanziaria
La legge abroga:
- l’articolo 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, relativo al CREL;
- la legge regionale 18 aprile 2003, n. 12, che aveva istituito il CREL e modificato la legge regionale n. 14 del 1999.
Sul piano finanziario, per l’attuazione della legge è istituito nel bilancio regionale 2006 uno specifico capitolo denominato “Spese per il funzionamento del CREL”; per la prima applicazione è prevista una spesa di 60 mila euro per il 2006, coperta mediante riduzione dello stanziamento del capitolo T21501. Dal 1° gennaio 2012 la copertura degli oneri deriva dal capitolo di spesa R11900.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 20 ott 2006L.R. Lazio 11/2006
- Legge · 20 ott 2006L.R. Lazio 12/2006
- Legge · 2 nov 2006L.R. Lazio 14/2006
- Legge · 6 nov 2006L.R. Lazio 15/2006
- Legge · 23 nov 2006L.R. Lazio 20/2006
- Legge · 23 nov 2006L.R. Lazio 19/2006
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →