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Legge

L.R. Lazio 14/2006

Norme in materia di diversificazione delle attività agricole

Normativa regionaleL.R. Lazio 14/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina nel Lazio le attività agricole multifunzionali e multimprenditoriali, l’agriturismo e il turismo rurale, definendo requisiti, limiti, procedure, controlli, sanzioni e contributi. Molte previsioni originarie su agriturismo/turismo rurale sono state abrogate o sostituite; restano centrali le regole su attività multifunzionali e diversificazione agricola, con avvio tramite procedure del 2020 e disciplina attuativa affidata ai regolamenti regionali.

Diversificazione delle attività agricole, agriturismo e turismo rurale nel Lazio

Norme in materia di diversificazione delle attività agricole nel Lazio

La legge disciplina, nel territorio della Regione Lazio, la valorizzazione della multifunzionalità agricola, delle attività agrituristiche e del turismo rurale. L’impianto originario è stato in parte profondamente riformato da successive modifiche, con molte disposizioni su agriturismo e turismo rurale abrogate, mentre restano operative le regole generali sulla diversificazione agricola e sulle attività multifunzionali.

Finalità e obiettivi della disciplina

La Regione sostiene l’agricoltura e la diversificazione agricola per valorizzare cultura, tradizioni rurali, prodotti agroalimentari territoriali e fruizione delle risorse locali. Le attività multifunzionali, agrituristiche e di turismo rurale sono orientate a:

  • tutelare e valorizzare le risorse specifiche dei territori;
  • favorire la permanenza degli imprenditori agricoli nelle aree rurali;
  • incrementare il reddito aziendale e differenziare le fonti di reddito;
  • recuperare il patrimonio edilizio rurale;
  • sostenere produzioni tipiche e di qualità, tradizioni enogastronomiche, educazione alimentare e cultura rurale;
  • promuovere sviluppo agricolo, forestale, sociale, socio-sanitario, educativo e di inserimento socio-lavorativo;
  • favorire enoturismo e olioturismo.

Definizioni delle attività agricole, multifunzionali e di diversificazione

La norma distingue tra attività agricole tradizionali e attività connesse o multifunzionali. Sono ricomprese:

  • le attività tradizionali di coltivazione del fondo, zootecnia, itticoltura e silvicoltura;
  • le attività connesse, incluse quelle agrituristiche;
  • le attività rurali aziendali, che comprendono attività agricole tradizionali e attività multimprenditoriali;
  • le attività di diversificazione agricola, che includono attività multifunzionali e multimprenditoriali, anche integrate tra loro;
  • le attività multifunzionali produttive, i servizi multifunzionali e le attività agricole tipiche.

Sono inoltre espressamente ricondotte alla diversificazione agricola, se svolte dagli imprenditori agricoli o dai soggetti connessi, anche:

  • enoturismo e oleoturismo;
  • turismo equestre, gestione di centri ippici e interventi assistiti con gli equidi;
  • produzione di birre artigianali;
  • servizi di supporto a ricerca scientifica applicata in ambito agro-silvo-pastorale e agroalimentare.

Ai fini delle attività multifunzionali e agrituristiche possono operare, oltre all’imprenditore agricolo, i familiari e i lavoratori dipendenti dell’azienda agricola, nel rispetto della disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.

Attività di agriturismo: contenuto e limiti originari

L’agriturismo comprendeva l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti per campeggiatori, la somministrazione di pasti e bevande, degustazioni, mescita del vino e attività ricreative, culturali, didattiche, sportive, escursionistiche e di ippoturismo. Il testo consolidato evidenzia però che gran parte della disciplina specifica dell’agriturismo è stata abrogata nel tempo, compresi molti articoli dedicati a elenco regionale, SCIA, sospensione, periodi di apertura e tariffe.

Restano comunque indicazioni di principio sulla connessione con l’attività agricola tradizionale, sulla prevalenza di quest’ultima e sui limiti ricettivi e di somministrazione, per quanto rinviati o riformulati da norme successive.

Modalità di svolgimento delle attività multifunzionali e rapporto di connessione

Le attività multifunzionali devono essere svolte in connessione con l’attività agricola tradizionale, che deve rimanere prevalente. La prevalenza è determinata, ove non stabilito da norme specifiche, in base alle ore di lavoro risultanti dalle tabelle regionali, aggiornate ogni tre anni dalla direzione regionale competente.

Per favorire le attività multifunzionali:

  • nelle zone montane, svantaggiate e nelle aree naturali protette si applica un coefficiente correttivo pari a 2 al tempo di lavoro agricolo calcolato;
  • se l’attività non è ricompresa nelle tabelle, la prevalenza si valuta in termini quantitativi per le attività produttive riferite alla medesima tipologia di produzione aziendale, e in termini economici negli altri casi;
  • ai fini del calcolo economico, i valori di riferimento delle produzioni tradizionali sono fissati dalla direzione regionale competente e agli stessi si sommano anche gli aiuti di mercato e di integrazione del reddito;
  • alcune attività non entrano nel calcolo della prevalenza, come quelle produttive che utilizzano esclusivamente produzioni aziendali tradizionali o quelle per cui siano già stabilite soglie di produzione.

Disciplina urbanistica ed edilizia per le attività multifunzionali

Per le attività multifunzionali, previa approvazione del piano di utilizzazione aziendale, è consentita prioritariamente:

  • la rifunzionalizzazione di edifici o parti di essi presenti nell’azienda agricola, anche tramite demolizione e ricostruzione e accorpamento di volumetrie;
  • la nuova realizzazione di annessi agricoli, esclusi quelli destinati ad attività agrituristiche;
  • la realizzazione delle infrastrutture necessarie all’attivazione o all’ampliamento delle attività;
  • la rifunzionalizzazione di locali o edifici esistenti, a prescindere dalla destinazione urbanistica.

Gli immobili destinati alle attività multifunzionali non mutano destinazione d’uso.

Esercizio delle attività di diversificazione agricola e requisiti soggettivi

L’avvio, la variazione e la cessazione delle attività di diversificazione agricola avvengono tramite le modalità previste dalla legge regionale 1/2020 sul coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura.

Non possono esercitare tali attività, salvo riabilitazione, i soggetti che:

  • abbiano riportato nel triennio condanne per specifici delitti in materia alimentare o di frode;
  • siano sottoposti a misure di prevenzione o dichiarati delinquenti abituali;
  • non siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal testo unico di pubblica sicurezza e dalla normativa agricola statale richiamata.

Le attività possono essere svolte tutto l’anno o in periodi preventivamente stabiliti, possono essere sospese per brevi periodi senza obbligo di comunicazione e possono prevedere prenotazione obbligatoria. Devono inoltre essere rese note al pubblico, anche via web, i prezzi e i periodi di apertura. Per i locali adibiti ad attività di diversificazione agricola, i comuni possono applicare una riduzione della tassa rifiuti non superiore a un terzo della tariffa unitaria.

Per gli interventi di ristrutturazione di fabbricati aziendali già esistenti necessari all’introduzione delle attività di diversificazione agricola sono previste deroghe regionali e comunali su altezza media minima e rapporto aero-illuminante.

Elenco regionale dei soggetti abilitati alle attività multifunzionali

Presso la direzione regionale competente è istituito l’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività multifunzionali, per finalità conoscitive, promozionali e di vigilanza/sanzione.

L’elenco contiene almeno:

  • dati anagrafici dell’impresa, eventuale denominazione e sedi;
  • riferimenti dei procedimenti amministrativi comunali e regionali;
  • tipologia e caratteristiche dell’attività;
  • cessazione dell’attività per volontà dell’imprenditore o per sanzione.

Le amministrazioni competenti, in particolare i comuni, comunicano i dati richiesti entro trenta giorni dall’inizio, variazione o cessazione dell’attività. In prima applicazione, i comuni trasmettono anche i dati relativi alle attività già in esercizio alla data di entrata in vigore della disposizione.

Turismo rurale e attività multimprenditoriali

Il turismo rurale è qualificato come attività multimprenditoriale e si realizza mediante ospitalità, ristorazione, attività per il tempo libero e concessione onerosa di parcelle da coltivare per autoconsumo o altri usi compatibili.

Le attività multimprenditoriali sono esercitate da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, purché in connessione con l’impresa agricola nell’ambito dell’azienda, secondo le modalità previste dalla normativa sul governo del territorio. Tali attività sono attuate tramite piano di utilizzazione aziendale.

Il testo consolidato evidenzia che la specifica disciplina del capo sul turismo rurale è stata abrogata, ma sopravvive la riconduzione del turismo rurale tra le attività multimprenditoriali e la sua disciplina generale tramite le norme sulla diversificazione.

Programmazione regionale, tavolo tecnico e poteri amministrativi

La programmazione regionale della diversificazione agricola è inserita in una specifica sezione del piano agricolo regionale.

La Regione conserva le principali funzioni di indirizzo e governo, tra cui:

  • adozione dei regolamenti attuativi;
  • tenuta e aggiornamento dell’elenco dei soggetti abilitati;
  • determinazione del coefficiente correttivo;
  • istituzione e gestione del tavolo regionale della diversificazione agricola;
  • vigilanza e controllo;
  • concessione di contributi;
  • adozione delle tabelle ore-lavoro;
  • classificazione delle aziende agrituristiche;
  • tenuta dell’elenco dei beni vincolati.

I comuni sono competenti per l’avvio e le variazioni delle attività e, per l’agriturismo, per i periodi di apertura e le tariffe. Le province, nel testo consolidato, non hanno più il ruolo originario generalizzato, per effetto delle successive abrogazioni e riallocazioni di competenze.

Il tavolo regionale della diversificazione agricola è composto da un dirigente regionale competente e da un rappresentante per ciascuna organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa. Può essere integrato da altre direzioni o amministrazioni interessate. Ha funzione di proposta e monitoraggio, in particolare su programmazione, normativa, formazione e dati statistici; i comuni gli mettono a disposizione i dati disponibili.

Regolamenti attuativi e controlli sulle attività multifunzionali

La Giunta regionale deve adottare regolamenti di attuazione e integrazione per le attività multifunzionali, nei quali sono disciplinati:

  • le singole attività multifunzionali, incluse quelle di agricoltura sociale, fattorie didattiche, agriasilo e agrinido, pescaturismo e ittiturismo, enoturismo e olioturismo;
  • i requisiti delle attività e le modalità di presentazione dell’avvio;
  • le modalità di connessione e prevalenza;
  • i criteri per le tabelle ore-lavoro;
  • i requisiti igienico-sanitari;
  • il regime dei controlli e le procedure sanzionatorie.

Nelle more dell’adozione dei regolamenti, o per attività già individuate dal regolamento, le attività multifunzionali restano comunque attivabili sulla base della normativa vigente.

Finanziamenti e contributi per agriturismo e turismo rurale

La Regione può concorrere agli investimenti degli imprenditori agricoli iscritti negli elenchi regionali per iniziative a favore di agriturismo e turismo rurale, nei limiti del fondo di rotazione previsto.

Le iniziative finanziabili sono definite annualmente dalla Giunta regionale, nel rispetto dei criteri regolamentari e tenendo conto, per l’agriturismo, della programmazione regionale. L’erogazione dei contributi è disciplinata da specifico regolamento.

Sono previste anche iniziative di promozione e sviluppo delle attività multifunzionali, incluse agriturismo e agricoltura sociale, nonché del turismo rurale. Tali interventi possono riguardare:

  • servizi per lo sviluppo agrituristico;
  • itinerari agrituristici e relativa segnaletica;
  • formazione e aggiornamento professionale;
  • certificazione qualitativa;
  • manifestazioni promozionali;
  • coordinamento e commercializzazione dell’offerta;
  • progetti territoriali di sviluppo;
  • progetti di integrazione tra attività produttiva e servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi e occupazionali per soggetti svantaggiati.

Possono essere concessi contributi anche a Comuni e Comunità montane, fino al 75% della spesa sostenuta, purché gli interventi coinvolgano almeno cinque aziende agrituristiche. Sono previsti altresì finanziamenti a favore delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative per iniziative di informazione e promozione. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato.

Agriturismo: limiti di esercizio, strutture e ospitalità

La disciplina originaria dell’agriturismo è oggi solo in parte vigente, poiché diversi articoli sono stati abrogati. Restano comunque rilevanti le regole sui limiti dell’attività e sugli immobili utilizzabili.

L’agriturismo deve restare connesso e subordinato all’attività agricola tradizionale. I limiti ricettivi indicati nel testo consolidato prevedono:

  • alloggio fino a 70 posti letto, con possibilità di letto supplementare temporaneo per bambini fino a 12 anni;
  • agricampeggio con 12 piazzole e massimo 30 ospiti;
  • somministrazione fino a 80 pasti giornalieri, con superamento consentito solo secondo le procedure autorizzative e con compensazione su base mensile.

Per le aziende associate o cooperative agricole e forestali, i limiti si moltiplicano per il numero delle aziende associate, se le strutture sono di proprietà dell’associazione o della cooperativa.

Per la somministrazione di alimenti e bevande si utilizzano prodotti propri o dell’azienda, integrabili con prodotti di aziende agricole locali e con prodotti certificati laziali, secondo criteri di filiera corta. È inoltre prevista la possibilità di somministrare alimenti e bevande tramite prodotti forniti da soggetti aggregati, entro il limite dell’80%.

Immobili utilizzabili per agriturismo e agricampeggio

Per l’attività agrituristica possono essere usati:

  • i locali dell’abitazione di residenza o domicilio dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo;
  • gli edifici rurali esistenti nel fondo;
  • i locali con destinazione urbanistica diversa da quella rurale, senza cambio di destinazione d’uso;
  • alcuni immobili esterni al fondo, se ubicati nello stesso comune o in comuni limitrofi e con caratteristiche di spiccata ruralità.

L’utilizzo di immobili del fondo non rurali e degli immobili esterni richiede la presentazione di un piano di utilizzazione aziendale. I fondi e gli edifici impiegati per l’agriturismo mantengono destinazione agricola e strumentale, anche ai fini catastali e urbanistici.

Per l’agricampeggio, il testo vigente consente il collocamento di case mobili e tende glamping sulle piazzole, con disciplina specifica sulla loro natura edilizia, sull’assenza di ancoraggio permanente e sulla possibilità di allacciamento ai servizi. Le strutture di supporto igienico e di lavaggio sono classificate come annessi agricoli produttivi. Il collocamento in agricampeggi già autorizzati è edilizia libera, salvo l’autorizzazione paesaggistica quando vi siano vincoli.

Sono inoltre consentiti, previa approvazione del PUA, ampliamenti per servizi igienici, volumi tecnici e manufatti edilizi fino a 30 mq destinati a servizi connessi alle attività agrituristiche.

Requisiti igienico-sanitari e accessibilità

Le strutture, le attrezzature e i servizi destinati all’attività agrituristica devono garantire igiene e sicurezza di ospiti e operatori. Nella valutazione dei requisiti si tiene conto delle caratteristiche architettoniche e rurali degli edifici.

La normativa stabilisce che:

  • la produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e bevande seguono la disciplina comunitaria e statale;
  • l’autorità sanitaria valuta l’uso di cucine o locali polifunzionali considerando la limitata quantità e diversificazione delle produzioni;
  • per fino a 15 posti pasto giornalieri la cucina può avere i requisiti dei locali abitativi;
  • per fino a 10 posti pasto giornalieri è consentito l’uso della cucina domestica nell’abitazione dell’imprenditore agricolo;
  • per aziende con massimo 15 posti letto può essere autorizzata una cucina per gli ospiti con spazio comune;
  • gli alloggi devono avere almeno un servizio igienico ogni quattro persone; negli agricampeggi, almeno uno ogni sei persone e un servizio di lavanderia ogni dieci persone;
  • le aziende agrituristiche già autorizzate alla data di entrata in vigore della legge avevano 24 mesi per adeguarsi a tale ultimo requisito;
  • le piscine sono classificate private a uso collettivo e riservate agli ospiti.

Per il superamento delle barriere architettoniche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive quando la capacità supera dieci posti letto, con deroga possibile in caso di impossibilità tecnica, fermo restando l’obbligo di adottare soluzioni agevolative ove possibile.

Obblighi amministrativi, denominazione e classificazione delle aziende agrituristiche

Per l’agriturismo sono previsti obblighi amministrativi di applicazione delle tariffe, registrazione e comunicazione delle persone alloggiate e esposizione dei prezzi al pubblico.

L’uso della denominazione “Agriturismo” è riservato agli imprenditori agricoli iscritti nell’elenco regionale e che esercitano effettivamente l’attività. La classificazione delle aziende agrituristiche è affidata al regolamento attuativo e viene aggiornata da ARSIAL, sulla base di criteri relativi a confort, servizi e caratterizzazione enogastronomica, naturalistica e culturale.

Vendita, promozione dei prodotti ed eventi aziendali

La Regione incentiva la vendita diretta da parte delle aziende agrituristiche dei prodotti propri e dei prodotti tipici locali. È ammessa anche la vendita di prodotti dell’artigianato locale.

Le aziende agrituristiche che producono prodotti tradizionali o certificati possono organizzare eventi promozionali, purché:

  • la durata non superi 30 giorni per anno solare;
  • i pasti e le bevande siano costituiti prevalentemente da prodotti aziendali o reperiti presso aziende agricole locali secondo i parametri del regolamento;
  • locali e impianti rispettino i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza.

Alla vendita si applicano la legge sulla vendita diretta e il decreto legislativo 228/2001.

Revoca dei contributi e decadenza dai benefici

I benefici pubblici sono revocati se il soggetto:

  • perde i requisiti per l’esercizio dell’attività agrituristica;
  • non realizza l’iniziativa secondo il progetto approvato e nei tempi previsti, salvo varianti e proroghe autorizzate;
  • presenta irregolarità sostanziali nella documentazione di spesa;
  • muta la destinazione dell’immobile prima della scadenza del vincolo;
  • non avvia l’attività entro un anno dal verbale di accertamento finale.

In caso di revoca, le somme erogate sono recuperate con interessi legali e spese.

Vigilanza, controlli e sanzioni

La vigilanza e il controllo sono esercitati dal comune e dalla Regione, salve le competenze sanitarie e di pubblica sicurezza.

Il regolamento attuativo disciplina il regime dei controlli e le procedure sanzionatorie per le attività multifunzionali, con verifica di:

  • condizioni per l’esercizio;
  • permanenza dei requisiti dell’impresa agricola;
  • connessione e prevalenza;
  • condizioni soggettive ostative;
  • rispetto dei limiti agrituristici;
  • uso di strutture diverse da quelle autorizzate;
  • vincolo di destinazione d’uso.

Il comune competente può disporre sospensione o divieto di esercizio e irrogare le sanzioni pecuniarie. Il divieto comporta la cancellazione dall’elenco regionale. La Regione tiene registri delle sospensioni, chiusure e sanzioni.

Le principali sanzioni previste sono:

  • sospensione da 10 a 30 giorni per violazione degli obblighi amministrativi;
  • divieto di esercizio nei casi di carenza dei requisiti o violazione dei limiti e delle condizioni richieste;
  • sanzione da 2.000 a 10.000 euro per superamento dei limiti di cui all’articolo 14, comma 7, con divieto e cancellazione dopo due infrazioni nel biennio;
  • sanzione da 1.000 a 5.000 euro per uso indebito della denominazione “Agriturismo” o violazione dei criteri di classificazione;
  • sanzioni da 100 a 500 euro per prezzi superiori a quelli comunicati, omessa o incompleta comunicazione delle tariffe e omessa o errata esposizione dei prezzi;
  • sanzioni da 250 a 500 euro per altre violazioni non altrimenti sanzionate, con raddoppio in caso di recidiva biennale e sospensione da 3 a 15 giorni.

Si applica inoltre la legge regionale sulle sanzioni amministrative regionali.

Disposizioni transitorie e regime di coordinamento

Per il periodo transitorio, fino all’entrata in vigore del regolamento regionale attuativo, continuano ad applicarsi le precedenti deliberazioni regionali in materia di valori medi di impiego e norme igienico-sanitarie.

Le aziende già iscritte nell’elenco provinciale previgente sono iscritte di diritto nei nuovi elenchi. Le autorizzazioni precedenti restano valide, purché gli interessati si adeguino alle nuove prescrizioni entro tre anni; in difetto, si procede alla cancellazione.

Fino all’operatività del piano agrituristico regionale e dei piani provinciali, si applicano le disposizioni dei precedenti strumenti di pianificazione, in quanto compatibili.

Modifiche ad altre leggi regionali e copertura finanziaria

La legge ha modificato la legge regionale 14/1999 sul decentramento amministrativo e la legge regionale 2/1995 istitutiva di ARSIAL, attribuendo nuove funzioni in materia di agriturismo, turismo rurale, classificazione e tenuta di elenchi e beni vincolati.

Sul piano finanziario, il testo originario prevedeva stanziamenti per investimenti in agriturismo e turismo rurale; la nota consolidata segnala che dal 1° gennaio 2012 gli oneri sono coperti con il capitolo di spesa B1190.

Stato di attualità della legge

La legge è ancora il riferimento regionale di base per la diversificazione delle attività agricole nel Lazio, ma risulta ampiamente modificata. Diversi articoli originari su agriturismo, turismo rurale e relative procedure sono stati abrogati; pertanto, nella pratica applicativa odierna prevalgono le disposizioni consolidate su attività multifunzionali, diversificazione agricola, controlli, sanzioni e avvio delle attività tramite la disciplina procedurale successiva.

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