Sentenza del 26/10/2016 n. 21580 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso dell'IRPEF trattenuta sull'incentivo all'esodo percepito nel 2001. Il contribuente aveva presentato l'istanza di rimborso il 6 marzo 2007, sostenendo che il termine di decadenza di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 dovesse decorrere dalla comunicazione, avvenuta nell'ottobre 2005, della riliquidazione dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata. La CTR aveva ritenuto tempestiva l'istanza anche sulla base della sentenza CGUE del 3 settembre 2005, causa C-207/04, che aveva giudicato discriminatoria la diversa soglia di età prevista per uomini e donne ai fini della tassazione agevolata dell'incentivo all'esodo. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale impostazione, sostenendo che il termine decorresse dalla data della ritenuta o del pagamento, senza poter essere riaperto dalla successiva pronuncia europea o dalla riliquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il termine di decadenza di 48 mesi decorra dalla data del versamento o della ritenuta, anche quando l'indebito derivi dal contrasto della disciplina fiscale con il diritto dell'Unione europea. La successiva sentenza della CGUE non riapre né sospende il termine e non consente di considerare tempestiva una domanda presentata oltre il termine previsto dalla normativa nazionale. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Il termine di decadenza per la domanda di rimborso è di 48 mesi.
Il termine decorre dalla data in cui la ritenuta è stata operata o l'imposta è stata versata. Si applica indipendentemente dalla ragione dell'indebito, inclusi l'erronea applicazione della legge, il contrasto con il diritto dell'Unione europea o l'intervento successivo di una disciplina retroattiva.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite
Il termine decorre dalla data del versamento e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà dell'imposta all'ordinamento comunitario.
Una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea non riapre i termini per chiedere il rimborso di un'imposta già versata, se il termine nazionale di decadenza era già scaduto.
Art. 19, comma 4-bis, T.U.I.R.
Prevedeva una riduzione alla metà delle imposte dovute sulla base di limiti di età differenti per donne e uomini.
La disposizione è stata ritenuta discriminatoria dalla CGUE nella parte in cui prevedeva limiti di età diversi, ma l'accertamento di incompatibilità con il diritto dell'Unione non elimina i termini nazionali di decadenza per il rimborso.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte può decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Poiché la questione era esclusivamente giuridica e non occorrevano nuovi accertamenti, la Cassazione ha potuto rigettare direttamente la domanda originaria del contribuente dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Principi del diritto dell'Unione europea sui termini nazionali di decadenza
Il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre un termine nazionale di decadenza alle azioni di rimborso di tributi percepiti in violazione di disposizioni comunitarie.
I termini nazionali sono compatibili con il diritto dell'Unione quando rispettano le esigenze di certezza e stabilità dei rapporti giuridici e finanziari, anche se la normativa interna non è stata ancora modificata.
Massime di principio
- Per chiedere il rimborso di un tributo indebitamente pagato occorre rispettare il termine previsto dalla specifica normativa fiscale; il termine normalmente decorre dal pagamento o dalla ritenuta, non dalla successiva scoperta dell'illegittimità del prelievo.
- Una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che dichiari una norma fiscale incompatibile con il diritto dell'Unione può avere effetti sostanziali retroattivi, ma non riapre automaticamente i termini processuali o decadenziali già scaduti.
- La riliquidazione dell'imposta o la comunicazione successiva dell'importo dovuto non determina necessariamente un nuovo dies a quo per il rimborso, se la ritenuta o il versamento erano già avvenuti.
- La scadenza del termine di decadenza consolida il rapporto tra contribuente ed Erario e impedisce di rimettere in discussione il pagamento, anche quando emerga successivamente un vizio della disciplina applicata.
- Il principio dell'overruling non si applica automaticamente alle pronunce europee che incidono sulla legittimità sostanziale di una norma fiscale, poiché tali pronunce non modificano direttamente le regole processuali sul termine per presentare la domanda di rimborso.
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