Ordinanza n. 3664/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 18330 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva definito la controversia sul silenzio formatosi sull'istanza diretta a ottenere l'attivazione di un negoziato tra lo Stato italiano e la BCE per il trasferimento dei diritti pensionistici
Esito
La controversia
Gli appellanti hanno chiesto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l'accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza del 24 febbraio 2025, nonché la declaratoria dell'obbligo della Presidenza del Consiglio e dell'INPS di provvedere, ciascuno per la propria competenza, sulle proposte della BCE e di partecipare attivamente e in buona fede a un negoziato volto a consentire il trasferimento al regime pensionistico della BCE dei diritti maturati in Italia. Hanno inoltre chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Le amministrazioni hanno dedotto, tra l'altro, l'assenza di uno specifico obbligo giuridico di concludere l'accordo, la natura discrezionale dell'interesse pubblico coinvolto e l'inidoneità del principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3, TUE a fondare una coercizione giudiziale diretta alla conclusione dell'accordo. Hanno tuttavia rappresentato che interlocuzioni e negoziati con la BCE, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'INPS sono in corso da tempo. L'INPS ha inoltre eccepito il difetto di giurisdizione. Gli appellanti hanno richiamato la sentenza della Corte di giustizia UE n. 404 del 22 dicembre 2022, secondo cui lo Stato membro deve partecipare attivamente e in buona fede ai negoziati, pur non potendo il giudice disporre direttamente il trasferimento dei diritti pensionistici in assenza di una norma nazionale o di un accordo. Il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario verificare documentalmente lo stato effettivo dei negoziati, anche in considerazione dell'apertura di una procedura d'infrazione europea nei confronti dell'Italia per asserita violazione del principio di leale cooperazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito la domanda principale, ma ha disposto un'integrazione istruttoria. Ha ordinato alle amministrazioni costituite, ciascuna per quanto di competenza, di depositare una relazione documentata sullo stato di avanzamento dei negoziati con la BCE, tenendo conto anche della procedura d'infrazione INFR (2025)4022 avviata dalla Commissione europea. Ha ritenuto congruo il termine di 150 giorni dalla comunicazione via PEC dell'ordinanza. La fissazione della successiva camera di consiglio è stata demandata al Presidente titolare della Sezione, dopo l'esecuzione dell'istruttoria. Non sono state quindi ancora decise in via definitiva né la legittimità del silenzio né l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 117 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale dell'azione avverso il silenzio e dei poteri del giudice.
art. 4, par. 3, TUE
principio di leale cooperazione
Secondo il principio richiamato dalla Corte di giustizia UE, lo Stato membro al quale la BCE proponga un accordo deve partecipare attivamente e in buona fede ai negoziati una volta avviati; tale principio non impone tuttavia, in assenza di una specifica disciplina nazionale o di un accordo, la conclusione automatica dell'accordo né autorizza il giudice a disporre direttamente il trasferimento dei diritti pensionistici.
art. 45 TFUE
Richiamato nella sentenza della Corte di giustizia UE n. 404 del 22 dicembre 2022, in relazione al trasferimento dei diritti pensionistici dei funzionari BCE.
art. 48 TFUE
Richiamato nella sentenza della Corte di giustizia UE n. 404 del 22 dicembre 2022, in relazione al coordinamento dei diritti pensionistici.
art. 11, par. 2, allegato VIII, Statuto dei funzionari dell'Unione europea
Richiamato quale disciplina unionale connessa al trasferimento dei diritti pensionistici verso il regime dell'istituzione europea.
art. 8, lett. a), allegato III bis, decisione BCE del 9 giugno 1998, come modificata il 31 marzo 1999
Richiamato quale base per la previsione di un accordo tra BCE e Stato membro sul trasferimento dei diritti pensionistici.
Massime di principio
- Il principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3, TUE impone allo Stato membro, quando siano avviati negoziati con la BCE per un accordo sul trasferimento dei diritti pensionistici, una partecipazione attiva e in buona fede, ma non comporta automaticamente l'obbligo di concludere l'accordo né di accettare le proposte dell'istituzione europea.
- In assenza di una disposizione nazionale o di un accordo tra lo Stato membro e la BCE, il giudice nazionale non può disporre direttamente il trasferimento dei diritti pensionistici maturati nel regime nazionale al regime pensionistico della BCE.
- In un giudizio promosso contro il silenzio dell'amministrazione, quando la legittimità dell'inerzia dipenda dall'effettivo andamento di negoziati istituzionali complessi e da obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, il giudice può disporre l'acquisizione di una relazione documentata dalle amministrazioni coinvolte prima di definire la domanda.
- La valutazione dell'adempimento dell'obbligo di leale cooperazione richiede l'esame concreto dell'attività negoziale svolta, della buona fede delle amministrazioni e degli eventuali ostacoli residui, senza poter essere desunta soltanto dall'esistenza formale di interlocuzioni o da mere allegazioni delle parti.
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