Cassazione Penale, Ordinanza n. 40986/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica commesso il 10 giugno 2022. Il ricorso era articolato in tre censure: la prima denunciava errata applicazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile il motivo con cui era stata dedotta la mancata conoscenza della lingua italiana; la seconda lamentava vizio di motivazione sul diniego del minimo della pena e, in sostanza, sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la terza censurava il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinato all'esame di un teste che, secondo la difesa, avrebbe potuto confermare l'ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che tutte le doglianze erano reiterative di questioni già esaminate dalla Corte di appello con motivazione logica e coerente e, comunque, manifestamente infondate. In particolare, ha ritenuto non criticabile il ragionamento della sentenza di merito sulla conoscenza della lingua italiana, desunta anche dalla circostanza che l'imputato aveva saputo riferire agli operanti di essersi recato poco prima al Ser.T. per la somministrazione di metadone. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto corretta la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, non collegabili alla scelta del rito abbreviato, valorizzandosi inoltre i precedenti penali e la gravità della condotta, consistita nella guida senza patente e in condizioni di alterazione psicofisica evidenti e rilevanti, tali da provocare un sinistro. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 187, co. 8, d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per la guida in stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di cause di esonero.
Sez. 3, n. 46463 del 15/11/2019
Richiamata per affermare che le circostanze attenuanti generiche non possono essere ricollegate alla sola scelta di definire il processo con rito abbreviato.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La conoscenza della lingua italiana dell'imputato può essere desunta dal complesso delle risultanze processuali e anche da elementi fattuali logicamente incompatibili con la tesi difensiva opposta; non è decisivo il solo rilievo che il verbale di controllo sia prestampato, se la motivazione di merito fornisce un percorso argomentativo coerente.
- Il giudice di merito può negare le circostanze attenuanti generiche valorizzando precedenti penali e gravità concreta della condotta; tali attenuanti non derivano automaticamente dalla scelta del rito abbreviato.
- La richiesta di assumere prove ulteriori nel rito abbreviato subordinato può essere rigettata quando il fatto da provare risulti già acquisito o quando la relativa doglianza non si confronti con la motivazione della decisione di merito.
- La condanna per inammissibilità del ricorso comporta, salvo ipotesi di esonero, l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compreso il versamento alla Cassa delle ammende.
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