Cassazione Penale, Sentenza n. 16191/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la concessione dell'affidamento in prova cd. terapeutico ex art. 94 D.P.R. 309/1990 per la cura della tossicodipendenza. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva rigettato l'istanza motivando con la precedente revoca (ordinanza del 29/05/2023) per reiterate violazioni delle prescrizioni, ritenendo tale comportamento indice di inaffidabilità e incapacità di comprendere il valore rieducativo della pena, nonché per l'assenza di adeguate risorse familiari, precedenti penali e mancanza di opportunità lavorative. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che il Tribunale non ha valutato l'andamento comportamentale più recente in carcere (oltre due anni di detenzione), l'impegno positivo dimostrato e, soprattutto, ha omesso di esaminare il programma terapeutico residenziale allegato all'istanza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha censurato l'adozione di un giudizio meramente sovrapposto a quello della precedente revoca senza effettuare una valutazione attualizzata della pericolosità e della prognosi rieducativa alla luce delle condotte successive a maggio 2023 e delle osservazioni trattamentali più recenti. Ha inoltre rilevato che il Tribunale non ha esaminato il programma residenziale allegato, funzionale alla cura della dipendenza. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Napoli per un nuovo giudizio, libero nel merito. In aggiunta, ha disposto la oscurazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94
L'affidamento in prova per ragioni terapeutiche è previsto per soggetti tossicodipendenti/alcoldipendenti; richiede certificazione sanitaria pubblica e una valutazione dell'autorità giudiziaria circa la probabilità di conseguire gli scopi terapeutici e rieducativi mediante il programma proposto
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 115
Individua le strutture pubbliche o gli enti cui il richiedente può rivolgersi per concordare il percorso terapeutico; il giudice deve tener conto dell'attitudine del trattamento erogato da tali enti a realizzare il reinserimento sociale
art. 51-ter codice di procedura penale (revoca misure alternative)
Consente la revoca di misure alternative in caso di reiterate violazioni delle prescrizioni; tuttavia la Corte rileva che la revoca precedente non può automaticamente precludere una nuova valutazione per un diverso tipo di misura (affidamento terapeutico) senza un'analisi aggiornata
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 1
Prevede l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento giudiziario
Massime di principio
- La valutazione per la concessione dell'affidamento terapeutico ex art.94 DPR 309/1990 richiede un giudizio attualizzato e individualizzato: non è sufficiente richiamare passate revoche o precedenti senza esaminare l'andamento successivo del detenuto e le osservazioni trattamentali più recenti
- La precedente revoca di una misura alternativa può rilevare ma non può automaticamente determinare l'inammissibilità dell'affidamento terapeutico; il giudice deve valutare la specificità del percorso terapeutico proposto e la sua efficacia nel ridurre il rischio di recidiva
- Il provvedimento deve considerare e motivare esplicitamente l'incidenza delle condotte tenute in detenzione dopo la revoca e il contributo concreto del programma residenziale proposto alla cura della dipendenza
- La mancata considerazione del programma terapeutico allegato (contenuti, durata, ente erogatore e modalità di presa in carico) è vizio motivazionale che può determinare l'annullamento del diniego
- L'assenza di risorse economiche personali non è di per sé ostativa quando il programma residenziale prevede accoglienza gratuita; il giudice deve valutare realisticamente le condizioni di accesso al trattamento
- In caso di rinvio, il Tribunale deve fornire motivazione puntuale e comparare lo stato precedente con l'attuale, indicando se e perché le condizioni poste dall'art.94 e i requisiti di sicurezza sociale e terapeutica siano o non siano soddisfatti
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