L.R. Abruzzo 11/2007
Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Abruzzo i servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale, senza oneri per la Regione, tramite autorizzazione a termine massimo triennale. Definisce requisiti, domande, controlli e sanzioni. Le norme transitorie sulla trasformazione delle vecchie concessioni e sulle nuove relazioni di traffico erano limitate al 31 dicembre 2008 e oggi sono esaurite.
Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico regionale
Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico regionale
La legge regionale Abruzzo regola i servizi automobilistici di trasporto pubblico di persone di competenza regionale esercitati senza oneri finanziari a carico della Regione. Il provvedimento mira a tutelare concorrenza, sicurezza, qualità del servizio e soddisfazione della domanda di mobilità, favorendo il passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda i servizi di trasporto di persone effettuati con autobus su strada, a offerta indifferenziata al pubblico, con itinerari, orari e frequenze predeterminati, svolti in Abruzzo o su collegamenti con regioni limitrofe purché prevalentemente nel territorio abruzzese. Restano fuori i servizi compresi nella rete dei servizi minimi, mentre la legge si applica ai servizi commerciali non finanziati dalla Regione.
Definizioni rilevanti
La legge precisa alcuni concetti chiave per l’applicazione della disciplina:
- per autobus si intendono i veicoli classificati e immatricolati secondo il codice della strada;
- l’autobus in disponibilità dell’impresa è quello immatricolato con indicazione dell’impresa sulla carta di circolazione;
- l’impresa deve essere abilitata alla professione di trasportatore su strada di persone;
- le riunioni di imprese comprendono consorzi, consorzi stabili, raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE;
- la relazione di traffico è il collegamento tra due località, intendendosi per località l’intero territorio comunale.
Regime autorizzatorio e requisiti di accesso
L’esercizio dei servizi commerciali è subordinato ad autorizzazione regionale, con durata massima di tre anni e possibilità di rinnovo. L’autorizzazione è rilasciata dal Servizio competente della Direzione Trasporti e Mobilità della Regione Abruzzo.
Per ottenere il titolo, l’impresa iscritta al registro delle imprese deve:
- possedere i requisiti professionali previsti dalla normativa statale sul trasporto di persone;
- disporre della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati;
- applicare ai lavoratori la disciplina di diritto comune e il contratto collettivo nazionale di settore;
- rispettare gli obblighi di separazione contabile se svolge anche servizi soggetti a obblighi di servizio pubblico;
- avere personale, impianti e strutture adeguati;
- disporre di autobus di classe “B” o “III”, non acquistati con sovvenzioni pubbliche non generalizzate e immatricolati per la prima volta da non più di dieci anni, in quantità idonea al servizio;
- ottenere il nulla osta su percorso e fermate ai fini della sicurezza;
- non aver commesso più di tre infrazioni rilevanti nell’anno precedente;
- non essere incorsa, nello stesso periodo, nella revoca di un precedente titolo di esercizio;
- proporre un servizio che non comprometta gravemente un servizio ferroviario;
- proporre un servizio compatibile con la rete dei servizi minimi, senza sovrapposizioni o interferenze con le relative relazioni di traffico.
Per le riunioni di imprese, alcuni requisiti devono essere posseduti da ciascuna impresa aderente, mentre altri riguardano la riunione nel suo complesso.
Domanda, documentazione e contenuti richiesti
La domanda di rilascio o rinnovo va presentata in bollo al Servizio regionale competente e deve contenere le dichiarazioni sostitutive necessarie a provare i requisiti richiesti. Devono essere indicati i dati identificativi dell’impresa o delle imprese riunite, i requisiti professionali e di onorabilità, la disponibilità degli autobus, del personale e delle strutture, nonché l’assenza di precedenti sanzionatori ostativi.
Alla domanda si allegano, tra l’altro:
- attestazione bancaria di affidamento almeno pari a 50.000 euro per ciascun veicolo in disponibilità, incrementata di 5.000 euro per ogni veicolo supplementare;
- programma di esercizio con orari, relazioni di traffico, fermate, distanze, tempi di guida e riposo, periodi e frequenze;
- instradamento e cartina stradale;
- sistema tariffario con titoli di viaggio e prezzi;
- dati previsionali di traffico;
- certificazione di qualità UNI EN ISO 9000.
La disciplina transitoria del 2007 prevedeva, per un periodo ormai esaurito, ulteriori attestazioni per impedire sovrapposizioni con servizi esistenti; tali previsioni risultano oggi non operative.
Procedimento di rilascio, rinnovo e modifiche
La Regione rilascia l’autorizzazione entro 120 giorni dalla ricezione della domanda. I procedimenti di modifica di un servizio in esercizio e di rinnovo si concludono entro 90 giorni. Era previsto un termine più lungo fino al 31 dicembre 2008 per accertamenti connessi al regime transitorio, ma tale previsione è ormai superata.
La Regione può richiedere ulteriori elementi istruttori, sospendendo o interrompendo i termini secondo che si tratti di integrazione documentale o di regolarizzazione di domanda incompleta. Se il servizio richiede nulla osta per sicurezza e regolarità dell’esercizio, i termini restano sospesi fino all’acquisizione del parere.
L’autorizzazione è intestata all’impresa o alla riunione di imprese, non è cedibile a terzi e, nel caso di riunioni, è rilasciata in originale al soggetto giuridico gestore con copie conformi alle imprese partecipanti. L’atto è soggetto all’imposta di bollo.
Obblighi delle imprese autorizzate
Per tutta la durata dell’autorizzazione l’impresa deve mantenere i requisiti e rispettare le prescrizioni contenute nel titolo e quelle imposte dalle autorità competenti in materia di sicurezza e circolazione.
Inoltre deve:
- comunicare con almeno 30 giorni di anticipo l’intenzione di sospendere o cessare il servizio, dando adeguata informazione all’utenza;
- tenere a bordo la copia conforme dell’autorizzazione;
- utilizzare gli autobus nella propria disponibilità conformi ai requisiti di legge;
- adottare la Carta della mobilità e rendere pubblici itinerari, fermate, orari, prezzi e condizioni di esercizio;
- rilasciare titoli di viaggio con gli elementi obbligatori, anche fiscali;
- fornire alla Regione i dati necessari al monitoraggio e al controllo;
- avviare il servizio entro 60 giorni dalla data di inizio indicata nell’autorizzazione;
- applicare tariffe e titoli indicati nella domanda e comunicare ogni variazione almeno 20 giorni prima, con informazione all’utenza.
Controlli regionali
La Regione Abruzzo effettua controlli e verifiche periodiche sia sulla permanenza dei requisiti di accesso sia sul rispetto degli obblighi di esercizio. Gli organi di controllo possono esaminare documenti aziendali, estrarne copie, accedere ai locali, ai terreni e ai veicoli e acquisire ogni dato utile sull’attività dell’impresa.
Infrazioni e sanzioni pecuniarie
Le infrazioni relative al singolo servizio comprendono, tra le altre, l’uso di autobus non conformi, l’omessa attivazione entro il termine, l’esercizio durante la sospensione, il mancato rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione, l’ostacolo ai controlli, la cessazione o sospensione non comunicata, l’inosservanza delle tariffe dichiarate e il ritardo reiterato di almeno 20 minuti alla partenza dal capolinea senza giustificato motivo.
Le infrazioni non collegate a un singolo servizio includono la mancanza dei requisiti professionali, della certificazione di qualità, l’inosservanza delle regole lavoristiche e della separazione contabile per attività soggette a servizio pubblico.
Per tali violazioni è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.600 euro. I proventi affluiscono alla Tesoreria regionale, salvo quelli relativi a violazioni del codice della strada. Le funzioni di accertamento sono svolte dai soggetti abilitati e anche da dipendenti regionali incaricati.
Sanzioni accessorie: sospensione e revoca
La Regione applica come sanzioni accessorie la sospensione e la revoca dell’autorizzazione. Per le infrazioni non riferite a un singolo servizio, l’impresa subisce la sospensione di tutte le autorizzazioni per 180 giorni; se non regolarizza, segue la revoca.
È prevista inoltre:
- la sospensione di 30 giorni se, nell’arco di tre anni, sono commesse quattro infrazioni tra quelle richiamate dalla legge e dal codice della strada;
- la revoca se, nei tre anni successivi alla sospensione, l’impresa commette altre due infrazioni tra quelle indicate;
- la revoca immediata per l’infrazione consistente nell’omessa attivazione del servizio entro 60 giorni dalla data prevista.
Norme transitorie
Il regime transitorio del 2007 riguardava le vecchie concessioni regionali non assistite da contributi pubblici, che sono state prorogate fino al 31 dicembre 2008 e potevano essere trasformate in autorizzazioni su istanza presentata entro il 31 luglio 2008. Le concessioni non adeguate o prive di istanza sono decadute dal 1° gennaio 2009.
La disciplina transitoria prevedeva anche la possibilità, fino al 31 dicembre 2008, di autorizzare nuovi servizi o nuove relazioni di traffico solo a determinate condizioni di distanza rispetto ai servizi esistenti. Tali disposizioni risultano però oggi esaurite o abrogate.
Restavano inoltre valide fino alla scadenza i titoli per servizi di gran turismo già rilasciati alla data di entrata in vigore della legge.
Abrogazioni e oneri finanziari
La legge ha abrogato varie disposizioni regionali incompatibili con la nuova disciplina. Sul piano finanziario, essa non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Decorrenza
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La gran parte delle norme transitorie è oggi priva di utilità applicativa, mentre resta la disciplina ordinaria sull’autorizzazione dei servizi commerciali di trasporto pubblico regionale.
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