L.R. Abruzzo 9/2007
Cimiteri per animali d'affezione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina, in Abruzzo, l’istituzione e la gestione dei cimiteri per animali d’affezione. Stabilisce quali animali possono esservi sepolti, richiede un’autorizzazione comunale, rinvia a un regolamento attuativo entro sei mesi e prevede regole per inumazione, esclusione dei casi di incenerimento e trasporto delle spoglie secondo la normativa sanitaria vigente.
Cimiteri per animali d'affezione
Cimiteri per animali d’affezione
La legge regionale disciplina, per il territorio dell’Abruzzo, i criteri e le modalità per istituire cimiteri destinati agli animali d’affezione. La normativa definisce i soggetti ammessi, il regime autorizzatorio, le modalità di sepoltura e il rinvio a un regolamento attuativo per gli aspetti tecnici e sanzionatori.
Finalità e ambito di applicazione
Il provvedimento mira a regolare l’istituzione di cimiteri per animali di affezione. L’ambito è circoscritto agli animali domestici individuati dalla legge e alle aree cimiteriali o ai siti ritenuti idonei dall’autorità competente, sempre nel rispetto della normativa veterinaria vigente.
Animali destinatari
Possono essere sepolti nelle aree destinate gli animali appartenenti alle specie zoofile domestiche comunemente considerate animali d’affezione, e in particolare:
- cani;
- gatti;
- criceti;
- uccelli da gabbia;
- cavalli sportivi;
- altri animali domestici di piccole dimensioni.
La sepoltura è ammessa solo se un certificato veterinario esclude la presenza di malattie trasmissibili all’uomo o di malattie denunciabili ai sensi del regolamento di polizia veterinaria vigente.
Autorizzazione per l’istituzione dei cimiteri
L’istituzione dei cimiteri per animali è subordinata ad autorizzazione dell’autorità comunale. Le procedure per ottenere tale autorizzazione sono demandate a un apposito regolamento di attuazione, che la legge prevede debba essere approvato entro sei mesi dall’entrata in vigore.
Modalità di inumazione delle spoglie
Le spoglie degli animali ammessi possono essere inumate solo:
- in terra vergine, senza opere murarie;
- con la possibilità di apporre a terra una targa lapidea di dimensioni massime di 20 x 20 cm;
- nelle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali, in conformità al regolamento di polizia veterinaria, oppure in siti individuati in zona agricola o comunque ritenuti idonei dall’autorità competente.
Esclusioni e disciplina alternativa
La legge non si applica alle spoglie destinate all’incenerimento in impianti autorizzati. In tali casi, la raccolta e il trasporto delle spoglie non destinate ai siti cimiteriali restano disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, richiamato dalla norma.
Regolamento attuativo, registro e sanzioni
Le modalità tecniche e operative, la previsione del registro delle presenze e le sanzioni sono demandate all’apposito regolamento di attuazione previsto per l’autorizzazione dei cimiteri. La legge non contiene direttamente la disciplina di dettaglio, ma rinvia a tale fonte secondaria per la piena operatività del sistema.
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