L.R. Abruzzo 12/2007
Integrazione all'art. 15 della legge regionale n. 141/1997 recante: "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalita' turistiche e ricreative", cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 recante "Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attivita' sportive".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge integra la disciplina abruzzese sul demanio marittimo: consente, per l’anno 2016, il rilascio di concessioni stagionali o temporanee in casi particolari legati al PDC e riserva gratuitamente un numero di concessioni agli Ambiti sociali, con individuazione regionale entro 45 giorni. È una norma locale e settoriale, oggi di utilità molto limitata.
Integrazione sulla disciplina delle concessioni demaniali marittime in Abruzzo
Integrazione della disciplina regionale sul demanio marittimo in Abruzzo
La legge interviene sulla L.R. Abruzzo n. 141/1997, che disciplina l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative. Il provvedimento introduce una deroga temporanea per il rilascio di concessioni stagionali o temporanee e una riserva di concessioni a favore degli Ambiti sociali.
Concessioni demaniali stagionali o temporanee in via transitoria
Per l’anno 2016, i comuni che abbiano approvato il Piano demaniale comunale (P.D.C.) ma non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree previste né approvato il regolamento comunale previsto dalla disciplina regionale, possono rilasciare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività turistiche e ricreative.
La previsione è costruita come misura eccezionale e limitata nel tempo. Riguarda anche le aree divenute demaniali a seguito dell’approvazione definitiva del verbale di delimitazione delle aree appartenenti al pubblico demanio marittimo, purché non ancora inserite nel P.D.C.
Le concessioni rilasciate in base a questa disciplina:
- sono senza diritto di insistenza;
- hanno fronte mare non superiore a 50 metri;
- sono rilasciate previa domanda dell’interessato al comune.
Destinatari delle concessioni transitorie
La norma originaria prevedeva il rilascio delle concessioni solo ai soggetti già concessionari nell’anno precedente e per il medesimo lotto; tale limitazione risulta poi soppressa nel testo consolidato riportato. Rimane quindi il riferimento alla possibilità per i comuni di rilasciare concessioni stagionali o temporanee nel quadro della deroga temporale prevista per l’anno 2016.
Riserva di concessioni per gli Ambiti sociali
La legge aggiunge alla disciplina dell’art. 13 della L.R. n. 141/1997 una riserva di concessioni, a titolo non oneroso, in favore degli Ambiti sociali individuati dalla L.R. n. 22/1998 e successive modificazioni e integrazioni. Il numero delle concessioni da riservare deve essere equivalente al numero degli Ambiti sociali e la gestione delle concessioni è affidata agli Ambiti stessi.
La Regione Abruzzo, tramite il competente settore regionale, deve individuare entro 45 giorni dall’approvazione della legge il numero di concessioni che ciascun comune deve destinare agli Ambiti sociali.
Nel testo consolidato risultano poi soppresse alcune previsioni che disciplinavano l’assegnazione da parte del comune delle concessioni non richieste dagli Ambiti e la possibilità di assegnazione definitiva dopo il terzo anno; pertanto il contenuto effettivamente riportato si limita alla riserva gratuita e alla determinazione regionale del contingente.
Entrata in vigore e ambito territoriale
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Opera esclusivamente nell’ambito territoriale della Regione Abruzzo e sulla disciplina regionale del demanio marittimo.
Valutazione di attualità
L’atto ha oggi utilità pratica molto ridotta, perché contiene una deroga espressamente riferita all’anno 2016 e interviene su una disciplina settoriale ormai risalente. Rimane di interesse soprattutto storico-ricognitivo o per la ricostruzione del quadro normativo regionale consolidato.
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