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Legge

L.R. Abruzzo 7/2007

Incentivazione all'esodo.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 7/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo disciplina, per il 2007, un incentivo economico all’esodo per dirigenti e personale non dirigenziale regionale con determinati requisiti di anzianità e età, con domanda da presentare entro 90 giorni dall’entrata in vigore. Prevede divieti di nuovi rapporti con Regione ed enti collegati per 5 anni, riduzione della pianta organica e copertura finanziaria interna al bilancio regionale.

Incentivazione all’esodo del personale regionale abruzzese

Incentivazione all’esodo del personale regionale abruzzese

La legge disciplina, per la Regione Abruzzo, un meccanismo di uscita incentivata dal servizio del personale regionale, finalizzato al contenimento della spesa e alla riorganizzazione dell’amministrazione. La disciplina riguarda sia dirigenti sia personale non dirigenziale, con effetti anche su Consiglio regionale, enti strumentali, agenzie regionali ed enti pubblici economici controllati.

Finalità e ambito applicativo

Il provvedimento si inserisce nel quadro dei principi della legge finanziaria statale 2006 e persegue due obiettivi principali: riduzione della spesa di personale e completa attuazione del processo di riorganizzazione dell’amministrazione regionale. La normativa opera nel solo ambito territoriale e organizzativo della Regione Abruzzo e dei soggetti regionali espressamente richiamati.

Incentivo all’esodo dei dirigenti

La Regione riconosce un incentivo ai dirigenti con rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato che:

  • prestino servizio presso l’amministrazione regionale da almeno cinque anni;
  • presentino domanda/proposta di risoluzione del rapporto;
  • abbiano maturato un’anzianità di servizio compresa tra 35 e 40 anni;
  • abbiano un’età compresa tra 57 e 65 anni.

I requisiti anagrafici e di servizio possono maturare anche nel corso del 2007, purché entro il 31 dicembre 2007. L’incentivo è pari a tre mensilità della retribuzione lorda per ogni anno, fino a un massimo di cinque anni, calcolato secondo il criterio più favorevole al dipendente tra anzianità di servizio e età.

È prevista inoltre una fattispecie speciale per chi, alla data del 31 dicembre 2007, abbia almeno 32 anni di servizio e abbia compiuto 57 anni: in tal caso la Regione versa all’ente previdenziale i contributi fino al raggiungimento del 35° anno utile ai fini pensionistici, con quantificazione dell’incentivo rapportata alla differenza tra contributi da versare e incentivo ordinario, sempre entro il limite massimo di cinque anni.

Erogazione dell’incentivo e regime temporale

L’incentivo è corrisposto entro tre mesi dalla cessazione dal servizio. Per chi cessa dal 1° settembre 2007, il pagamento avviene entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di cessazione.

Non è riconosciuta alcuna somma aggiuntiva per ferie non godute nell’anno di cessazione.

Estensione al personale non dirigenziale

La disciplina è estesa a tutti i dipendenti regionali con rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato che prestino attività per l’amministrazione regionale da almeno cinque anni. Per tale personale operano quindi, in via generale, i medesimi principi di incentivo all’esodo previsti dalla legge.

Riduzione della pianta organica e copertura dei posti vacanti

I posti resisi vacanti per effetto dell’incentivazione all’esodo sono portati in decremento della pianta organica:

  • almeno per l’80% per la qualifica dirigenziale;
  • almeno per il 40% per le categorie, da definirsi in sede di concertazione sindacale e comunque nel rispetto del CCNL.

Per il personale delle categorie, la Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge e sulla base dei risparmi ottenuti, individua i posti vacanti resi disponibili dall’esodo e ne dispone la copertura, previo accordo con le organizzazioni sindacali, nei limiti indicati.

Gli atti attuativi sono sottoposti al parere preventivo della Commissione consiliare competente.

Disposizioni per il Consiglio regionale

Nell’ambito dell’autonomia organizzativa del Consiglio regionale, l’Ufficio di Presidenza provvede alla riorganizzazione della struttura a seguito dei collocamenti a riposo, definendo le modalità di copertura dei posti vacanti nel rispetto della consistenza economica della dotazione organica vigente e della tabella A allegata alla L.R. 9 maggio 2001, n. 18. Anche in questo caso è richiesto il previo accordo con le organizzazioni sindacali e il parere preventivo della Commissione consiliare competente.

Divieti successivi alla cessazione

I beneficiari dell’incentivo non possono instaurare, per i cinque anni successivi alla cessazione, rapporti professionali di qualsiasi titolo con la Regione e con gli enti strumentali dipendenti.

La violazione del divieto comporta responsabilità patrimoniale soggettiva per i contratti, le convenzioni o gli accordi stipulati in contrasto con la norma.

Termini per la presentazione delle domande

Le domande per accedere al beneficio devono essere presentate entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, a pena di decadenza. Il termine vale anche per chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2007.

Estensione agli enti regionali

Le disposizioni possono essere estese, nel rispetto del principio di risparmio e compatibilmente con le risorse disponibili nei rispettivi bilanci, anche a enti strumentali, agenzie regionali ed enti pubblici economici controllati dalla Regione.

Regime finanziario

L’onere derivante dalla legge è coperto mediante le risorse già iscritte nel bilancio regionale, sia per il personale del Consiglio regionale sia per quello della Giunta regionale. La Giunta trasferisce al Consiglio le somme necessarie, con movimentazione in partita di giro.

La legge prevede inoltre le conseguenti variazioni di bilancio e afferma espressamente il carattere di autofinanziamento dell’intervento, fondato sulla riduzione della pianta organica e sulle cessazioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Criteri di calcolo della spesa

Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per il personale, la base di calcolo è unitaria e comprende sia il personale del Consiglio regionale sia quello della Giunta regionale.

Entrata in vigore e applicazione temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La disciplina ha una forte connotazione temporale legata al 2007, perché i requisiti di accesso principali e alcune regole applicative sono espressamente riferiti a tale anno.

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