L.R. Abruzzo 16/2007
Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) con capacita' complessiva non superiore a 13 mc. e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al D.M. 23 settembre 2004 nonche' di quelli introdotti dal decreto del Ministero delle attivita' produttive n. 329/2004.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Abruzzo, il monitoraggio e le verifiche sui depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 mc, imponendo comunicazioni ai Comuni e all’Assessorato alla Sanità, nonché controlli tramite ASL. Prevede termini iniziali di censimento e piano verifiche; continua ad applicarsi alla disciplina dei depositi esistenti e di nuova installazione.
Monitoraggio e controllo dei depositi di GPL fino a 13 mc in Abruzzo
Monitoraggio e controlli sui depositi GPL fino a 13 mc in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo n. 16/2007 disciplina il monitoraggio, la raccolta dei dati e i controlli di esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità complessiva non superiore a 13 mc. Il provvedimento si coordina con la normativa statale richiamata e attribuisce ad amministrazioni comunali, ASL e Assessorato regionale alla Sanità compiti di segnalazione, ispezione e programmazione delle verifiche.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente i depositi GPL situati nel territorio regionale abruzzese con capacità complessiva non superiore a 13 mc. L’obiettivo è definire modalità di monitoraggio e verifica sul funzionamento e sull’esercizio dei depositi, in attuazione della disciplina statale e dei controlli previsti dal D.M. 23 settembre 2004 e dal D.M. n. 329/2004.
Nuove installazioni: comunicazione al Comune
Chi intende installare nuovi depositi GPL entro la soglia dei 13 mc deve presentare una semplice comunicazione all’Ufficio urbanistico del Comune competente. La comunicazione deve essere corredata da:
- indicazione del soggetto installante;
- località e ubicazione del deposito;
- progetto esecutivo con indicazione dettagliata dei presidi di protezione, firmato da un progettista abilitato; il progetto non è necessario per serbatoi fissi con capacità complessiva non superiore a 5 mc;
- dichiarazione della ditta richiedente o di altro soggetto abilitato che il manufatto rientra nella tipologia di apparecchi di cui al D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93;
- dichiarazione dell’interessato di avere già trasmesso all’Assessorato regionale alla Sanità i dati e la documentazione previsti.
Se manca la dichiarazione di cui alla lettera finale, il Comune trasmette i dati e la documentazione all’Assessorato regionale alla Sanità. Se mancano i dati identificativi essenziali, l’Assessorato procede d’ufficio tramite il proprio servizio ispettivo per reperirli.
Censimento dei depositi esistenti e programmazione delle verifiche
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, i Comuni devono segnalare all’Assessorato alla Sanità la presenza, l’ubicazione e la titolarità di tutti i depositi GPL fino a 13 mc, sia di nuova sia di vecchia installazione. Nei 120 giorni successivi alla scadenza di tale termine, l’Assessorato, tramite le ASL competenti o soggetti abilitati ai sensi del D.M. 17 gennaio 2005, attiva il monitoraggio e predispone il piano delle verifiche di tutti i depositi interessati.
La legge prevede inoltre che l’Assessorato possa, tramite circolari, richiedere la raccolta dei dati anche agli operatori del settore, comprese le aziende distributrici di GPL e i costruttori dei manufatti. Tali operatori devono comunicare, per quanto di competenza, i dati sulle vendite dei manufatti nonché i nominativi e l’ubicazione dei depositi; in caso di omissione, l’Assessorato può segnalare il fatto alle autorità competenti.
Verifiche tecniche e poteri di controllo
L’Assessorato regionale alla Sanità, tramite le ASL competenti per territorio, controlla l’effettiva esecuzione delle verifiche decennali previste dal D.M. 23 settembre 2004 e delle verifiche di funzionamento e integrità introdotte dal D.M. n. 329/2004. Le ASL, secondo le indicazioni e le tempistiche stabilite con circolari esplicative, effettuano i controlli tramite il servizio ispettivo e redigono una relazione secondo l’allegato A della legge.
Durante ogni ispezione devono essere verificati tutti i presidi di sicurezza e le protezioni attive e passive del deposito, sia sotto il profilo dell’esistenza sia della funzionalità. Per le nuove installazioni, deve essere accertata anche la corrispondenza ai dati comunicati ai sensi della legge.
La ASL competente può adottare i provvedimenti opportuni nel rispetto della normativa di settore, incluso il divieto di prosecuzione dell’esercizio del serbatoio.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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