L.R. Abruzzo 18/2007
Modifiche ed integrazioni all'art. 3 della L.R. 11 agosto 1977, n. 41 recante: "Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi", come sostituito dalla L.R. 15 novembre 2006, n. 37.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo 25 giugno 2007, n. 18 modifica l’art. 3 della L.R. 41/1977 sulle nomine regionali, escludendo alcune nomine della Giunta che comportano rapporti di lavoro e disciplinando il cumulo delle indennità di carica e di presenza per amministratori locali e soggetti nominati in incarichi regionali. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURA dell’11 luglio 2007.
Modifiche alla disciplina regionale delle nomine e dei cumuli di indennità
Modifiche alla disciplina regionale delle nomine e dei cumuli di indennità
La legge regionale Abruzzo n. 18 del 2007 interviene sulla disciplina delle nomine di competenza regionale per il conferimento di incarichi, integrando l’art. 3 della L.R. 41/1977, come già sostituito dalla L.R. 37/2006. La finalità è precisare quali nomine siano escluse dalla regola generale e come vadano trattati i cumuli di indennità di carica e di presenza.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano le nomine di competenza della Regione Abruzzo e, in particolare, quelle effettuate dalla Giunta regionale presso enti, aziende e organismi dipendenti, nonché il regime delle indennità connesse a incarichi e cariche pubbliche.
Esclusione delle nomine che instaurano rapporti di lavoro
Dalla disciplina generale del comma 1 dell’art. 3 sono escluse le nomine di competenza della Giunta regionale presso enti, aziende e organismi dipendenti quando tali nomine presuppongano l’instaurazione di rapporti di lavoro. In questi casi non si applica la regola prevista per le ordinarie nomine regionali.
Cumulo delle indennità di carica e divieti
La legge stabilisce che le indennità di carica degli amministratori degli enti locali non possono essere cumulate:
- con le indennità spettanti ai componenti delle Camere;
- con le indennità spettanti ai membri del Parlamento europeo;
- con le indennità spettanti ai componenti del Consiglio regionale;
- con qualsiasi altro emolumento fisso derivante da nomina politica di competenza regionale, anche presso enti pubblici economici.
Regola in caso di cumulo di incarichi consentito
Quando il cumulo di incarichi è consentito dalla legge, all’amministratore spetta l’indennità di carica più favorevole. In sostituzione della seconda o delle ulteriori indennità di carica può essere corrisposta un’indennità di presenza per ogni giorno di effettiva partecipazione:
- alle sedute degli organi istituzionali dell’ente;
- alle sedute delle commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell’ente.
Divieto di cumulo dell’indennità di presenza nella stessa giornata
Se nella stessa giornata il soggetto partecipa a sedute di organi diversi, l’indennità di presenza non è cumulabile. In tal caso viene corrisposta soltanto l’indennità di presenza di importo maggiore.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, avvenuta l’11 luglio 2007.
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