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Legge

L.R. Abruzzo 18/2007

Modifiche ed integrazioni all'art. 3 della L.R. 11 agosto 1977, n. 41 recante: "Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi", come sostituito dalla L.R. 15 novembre 2006, n. 37.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 18/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo 25 giugno 2007, n. 18 modifica l’art. 3 della L.R. 41/1977 sulle nomine regionali, escludendo alcune nomine della Giunta che comportano rapporti di lavoro e disciplinando il cumulo delle indennità di carica e di presenza per amministratori locali e soggetti nominati in incarichi regionali. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURA dell’11 luglio 2007.

Modifiche alla disciplina regionale delle nomine e dei cumuli di indennità

Modifiche alla disciplina regionale delle nomine e dei cumuli di indennità

La legge regionale Abruzzo n. 18 del 2007 interviene sulla disciplina delle nomine di competenza regionale per il conferimento di incarichi, integrando l’art. 3 della L.R. 41/1977, come già sostituito dalla L.R. 37/2006. La finalità è precisare quali nomine siano escluse dalla regola generale e come vadano trattati i cumuli di indennità di carica e di presenza.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano le nomine di competenza della Regione Abruzzo e, in particolare, quelle effettuate dalla Giunta regionale presso enti, aziende e organismi dipendenti, nonché il regime delle indennità connesse a incarichi e cariche pubbliche.

Esclusione delle nomine che instaurano rapporti di lavoro

Dalla disciplina generale del comma 1 dell’art. 3 sono escluse le nomine di competenza della Giunta regionale presso enti, aziende e organismi dipendenti quando tali nomine presuppongano l’instaurazione di rapporti di lavoro. In questi casi non si applica la regola prevista per le ordinarie nomine regionali.

Cumulo delle indennità di carica e divieti

La legge stabilisce che le indennità di carica degli amministratori degli enti locali non possono essere cumulate:

  • con le indennità spettanti ai componenti delle Camere;
  • con le indennità spettanti ai membri del Parlamento europeo;
  • con le indennità spettanti ai componenti del Consiglio regionale;
  • con qualsiasi altro emolumento fisso derivante da nomina politica di competenza regionale, anche presso enti pubblici economici.

Regola in caso di cumulo di incarichi consentito

Quando il cumulo di incarichi è consentito dalla legge, all’amministratore spetta l’indennità di carica più favorevole. In sostituzione della seconda o delle ulteriori indennità di carica può essere corrisposta un’indennità di presenza per ogni giorno di effettiva partecipazione:

  • alle sedute degli organi istituzionali dell’ente;
  • alle sedute delle commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell’ente.

Divieto di cumulo dell’indennità di presenza nella stessa giornata

Se nella stessa giornata il soggetto partecipa a sedute di organi diversi, l’indennità di presenza non è cumulabile. In tal caso viene corrisposta soltanto l’indennità di presenza di importo maggiore.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, avvenuta l’11 luglio 2007.

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