Cassazione Penale, Sentenza n. 44065/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro la sentenza del 14/05/2024 della Corte d'appello di Firenze per tre censure: 1) erronea applicazione dell'art. 341-bis c.p. e travisamento delle risultanze istruttorie, sostenendo che le espressioni ingiuriose non furono pronunciate in presenza di persone estranee necessarie per integrare il reato di oltraggio; 2) illegittima conferma della recidiva e mancata disapplicazione tenuto conto della vetustà e dell'estinzione di alcune condanne riportate nel cumulo; 3) mancata concessione delle pene sostitutive ex art. 20-bis c.p., nonostante la situazione economica e la documentazione prodotta, per presunta incapacità di adempiere alle prescrizioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che il reato di oltraggio ex art. 341-bis c.p. non sussista perché mancava la prova che le espressioni offensive fossero state pronunciate in presenza di almeno due persone estranee ai pubblici ufficiali al momento dell'offesa; ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente a tale reato. Ha rigettato gli altri motivi: ha ritenuto non fondata la censura sulla recidiva, valutando adeguata la motivazione della Corte territoriale circa i numerosi precedenti, e ha ritenuto legittimo il rifiuto delle pene sostitutive basato su una prognosi negativa circa la solvibilità e sugli inadempimenti rilevati. Per effetto dell'eliminazione del reato più grave la Cassazione ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze la rideterminazione della pena residua.
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen.
Per integrare il reato di oltraggio è necessario che l'offesa sia rivolta o comunque percepita in presenza di almeno due persone estranee ai pubblici ufficiali e alle pubbliche funzioni in corso di svolgimento; assenza di tale presenza porta all'insussistenza del reato.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: il giudice di merito ha discrezionalità nel valutare le circostanze e la personalità del condannato; la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione che ha escluso le pene sostitutive, essendo stata motivata sulla base di elementi concreti.
art. 20-bis cod. pen.
Prevede la possibilità di sostituire pene detentive brevi con sanzioni pecuniarie; tuttavia il giudice può negare la sostituzione se, sulla base di elementi di fatto, emerge una prognosi negativa sulla capacità di adempimento e sulla solvibilità del reo.
art. 635 cod. pen.
Norma relativa all'altro reato per il quale è stata rideterminata la pena in sede di merito; nella decisione la Cassazione non ha annullato la condanna per tali fattispecie e ha disposto il rinvio per la rideterminazione complessiva della pena dopo l'eliminazione dell'art. 341-bis.
giurisprudenza citata
Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022; Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024
Riferimenti giurisprudenziali usati per confermare i principi: 1) la necessità della presenza di persone estranee per il reato di oltraggio; 2) la possibilità di negare pene sostitutive sulla base di una prognosi negativa sulla solvibilità.
Massime di principio
- Per il reato di oltraggio ex art. 341-bis c.p. è essenziale provare che le espressioni offensive siano state pronunciate in presenza di almeno due persone estranee ai pubblici ufficiali; la mera presenza di soggetti identificati in un ufficio non è sufficiente senza prova temporale e di uditività delle espressioni.
- La disapplicazione della recidiva richiede argomentazione specifica: la semplice anomalia temporale dei precedenti non basta se il giudice di merito ritiene, con motivazione puntuale, che essi dimostrino persistente pericolosità.
- La concessione di pene sostitutive per pene detentive brevi può essere negata se emergono elementi concreti che rendono probabile l'inadempimento delle prescrizioni o una incapacità di pagamento; il giudice applica discrezionalmente i criteri dell'art. 133 c.p. e deve motivare la prognosi negativa.
- Un annullamento per insussistenza di un reato può essere pronunciato senza rinvio se il fatto non sussiste; tuttavia, se ciò incide sulla quantificazione della pena complessiva, la Corte può rinviare al giudice di merito per la rideterminazione della pena residua.
- In appello e in Cassazione le censure di merito devono essere formulate con specificità: motivi generici o aspecifici rischiano l'inammissibilità o il rigetto se la motivazione di merito risulta sufficientemente dettagliata.
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