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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44065/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso contro la sentenza del 14/05/2024 della Corte d'appello di Firenze per tre censure: 1) erronea applicazione dell'art. 341-bis c.p. e travisamento delle risultanze istruttorie, sostenendo che le espressioni ingiuriose non furono pronunciate in presenza di persone estranee necessarie per integrare il reato di oltraggio; 2) illegittima conferma della recidiva e mancata disapplicazione tenuto conto della vetustà e dell'estinzione di alcune condanne riportate nel cumulo; 3) mancata concessione delle pene sostitutive ex art. 20-bis c.p., nonostante la situazione economica e la documentazione prodotta, per presunta incapacità di adempiere alle prescrizioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che il reato di oltraggio ex art. 341-bis c.p. non sussista perché mancava la prova che le espressioni offensive fossero state pronunciate in presenza di almeno due persone estranee ai pubblici ufficiali al momento dell'offesa; ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente a tale reato. Ha rigettato gli altri motivi: ha ritenuto non fondata la censura sulla recidiva, valutando adeguata la motivazione della Corte territoriale circa i numerosi precedenti, e ha ritenuto legittimo il rifiuto delle pene sostitutive basato su una prognosi negativa circa la solvibilità e sugli inadempimenti rilevati. Per effetto dell'eliminazione del reato più grave la Cassazione ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze la rideterminazione della pena residua.

Norme richiamate

  • art. 341-bis cod. pen.

    Per integrare il reato di oltraggio è necessario che l'offesa sia rivolta o comunque percepita in presenza di almeno due persone estranee ai pubblici ufficiali e alle pubbliche funzioni in corso di svolgimento; assenza di tale presenza porta all'insussistenza del reato.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: il giudice di merito ha discrezionalità nel valutare le circostanze e la personalità del condannato; la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione che ha escluso le pene sostitutive, essendo stata motivata sulla base di elementi concreti.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Prevede la possibilità di sostituire pene detentive brevi con sanzioni pecuniarie; tuttavia il giudice può negare la sostituzione se, sulla base di elementi di fatto, emerge una prognosi negativa sulla capacità di adempimento e sulla solvibilità del reo.

  • art. 635 cod. pen.

    Norma relativa all'altro reato per il quale è stata rideterminata la pena in sede di merito; nella decisione la Cassazione non ha annullato la condanna per tali fattispecie e ha disposto il rinvio per la rideterminazione complessiva della pena dopo l'eliminazione dell'art. 341-bis.

  • giurisprudenza citata

    Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022; Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024

    Riferimenti giurisprudenziali usati per confermare i principi: 1) la necessità della presenza di persone estranee per il reato di oltraggio; 2) la possibilità di negare pene sostitutive sulla base di una prognosi negativa sulla solvibilità.

Massime di principio

  • Per il reato di oltraggio ex art. 341-bis c.p. è essenziale provare che le espressioni offensive siano state pronunciate in presenza di almeno due persone estranee ai pubblici ufficiali; la mera presenza di soggetti identificati in un ufficio non è sufficiente senza prova temporale e di uditività delle espressioni.
  • La disapplicazione della recidiva richiede argomentazione specifica: la semplice anomalia temporale dei precedenti non basta se il giudice di merito ritiene, con motivazione puntuale, che essi dimostrino persistente pericolosità.
  • La concessione di pene sostitutive per pene detentive brevi può essere negata se emergono elementi concreti che rendono probabile l'inadempimento delle prescrizioni o una incapacità di pagamento; il giudice applica discrezionalmente i criteri dell'art. 133 c.p. e deve motivare la prognosi negativa.
  • Un annullamento per insussistenza di un reato può essere pronunciato senza rinvio se il fatto non sussiste; tuttavia, se ciò incide sulla quantificazione della pena complessiva, la Corte può rinviare al giudice di merito per la rideterminazione della pena residua.
  • In appello e in Cassazione le censure di merito devono essere formulate con specificità: motivi generici o aspecifici rischiano l'inammissibilità o il rigetto se la motivazione di merito risulta sufficientemente dettagliata.

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