Cassazione Penale, Sentenza n. 17691/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva disposto la custodia cautelare in carcere per Andrea Podo riformando il provvedimento del GIP. Il ricorrente deduce: 1) inammissibilità dell'appello del PM (violazione artt. 310 e 581 c.p.p.) perché il PM non avrebbe impugnato in modo adeguato il profilo delle esigenze cautelari e avrebbe formulato una richiesta generica non specificando i capi di imputazione; 2) vizio di qualificazione giuridica (violazione artt. 56 e 575 c.p.) e carenza motivazionale: il fatto sarebbe da inquadrare come lesioni personali aggravate dall'uso di arma, non come tentato omicidio, stante la finalità di "gambizzazione", la localizzazione dei colpi in parti non vitali e l'impossibilità di attribuire l'animus necandi a Podo in assenza di prova sull'autore degli ultimi colpi; 3) criticava altresì l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis 1 c.p.).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al motivo relativo alla qualificazione del fatto (secondo motivo), annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al giudice di merito per un nuovo esame circa la sussistenza del tentato omicidio o, in alternativa, delle lesioni aggravate e, se del caso, della riconducibilità dell'eventuale animus necandi al Podo; ha invece ritenuto inammissibili o manifestamente infondati gli altri motivi. In particolare la Corte ha censurato la carenza di rigorosa ricostruzione della traiettoria, della dinamica e della sequenza dei colpi, e l'assenza di elementi concreti che giustifichino il mutamento del proposito criminoso da gambizzazione ad uccidere; ha invece confermato la correttezza della valutazione del metodo mafioso basata sulle dichiarazioni concordanti dei collaboratori e sugli accertamenti del contesto criminale. Rinvio per nuovo esame anche sul profilo della concreta attualità delle esigenze cautelari se dovesse emergere la sussistenza del reato di tentato omicidio.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Ragionamento sulla ammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero; la Corte ritiene corretta la valutazione del Tribunale che ha considerato le argomentazioni del PM sufficientemente riferite anche al profilo cautelare, e che la riproposizione in appello del teorema accusatorio era idonea a integrare il motivo cautelare.
art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamata nella contestazione di ammissibilità dell'appello; la Corte valuta che il PM ha formalmente e sostanzialmente indicato le ragioni a sostegno dell'appello, rendendo infondata l'eccezione di omissione rispetto al profilo cautelare.
art. 56 cod. pen.
Norma sull'aggravamento o diminuzione del reato tentato; utilizzata nel ragionamento circa la qualificazione del fatto come tentato omicidio e sulla necessità di provare l'animus necandi.
art. 575 cod. pen.
Norma sull'omicidio; citata insieme all'art. 56 nella discussione sulla possibile configurazione del tentato omicidio rispetto alle lesioni aggravate, richiedendo prova dettagliata della traiettoria e del proposito di uccidere.
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
Aggravante "metodo mafioso"; la Corte ha ritenuto manifesta fondatezza della valutazione dei giudici di merito che, sulla base di dichiarazioni concordanti di collaboratori e di elementi di contesto, hanno inquadrato l'episodio nelle dinamiche di scontro tra sodalizi e quindi correttamente applicato l'aggravante.
Massime di principio
- Per qualificare un fatto come tentato omicidio (anziché lesioni aggravate) è necessario che la ricostruzione processuale descriva con precisione dinamica, sequenza dei colpi e traiettorie: la mera inferenza da modalità generiche di sparo non è sufficiente.
- Il mutamento del proposito criminoso in corso d'opera (da gambizzazione a volontà di uccidere) deve essere provato con elementi concreti e non può essere dedotto in modo assertivo esclusivamente dal comportamento della vittima (es. tentativo di chiamare aiuto).
- Quando più esecutori hanno partecipato a un agguato, l'attribuzione dell'animus necandi a ciascuno richiede motivazione sulla riferibilità del segmento finale della condotta mortale; in mancanza di prova sull'autore degli ultimi colpi prevale il principio del favor rei e la qualificazione meno grave.
- L'appello del Pubblico Ministero che ripropone il teorema accusatorio può essere ammissibile anche in relazione alle esigenze cautelari se dalla lettura degli atti e dall'atto di appello risultano chiare le argomentazioni a sostegno del pericolo di recidiva; la domanda cautelare non deve essere artificiosamente ritenuta "indeterminata" quando i reati sono connessi nello stesso contesto.
- L'aggravante "metodo mafioso" può essere legittimamente riconosciuta sulla base di dichiarazioni concordanti di collaboratori di giustizia e su elementi di contesto che evidenzino la finalità di controllo territoriale e di affermazione di potere tra sodalizi.
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